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Valida la decisione di utilizzare il locale comune per realizzare posti auto a servizio dei condòmini

Nessuna modifica se il locale è già destinato a garage.
Avv. Giuseppe Nuzzo - Foro di Lecce 

Il fatto. I proprietari di unità immobiliari facenti parte del plesso condominiale impugnavano la delibera con la quale l'assemblea aveva, fra l'altro, deliberato di utilizzare un locale comune per realizzare posti auto a servizio dei partecipanti.

Secondo gli attori, detta delibera era illegittima in quanto, innanzitutto, la trasformazione dei locali magazzino in posti auto coperti non era stata approvata nelle forme e con le maggioranze previste dall'articolo 1117-ter del codice civile in tema di modificazioni della destinazione d'uso di parti comuni; inoltre, la modifica comporterebbe l'impedimento al pari uso del locale comune. Ciò premesso, chiedevano quindi che fosse dichiarata la nullità della delibera impugnata con conseguente ripristino dei locali.

Il Tribunale di Roma ha dichiarato cessata la materia del contendere, in quanto con successiva delibera la stessa assemblea è tornata sui suoi passi, annullando la deliberazione impugnata.

Tuttavia, i giudici si sono pronunciati ugualmente nel merito della questione, per individuare quale delle parti, in astratto, sarebbe risultata vittoriosa nella lite e, conseguentemente, condannare alle spese di giudizio la parte soccombente (secondo il noto criterio della "soccombenza virtuale").

Ebbene, il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda degli attori, condannandoli a rifondere le spese processuali.

Nessuna modifica se il locale è già destinato a garage. È stato infatti accertato, in base alla documentazione prodotta agli atti, che il locale che era stato in un primo momento individuato dall'assemblea come box auto, in realtà, era già destinato a garage, come si ricava dall'atto di impegno dell'originario unico proprietario del fabbricato.

È emerso in particolare che il locale scantinato comune in questione era stato destinato ad "autorimessa".

 Continua [...]

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Roma n. 2105 del 29 gennaio 2019
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