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Il pagamento delle quote condominiali in contanti: alcune riflessioni

Il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 1232 del 3 febbraio 2023 si è occupato della riscossione in delle quote di oneri condominiali.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Prima della Riforma del Condominio la magistratura si era interessata del conto corrente condominiale, soprattutto in relazione al pericolo di commistione tra il patrimonio dell'amministratore ed i fondi condominiali; la condotta di non adottare un conto corrente condominiale veniva configurata quale fondato sospetto di gravi irregolarità nei giudizi per la revoca dell'amministratore di cui all'art. 1129 c.c.; così, si è affermato che, pur in assenza di specifiche norme volte ad imporre l'apertura di un conto corrente, l'amministratore di condominio è tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su apposito e separato conto corrente intestato al condominio, senza necessità di espressa autorizzazione dell'assemblea (Cass. civ., sez. I, 10/05/2012, n. 7162).

L'obbligo di apertura di un conto corrente

La l. n. 220/2012 però ha introdotto una norma che espressamente pone l'obbligo, per l'amministratore, non solo di aprire un conto corrente condominiale ma, altresì, di far transitare tutte le somme impiegate attraverso il suddetto conto.

In particolare l'articolo 1129, comma 7, stabilisce che l'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.

Si qualifica come gravemente irregolare la condotta dell'amministratore che ometta di aprire un conto corrente intestato al condominio. L'amministratore è comune mandatario di tutti i condomini e, in tale veste, è tenuto ad un obbligo di totale trasparenza nei confronti di tutti i condomini, tenuto conto anche del fatto che il diritto dei condomini di ottenere, su loro richiesta, la rendicontazione periodica del conto corrente è espressamente prevista dal legislatore.

Dal carattere imperativo della norma in esame deriva che l'assemblea non potrà più efficacemente dispensare l'amministratore dall'obbligo di aprire il conto corrente condominiale. Di conseguenza la delibera che autorizza l'amministratore a non aprire un conto è invalida (nulla).

Pagamento delle quote condominiali in contanti

L'apertura del conto è un obbligo che grava sulla persona dell'amministratore e non sui condomini.

Secondo una recente decisione, però, non vi è divieto di raccogliere le quote in contanti per poi trasferirle sul conto (Trib. Napoli 3 febbraio 2023 n. 1232, sotto allegata).

Quindi l'amministratore non può rifiutare il pagamento delle rate condominia­li con danaro contanti, poiché altrimenti commetterebbe una irrego­larità nell'esercizio del mandato.

Come è stato precisato da una decisione, però, l'amministratore potrebbe rifiutare moneta contante se con apposita delibera la collettività condominiale avesse previsto la raccolta delle rate mensili tra i compartecipi mediante impiego della "moneta elettronica".

In tal caso il rifiuto dell'amministratore di ricevere contanti è legittimo e l'eventuale azione di revoca giudiziaria esperita da un condominio è inammissibile e/o infondata (Trib. Santa Maria Capua Vetere 28 maggio 2015).

Limiti al pagamento in contante

Si ricorda che l'art. 1, comma 384 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (cd. Legge di Bilancio 2023), ha modificato l'art. 49 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, elevando da euro 2.000 ad euro 5.000 il limite previsto per le operazioni di trasferimento di denaro contante; in definitiva, la situazione attuale prevede il divieto di trasferimento di denaro contante, quando oggetto di trasferimento, è un valore pari o superiore ad euro 5.000. Tale divieto non opera se il trasferimento avviene per il tramite di Istituti di Credito, Poste italiane, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento (mezzi di pagamento tracciabili).

Sentenza
Scarica Trib. Napoli 3 febbraio 2023 n. 1232
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