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Delibera di nomina dell'amministratore: l'impugnazione della sentenza che decide in primo grado spetta solo all'amministratore

Nomina Amministratore e delibera, l'impugnazione della sentenza che decide in primo grado spetta solo all'amministratore.
Avv. Alessandro Gallucci Avv. Alessandro Gallucci 

La Corte di Cassazione, con la sentenza 21 settembre 2011 n. 19223, è tornata su un argomento di particolare interesse processuale, ossia: legittimazione a proporre l’impugnazione avverso una sentenza che dispone l’annullamento di una delibera con cui un’assemblea ha provveduto a nominare l’amministratore. Un esempio chiarirà quanto appena detto. L’assemblea del condominio Alfa nomina Mevio amministratore della compagine.

Tizio, proprietario di un’unità immobiliare in quell’edificio, decide, per vari motivi, di contestare quella nomina. Per fare ciò impugna la delibera. Egli esce vittorioso dal giudizio di primo grado.

In un caso del genere, secondo la Suprema Corte, l’impugnazione di quella sentenza può essere fatta solamente dall’amministratore e non anche, come per tutte le altre ipotesi riguardanti le cose comuni, dai singoli condomini.

Il perché è ampiamente motivo nel testo della sentenza allorquando si legge che “ il principio per cui essendo un condominio un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, resistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa di diritti connessi alla detta partecipazione, nè quindi del potere di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore del condominio e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti dell'amministratore stesso, non trova applicazione nei riguardi delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni della assemblea condominiale che, come quella relativa alla nomina dell'amministratore, quindi con finalità di gestione del servizio comune, inteso in senso strumentale, tendono ad soddisfare esigenze soltanto collettive della gestione stessa, senza attinenza diretta all'interesse esclusivo di uno o più partecipanti, con la conseguenza che in tale controversia la legittimazione ad agire e quindi ad impugnare spetta in via esclusiva all'amministratore, con esclusione della possibilità di impugnazione da parte del singolo condomino (v. in tale senso più di recente Cass. 29.1.2009 n. 2396).” (Cass. 21 settembre 2011 n. 19223).

A ben vedere, quindi, se l’impugnazione di sentenza riguardanti controversie attinenti la gestione della cosa comune non è impugnabile dai condomini, bisognerebbe giungere alla conclusione che sono davvero tante le materie nelle quali i singoli non hanno facoltà d’impugnare.

Solitamente nei nostri articoli ci fermiamo a dare la notizia relativa alla sentenza, dando al lettore gli strumenti per farsi un’idea. In questo caso ci spingiamo oltre svolgendo quest’argomentazione: davvero la delibera di nomina dell’amministratore soddisfa solamente esigenze collettive? Non è forse diritto del singolo quale componente della collettività e non solamente di essa, che non ha personalità giuridica, sapere che una deliberazione, qualunque essa sia, è stata adottata nel rispetto di tutti i parametri legislativi? Se la nomina dell’amministratore è argomento d’interesse solamente collettivo com’è possibile che la legge conceda al condomino la facoltà d’agire per ottenere la nomina e la revoca giudiziale? A nostro avviso una lettura critica di questa pronuncia per valutare la sua effettiva con divisibilità non può non tener conto di questi interrogativi.

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