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Nell'ipotesi di occupazione abusiva di un'immobile e conseguente denuncia tempestiva in sede penale, il proprietario deve pagare l'IMU?

La Corte Costituzionale è intervenuta sulla questione già affrontata parzialmente dal Legislatore.
Redazione Condominioweb 

L'articolo 1, comma 81, della legge 197/2022, a decorrere dal 1° gennaio 2023, stabilisce che sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale (o per i quali sia stata presentata denuncia all'Autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale).

E per gli gli anni d'imposta precedenti al 2023? Purtroppo mancava la possibilità di non pagare l'imposta in questione.

La situazione è cambiata dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 60 del 18 aprile 2024.

L'iter che ha portato alla sentenza sopra detta è stato attivato dalla Cassazione, sezione tributaria; i giudici supremi hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), nella sua formulazione originaria applicabile ratione temporis, nella parte in cui non prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale unica (IMU) nell'ipotesi di occupazione abusiva dell'immobile che non possa essere liberato pur in presenza di denuncia agli organi istituzionali preposti (per violazione degli artt. 3, primo comma, 53, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

La motivazione della sentenza della Corte Costituzionale è pienamente condivisibile: secondo i giudici costituzionali, in riferimento all'IMU, è irragionevole affermare che sussista la capacità contributiva del proprietario che abbia subito l'occupazione abusiva di un immobile (rendendolo inutilizzabile e indisponibile) e si sia prontamente attivato per denunciarne penalmente l'accaduto.

A conferma di quanto sopra la Corte Costituzionale evidenzia che il legislatore, come già rilevato, è intervenuto con la legge n. 197 del 2022 per dichiarare non dovuta l'imposta in questione.

E' stata affermata perciò l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nel testo applicabile ratione temporis, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che - sul modello dell'art. 1, comma 81, della legge n. 197 del 2022 citato dal rimettente - non sono soggetti all'imposta municipale propria, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

La sentenza 60/2024 della Corte costituzionale ha perciò esteso anche per gli anni d'imposta precedenti al 2023 il diritto a non pagare l'imposta municipale per gli immobili occupati abusivamente.

Scarica Corte Costituzionale n. 60 2024
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