Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Revoca dell'amministratore di condominio e impugnazione della delibera: si deve comunque procedere al passaggio di consegne?

Che cosa accade se la deliberazione di revoca dell'amministratore è impugnata da uno dei condomini?
Avv. Alessandro Gallucci 

L’amministratore, figura obbligatoria in quei condomini con almeno cinque partecipanti (art. 1129 c.c.), è regolarmente nominato quando la relativa delibera riporta il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio (ossia 500 millesimi, art. 1136 c.c.).

Egli dura in carica un anno e può essere revocato dall’assemblea in qualsiasi momento (art. 1129 c.c.).

La revoca è validamente deliberata quando la relativa decisione è adottata con le medesime maggioranze previste per la nomina (art. 1136 c.c.).

Una volta revocato l’amministratore deve consegnare al nuovo mandatario del condominio tutta la documentazione e le cose in suo possesso ad esso riferibili in modo tale, tra le altre cose, da consentirgli di adempiere correttamente al proprio incarico.

Chiarito ciò è utile rispondere al seguente quesito: che cosa accade se la deliberazione di revoca è impugnata da uno dei condomini (assenti, dissenzienti o astenuti)? L’amministratore uscente è tenuto a consegnare quanto sopra o dovrà attendere la definizione del giudizio?

Al riguardo, per rispondere correttamente, è utile differenziare l’oggetto dell’impugnazione. Qualora la deliberazione venisse impugnata in relazione a decisioni differenti rispetto a quella attinente l’interruzione del rapporto con il mandatario, nulla quaestio: il passaggio di consegne della documentazione tra l’amministratore uscente e quello nominato in sua sostituzione deve avvenire senza alcun ritardo come se la decisione non fosse stata impugnata. Un esempio chiarirà il concetto.

S’ipotizzi che con la medesima deliberazione un’assemblea revochi l’amministratore e decida sulla esecuzione d’interventi innovativi.

Successivamente uno dei condomini decide d’impugnare la decisione dell’assise per quanto concerne le opere di cui all’art. 1120 c.c. poiché, a suo dire, l’adunanza ha deciso non rispettando i quorum deliberativi previsti dalla legge (art. 1136 c.c.).

In tal caso la parte della deliberazione oggetto di contestazione non intacca in alcun modo quella attinente la cessazione dell’incarico sicché non vi sono motivi ostativi al passaggio di consegne.

Leggermente differente il discorso per ciò concerne una deliberazione contestata ed impugnata proprio in relazione a ciò che concerne la revoca. Si faccia riferimento all’esempio precedente ipotizzando che si eccepisca l’illegittimità della decisione assembleare contestando l’assenza delle maggioranze necessarie alla revoca. In tal caso le possibilità sono due:

a)la deliberazione impugnata non viene sospesa restando valida ed efficace;

b)la decisione oggetto d’impugnazione viene sospesa a seguito d’esplicita richiesta dell’impugnante.

Deliberazione non sospesa

In tal caso la decisione dell’assise è valida ed efficace e quindi obbligatoria per tutti i condomini (art. 1137 c.c.). Ciò vuol dire che l’amministratore revocato dovrà consegnare la documentazione al suo successore come se nulla fosse.

Sospensione dell’efficacia della deliberazione

Si arriva a questa situazione dopo che la parte interessata oltre a promuovere l’impugnazione della delibera ne ha chiesto ed ottenuto la sospensione dell’efficacia. In tal caso la decisione dell’assemblea deve considerarsi congelata fino alla fine del contenzioso e come tale l’amministratore revocato dovrà essere considerato ancora in carica, non sussistendo, di conseguenza, l’obbligo del passaggio di consegne.

  1. in evidenza

Dello stesso argomento