L'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla a quantificazione della tassa, mentre l'onere di provare eventuali esenzioni o riduzioni tariffarie è posto a carico dell'interessato.
La vicenda. Tizio impugnava la cartella di pagamento emessa dal comune di Napoli relativa alla Tarsu per l'anno di imposta 2010, invocando la riduzione del 40% della tariffa comunale - applicata in virtù del disposto dell'art. 59 quarto comma d.lgs 507/1993 - a causa dell'irregolare attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel quartiere in cui era ubicata la propria abitazione, rammentando che nell'anno 2010 la città di Napoli fu interessata, come negli anni precedenti, dalla cd." emergenza dei rifiuti". In primo grado, la CTP rigettava il ricorso.
In secondo grado, la CTR della Campania, disapplicava l'art. 9 del regolamento comunale che escludeva la riduzione tariffaria nelle ipotesi in cui l'impossibilità di usufruire dei contenitori, per esaurimento della loro capacità ricettiva, dipendeva da situazioni emergenziali legate alla saturazione degli impianti terminali di conferimento dei rifiuti solidi urbani, ritenendo la disposizione regolamentare non conforme al precetto di cui all'art. 59 citato.
Tuttavia, nonostante ciò, i giudici regionali respingevano l'appello, in mancanza di prova in ordine alla omessa effettuazione del servizio di raccolta nell'anno 2010.
Avverso tale pronuncia, il ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione eccependo l'erronea quantificazione della pretesa tributaria, nonché sull'eccezione di giudicato con la quale il ricorrente aveva rilevato che la sentenza della CTR della Campania relativa alla cartella per l'anno 2009 era passata in giudicato, relativamente alla sussistenza di una "crisi dei rifiuti a Napoli.
Inoltre, veniva anche contestato l'onere a carico del contribuente di fornire la prova dell'irregolare funzionamento de servizio di raccolta, sostenendo al contrario, che grava sul Comune l'onere di provare il regolare svolgimento del servizio.
Il ragionamento della Corte di Cassazione. Secondo i giudici di legittimità, il primo giudicato invocato dal ricorrente (precedente sentenza del 2014), avente per oggetto il riconoscimento del diritto alla riduzione del tributo comunale, non poteva comportare la sua automatica estensione alla annualità 2010, in quanto il rapporto tributario postula l'accertamento di presupposti di fatto potenzialmente mutevoli (Cass. n. 20029/2011; Cass. n. 20029 del 2011; Cass. nn. 6953 e n. 4832 del 2015; Cass. n. 9710/2018).
Del resto, il vincolo oggettivo derivante dal giudicato, in relazione alle imposte periodiche, deve essere riconosciuto, quindi, nei soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione del rapporto; sicché, il presupposto oggetto di giudicato che il ricorrente intendeva far valere anche per l'anno di imposta 2010 atteneva invece alla crisi dei rifiuti relativa all'anno di imposta 2009, accertata dalla CTR della Campania.
Detto ciò, secondo gli ermellini, nel caso di specie, l'accertamento della crisi dei rifiuti in Campania per l'anno 2009 non poteva estendersi anche all'anno 2010, trattandosi di circostanze mutevoli nel tempo.
Quanto all'altro motivo di censura, la CTR aveva escluso il diritto del contribuente alla riduzione tariffaria per questa ragione: "per provare tale fatto costitutivo del diritto alla riduzione non è sufficiente un rinvio a fatto notorio della crisi campana dei rifiuti: ciò che è notorio che la Campania è stata per lungo tempo in crisi e che a più ripetizioni in alcuni comuni ed in alcuni quartieri vi sono stati rallentamenti e blocchi di raccolta, non di certo che nell'anno considerato nella zona di residenza o dimora del contribuente e per quale periodo vi sia stato il blocco della raccolta".
Ebbene, secondo la Cassazione, correttamente la CTR si era uniformata al principio di diritto secondo il quale il diritto alla riduzione presuppone l'accertamento specifico (mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell'immobile sulla tipologia dei rifiuti conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della richiesta riduzione) della effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità, il cui onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione.
In conclusione, il ricorso del contribuente è stato rigettato.
TABELLA RIEPILOGATIVA | |
OGGETTO DELLA PRONUNCIA | TARSU |
RIFERIMENTI NORMATIVI | art. 59 quarto comma d.lgs 507/1993 |
PROBLEMA | Il contribuente impugnava la cartella di pagamento emessa dal comune di Napoli relativa alla Tarsu per l'anno di imposta 2010, invocando la riduzione del 40% della tariffa comunale a causa dell'irregolare attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti a causa della cd." emergenza dei rifiuti". |
LA SOLUZIONE | Secondo la Cassazione, era del tutto notorio che la Campania è stata per lungo tempo in crisi e che a più ripetizioni in alcuni comuni ed in alcuni quartieri vi sono stati rallentamenti e blocchi di raccolta. Dunque, l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla a quantificazione della tassa, mentre l'onere di provare eventuali esenzioni o riduzioni tariffarie è posto a carico dell'interessato. |
LA MASSIMA | Ai fini della riduzione della tariffa comunale sui rifiuti, ex art. 59, quarto comma D.Lgs. 507/1993, non basta la mera invocazione al fatto notorio avvenuto in Campania conosciuto come "emergenza rifiuti". Il diritto alla riduzione presuppone sempre l'accertamento specifico dell'effettiva irregolarità nell'erogazione del servizio in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari. Ne consegue che spetta al contribuente fruitore del servizio di dimostrare che il servizio di raccolta, istituito e attivato, non sia concretamente svolto o sia svolto in grave difformità rispetto alle prescrizioni di legge. Cass. civ., 5/02/2019 N. 3265 |