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pizzy

Revoca amministratore - viene revocato l'attuale amministratore?

Salve a tutti

Assemblea in seconda convocazione

Presenti 20 condomini per un totale di 800 millesimi

12 condomini votano per la revoca con 415 millesimi

 

Domanda: viene revocato l'attuale amministratore?

Grazie a tutti.

Salve a tutti

Assemblea in seconda convocazione

Presenti 20 condomini per un totale di 800 millesimi

12 condomini votano per la revoca con 415 millesimi

 

Domanda: viene revocato l'attuale amministratore?

Grazie a tutti.

No non viene revocato, in quanto è necessaria la maggioranza dei presenti in assemblea rappresentanti almeno la metà del valore dello stabile ovvero ameno 500 mlm (e la contemporanea nomina del successore), in questo caso le teste ci sono ma è mancante il valore millesimale, per cui l'amministratore continua la carica.

Carissimo Tullio grazie per lacelere risposta

Ma se la nuova legislatura del 2012 aveve fatto recepire più snelle maggioranze tra prima e seconda convocazione.

Nel mio caso perchè in seconda convocazione bisogna adottare le maggioranze dell'art.1136 2° comma che si riferiscono ad una maggioranza specifica di prima convocazione?

Avrebbero dovuto scrivere allora che per la nomina o revoca di un amministratore bisogna sempre discuterla in prima convocazione.

Per caso ci potrebbe stare dietro una sottile interpretazione dell'art.1136 ?

Grazie ancora.

Ciao Tullio potrebbe aiutarmi questa interpretazione?

--link_rimosso--

 

Grazie mille per il tuo splendido aiuto.

Nel mio caso perchè in seconda convocazione bisogna adottare le maggioranze dell'art.1136 2° comma che si riferiscono ad una maggioranza specifica di prima convocazione?.
Perchè la nomina revoca dell'amministratore è regolata dal 4° comma dell art. 1136 cc che afferma (irrevocabilmente);

 

- Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.

Appunto Tullio

L'articolo dice che devo adottare la maggioranza stabilita dal secondo comma (che si riferisce alle delibere in prima convocazione)... sottile interpretazione o sono io testardo?

Hai letto il link che ti ho inviato?

Grazie mille per la tua pazienza.

Appunto Tullio

L'articolo dice che devo adottare la maggioranza stabilita dal secondo comma (che si riferisce alle delibere in prima convocazione)... sottile interpretazione o sono io testardo?

Hai letto il link che ti ho inviato?

Grazie mille per la tua pazienza.

Si, ho letto l'allegato, ma non dice che in seconda convocazione di deve usare un altro quorum per la nomina e revoca dell'amministratore, è sempre quello del 2° comma dell'art. 1136 cc, quello che cambia tra la 1° e 2° convocazione è il quorum costitutivo, ma non quello deliberativo per la nomina e revoca dell'amministratore, è ben specificato al 4° comma dello stesso articolo (1136 cc), già postato al messaggio #5
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