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Affissioni e locazioni parti comuni: il reddito percepito va dichiarato da ogni singolo condomino

Nell'ipotesi in cui il condominio conceda spazi per affissioni, oppure ceda in locazione parti comuni del condominio, sarà il singolo condomino a dover dichiarare il reddito percepito.
Avv. Riccardo Malvestiti - Foro di Bergamo 

Nell'ipotesi in cui il condominio conceda spazi per affissioni, oppure ceda in locazione parti comuni del condominio, sarà il singolo condomino a dover dichiarare il reddito percepito.

Il condominio, di fatto, dovrà imputare "per trasparenza" il reddito percepito ai singoli condomini, i quali dovranno esporre l'utilità quale reddito diverso nella compilazione del modello 730/2019 o REDDITI 2019. I redditi sono imputabili al singolo condomino in proporzione ai millesimi di proprietà.

Nel caso di concessione di spazi per affissioni, sarà il condomino a dover dichiarare il reddito percepito dal condominio. Tale principio è applicabile, in linea di massima (salvo rare eccezioni) ad ogni tipologia di reddito prodotta dal condominio, tra cui anche la locazione delle parti comuni e dell'abitazione dell'ex portinaio.

Il condominio, non presentando una propria dichiarazione, non potrà in alcun modo dichiarare autonomamente tali utilità.

I redditi prodotti dal condominio, pertanto, verranno dichiarati dai condomini in occasione della presentazione del modello 730/2019 o REDDITI 2019.

La compilazione del modello 730/2019. I redditi prodotti dal condominio, come anticipato, rientrano tra i redditi diversi da esporre nel rigo D5 del modello 730/2019. In tale rigo devono essere indicati i redditi derivanti da attività commerciali o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. Nelle quattro colonne che compongono il rigo devono essere esposti i seguenti dati:

  1. nella colonna 1 deve essere indicato il codice 3 ("redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere");
  2. nella colonna 2 va indicato il reddito percepito nell'anno 2018;
  3. nella colonna 3 non devono essere indicate particolari informazioni (la colonna si riferisce ai costi collegati alla produzione del reddito);
  4. nella colonna 4 non devono essere indicate particolari informazioni (la colonna si riferisce alle ritenute operate).

La compilazione del modello REDDITI 2019. Coloro che devono compilare il modello REDDITI 2019, invece, dovranno avere cura di compilare il rigo RL16, composto invece da due sole colonne in cui esporre redditi e spese.

Interventi dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate, in occasione di una risposta ad un quesito posto nel 2011 ha confermato che, ai fini delle imposte sui redditi, la concessione di uno spazio di proprietà comune del condominio in affitto per l'installazione di cartelloni pubblicitari è produttiva di redditi diversi in quanto proventi derivanti dalla assunzione di obblighi di permettere.

In considerazione del fatto che nell'imposizione diretta il condominio, pur essendo titolare di redditi, non assume la qualifica di soggetto passivo d'imposta e non è tenuto a presentare il modello Unico.

I proventi derivanti dall'affitto della proprietà comune, al pari di quelli derivanti dall'affitto degli immobili di cui all'articolo 1117, n. 2), del codice civile (i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune), sono imputabili al singolo condomino in proporzione ai millesimi di proprietà.

Pertanto, i redditi derivanti dagli spazi condominiali dati in locazione non debbono essere dichiarati dal condominio ma da ciascun condomino pro quota nella propria dichiarazione dei redditi.

Dette quote concorreranno alla formazione del reddito imponibile complessivo del singolo condomino.

Eccezioni. L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 84/E/2012 ha specificato che il condominio in alcuni casi può essere considerato una società di fatto, al punto da essere riconosciuto come un soggetto passivo IVA. Con riferimento a tali ipotesi, estremamente rare, gli obblighi dichiarativi e fiscali rispetto ai redditi percepiti dal condominio potrebbero variare rispetto a quanto appena illustrato.

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