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Ordinanza contingibile e urgente per uno stato di pericolo in ambito condominiale: può essere adottata da un dirigente del Comune?

Le ordinanze di necessità e urgenza sono espressione di un potere amministrativo volto a fronteggiare situazioni di urgente necessità
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Il Sindaco è legittimato ad adottare un'ordinanza c.d. extra ordinem in presenza di un pericolo di danno imminente e imprevisto che coinvolga uno o più interessi pubblici e che non sia fronteggiabile con gli strumenti ordinari messi a disposizione dall'ordinamento giuridico; ciò vale sempreché l'intervento in questione abbia efficacia temporanea, provi a bilanciare la contrapposizione fra interessi pubblici e privati, sia conforme ai principi dell'ordinamento stesso e sia adeguatamente motivato. Questi provvedimenti - che possono essere adottati anche per risolvere criticità in ambito condominiale - possono essere adottati da un Dirigente della Direzione Tecnica del Comune?

La questione è stata affrontata da una recente sentenza del Tar Lazio (sentenza n. 4413 del 5 marzo 2024).

Stato di pericolo in ambito condominiale ed ordinanza contingibile ed urgente di un dirigente del Comune. Fatto e decisione

A seguito della segnalazione di un condomino, alcuni agenti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco si recavano presso un caseggiato, al fine di verificare lo stato di pericolo segnalato al piano terra del palazzo.

Completata l'ispezione dei luoghi, i Vigili del Fuoco redigevano un verbale d'intervento, attestando che il garage del segnalante (adibito a deposito di derrate alimentari) aveva subito infiltrazioni di acqua probabilmente derivanti o dal piano superiore dell'edificio o da perdite promananti dalla "colonna di scarico" condominiale.

Nella scheda di intervento veniva attestata anche la presenza di "travi e colonne e parte del solaio con infiltrazioni e ammaloramento generale".

Gli stessi Vigili del Fuoco con un "fonogramma" invitavano l'Autorità Comunale a voler intraprendere tutti i provvedimenti contingibili e urgenti di competenza ritenuti necessari, anche ai sensi dell'art.54 del D.lgs. 26 del 18/08/2000, al fine di ripristinare in via definitiva le condizioni di sicurezza richieste.

Naturalmente, posto che le probabili cause delle infiltrazioni di acqua dipendevano dalla colonna di scarico condominiale, veniva avvertito pure l'amministratore del caseggiato.

Successivamente, con Determinazione Dirigenziale veniva intimato al condominio di nominare "un tecnico iscritto all'Albo/Ordine professionale per effettuare un'accurata verifica dello stato dei luoghi e delle cause della situazione di pericolo; ai condomini veniva richiesto di eseguire con urgenza tutti gli interventi necessari alla messa in sicurezza del luogo ove si era verificato l'evento pericoloso.

La collettività condominiale ricorreva al Tar chiedendo l'annullamento della detta Determinazione Dirigenziale per difetto assoluto di attribuzione, incompetenza, difetto di istruttoria e proporzionalità: in altre parole secondo il ricorrente il provvedimento impugnato era un'ordinanza contingibile e urgente che avrebbe dovuto adottare il Sindaco e non un dirigente.

Il Comune si difendeva facendo presente che la legittimazione del dirigente si fondava sul regolamento edilizio generale (il quale consentiva all'organo dirigenziale dell'Ispettorato edilizio di adottare provvedimenti urgenti per "costruzioni che minacciano pericolo").

In altre parole veniva sostenuto che il regolamento edilizio aveva un perimetro applicativo (la minaccia di pericolo) diverso rispetto a quello delle ordinanze previste dell'art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000 (il "pericolo").

Il Tar ha dato ragione al condominio.

Secondo i giudici amministrativi l'atto impugnato è riconducibile nell'ambito delle ordinanze contingibili e urgenti atteso che vi era sia l'urgenza di intervenire (come del resto testimoniato dall'espressa precisazione che "i lavori atti ad eliminare lo stato di pericolosità devono essere completati urgentemente"); sia la natura eccezionale del comando (con cui l'Amministrazione ha richiesto al condominio ricorrente di compiere plurime attività che eccedono i suoi compiti ordinari, come nominare un tecnico abilitato e poi eseguire tutti gli interventi necessari alla messa in sicurezza del luogo ove si è verificato l'evento); sia l'esigenza di prevenire un grave pericolo per l'incolumità pubblica (quale per l'appunto è il pericolo di rovina di un condominio residenziale).

In considerazione di quanto sopra esposto, il Tar ha affermato che l'atto impugnato è dotato di tutti i requisiti tipici delle ordinanze contingibili e urgenti ex art. 54, c. 4, d.lgs. n. 267 del 2000, con la conseguenza che esso rientra nella competenza del Sindaco e non del dirigente.

In ogni caso, ad avviso del Tar, la distinzione tra "pericolo" e "minaccia di pericolo" è troppo labile, in quanto anche la "minaccia di pericolo" comprende, in ultima istanza, una situazione di pericolo.

Quando decorre il termine di decadenza per la denuncia di pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile?

Considerazioni conclusive

Secondo una recente decisione del Consiglio di Stato le ordinanze di necessità e urgenza sono espressione di un potere amministrativo volto a fronteggiare situazioni di urgente necessità: esse presuppongono, pertanto, l'impossibilità o l'inutilità del ricorso agli strumenti ordinari previsti dalla legislazione vigente, a fronte della necessità di fronteggiare una situazione, non tipizzata dalla legge, di pericolo; la sussistenza di tale pericolo deve emergere da un'istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, tali da giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi (Consiglio di Stato, sez. V., 03/01/2024 n. 105). In ogni caso la potestà di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di tutela della pubblica e privata incolumità, attribuito al Sindaco dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000, può essere utilizzato non solo a fronte di un pericolo reale, ma anche di una situazione di rischio potenziale, al fine di prevenire un evento dannoso.

Inoltre, si deve considerare che la tutela della pubblica incolumità si realizza non solo attraverso l'eliminazione delle minacce dei pericoli, ma anche attraverso l'adozione delle opportune misure di prevenzione ((Consiglio di Stato, sez. I, 30/7/2018, n. 1983).

Tali provvedimenti possono produrre effetti irreversibili, dovendosi tenere conto della concreta situazione cui bisogna far fronte.

Sentenza
Scarica Tar Lazio 5 marzo 2024 n. 4413
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