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Il creditore opposto non attiva la mediazione? Peggio per lui, il decreto ingiuntivo va revocato

I Giudici della Corte di Appello di Bologna snobbano le decisioni della Suprema Corte di Cassazione.
Avv. Michele Zuppardi - Foro di Taranto 

Il proprietario non percepisce i soldi del fitto? Come sappiamo, può richiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo. Ma attenzione: se poi riceve un atto di opposizione deve attivarsi in prima persona per "mediare" con il suo inquilino.

Ove non vi provveda, l'ingiunzione ottenuta per il pagamento dei canoni arretrati va revocata.

È quanto deciso dalla II Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 1730/2019 pubblicata lo scorso 1 ottobre 2019, in assoluto contrasto con il principio espresso già quattro anni fa dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ebbe a ritenere - con sentenza 24629/15 - che in tema di opposizione all'ingiunzione per canoni scaduti e non corrisposti spetta al debitore opponente attivare il procedimento di mediazione.

"Gli argomenti con i quali la Corte di Cassazione nella citata sentenza (la n. 24629/15) sostiene l'opposta soluzione, non sono condivisi da questa Corte", si legge nel testo licenziato dalla Corte di Appello di Bologna.

E dunque, nel silenzio della legge, il malcapitato proprietario intimante, opposto dal suo locatario, si troverà ora a dover valutare con attenzione se uniformarsi alle statuizioni della Corte di Cassazione oppure a quelle dei Giudici bolognesi.

Storie di ordinaria burocrazia, condite da opinabili diversità di vedute, utili soprattutto a creare incertezza e confusione.

Tutto nasce dalla incompleta stesura dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 28/2010, che in tema di ingiunzioni non chiarisce se l'onere di attivare il procedimento di mediazione debba considerarsi a carico del soggetto opponente o del ricorrente opposto.

 Continua [...]

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Sentenza inedita
Scarica Corte di Appello di Bologna n. 1730 del 1 ottobre 2019
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