Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Nel giudizi di opposizione i condomini hanno gli stessi poteri del loro amministratore

Nel giudizi di opposizione i condomini hanno gli stessi poteri dell'amministratore.
Avv. Alessandro Gallucci 

Se un condomino (o un terzo) fa causa al condominio, l’amministratore, d’ufficio o su autorizzazione assembleare, è tenuto a resistere in giudizio e se necessario proporre appelli e impugnazioni varie.

I condomini, essendo definita la compagine alla stregua di un ente di gestione sprovvisto di personalità giuridica distinta dai suoi partecipanti, hanno diritto d’impugnare ed intervenire nei giudizi anche in sostituzione dell’amministratore inerte. Per tutte le materie oggetto di controversia condominiale? Secondo la Cassazione no.

In più di una circostanza la Corte regolatrice ha avuto modo di specificare che “ il principio per cui essendo un condominio un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, resistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa di diritti connessi alla detta partecipazione, nè quindi del potere di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore del condominio e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti dell'amministratore stesso, non trova applicazione nei riguardi delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni della assemblea condominiale che, come quella relativa alla nomina dell'amministratore, quindi con finalità di gestione del servizio comune, inteso in senso strumentale, tendono ad soddisfare esigenze soltanto collettive della gestione stessa, senza attinenza diretta all'interesse esclusivo di uno o più partecipanti, con la conseguenza che in tale controversia la legittimazione ad agire e quindi ad impugnare spetta in via esclusiva all'amministratore, con esclusione della possibilità di impugnazione da parte del singolo condomino” (Cass. 21 settembre 2011 n. 19223).

Il principio appena espresso non trova applicazione nelle controversie aventi ad oggetto l’esecuzione forzata di obblighi di fare derivanti da un giudizio possessorio relativo alle parti comuni.

In tal senso, lo scorso 28 giugno i giudici di piazza Cavour hanno avuto modo di precisare che il caso al loro esame è “ caratterizzato dalla peculiarità del titolo esecutivo, tale che, pur formatosi nei confronti dell'amministratore del Condominio, è tuttavia idoneo a compromettere la situazione possessoria di ciascuno dei condomini da questo rappresentati, a seguito della modificazione del bene comune ordinata con la sentenza posta a fondamento dell'esecuzione.

Pertanto, applicando i principi di cui sopra anche all'ipotesi in cui la situazione di compossesso riguardi il bene condominiale, va riconosciuta la legittimazione concorrente all'opposizione all'esecuzione all'amministratore del condominio ed ai singoli condomini, con conseguente facoltà di questi ultimi di intervenire nel giudizio intrapreso dal primo e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti dell'amministratore stesso, la cui rappresentanza, nella ipotesi di interventi o impugnazioni da parte di singoli condomini, si restringe a quegli altri condomini che non si siano costituiti di persona nel processo (cfr. già Cass. n. 2922/79, nonché di recente Cass. n. 1011/10, n. 10717/11, n. 4991/12; cfr. anche Cass. n. 4810/00, nel senso che la legittimazione concorrente sussiste anche relativamente all'esercizio delle azioni a tutela del possesso, la cui legittimazione in capo all'amministratore non esclude quella dei singoli condomini ad agire per la difesa dei diritti esclusivi o comuni)” (Cass. 28 giugno 2012 n. 10879).

  1. in evidenza

Dello stesso argomento