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L'indennità dovuta al titolare del bene non espropriato

Il pregiudizio all'esercizio del diritto di proprietà e i necessari riscontri probatori. Un caso concreto.
Avv. Eliana Messineo 

I terreni e gli immobili non interessati dall'opera pubblica ma limitrofi ad essa possono in qualche modo essere danneggiati dall'espropriazione anche se non direttamente oggetto di esproprio.

Per tale particolare situazione è dovuta ai soggetti danneggiati in conseguenza dell'esecuzione dell'opera, un'indennità, prevista dall'art. 44 D.P.R. 327 del 2001 (T.U. espropriazioni).

La norma di cui al suddetto art. 44 prevede che: "1. È dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà. 2. L'indennità è calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilità economica cui il proprietario non ha diritto. 3. L'indennità è dovuta anche se il trasferimento della proprietà sia avvenuto per effetto dell'accordo di cessione o nei casi previsti dall'art. 43".

L'indennità di cui all'art. 44, D.P.R. n. 327 del 2001 compete, dunque, ai soggetti completamente estranei all'espropriazione, che siano rimasti gravati da una servitù, o abbiano subito un danno in conseguenza dell'opera eseguita sulla parte non espropriata ed indipendentemente dall'espropriazione stessa.

L'indennizzo dovuto a tale specifico titolo non compete, pertanto, al proprietario del fondo espropriato, ma esclusivamente ai proprietari degli immobili circostanti l'opera pubblica, non assoggettati alla procedura espropriativa (Cass. civ., Sez. Unite, sentenza n. 4883 del 27 febbraio 2017).

Sulla questione relativa a tale indennità si è pronunciato di recente il Tribunale di Pistoia con sentenza n. 906/2022, che ha deciso in merito ad un caso di dedotta diminuzione di valore di tre unità immobiliari di proprietà degli attori a causa della realizzazione da parte del comune di una nuova viabilità d'accesso ad un supermercato di nuova realizzazione.

L'indennità dovuta al titolare del bene non espropriato. La vicenda

I proprietari di tre immobili facenti parte di un fabbricato condominiale convenivano in giudizio il comune di Pistoia e la società di un supermercato per sentirli condannare, in solido tra loro, ovvero, in via subordinata, ciascuno di essi secondo la propria quota di responsabilità, al pagamento dell'indennità di cui all'art. 44 D.P.R.327/2001 in misura pari al deprezzamento dei loro immobili causato dalla realizzazione della nuova viabilità d'accesso ad un supermercato nonché dalla realizzazione del supermercato stesso.

In particolare, rappresentavano che all'indomani dei lavori di costruzione del supermercato, il fabbricato aveva subito un drastico deprezzamento a causa della realizzazione di una nuova viabilità per l'accesso al supermercato che aveva sensibilmente ridotto gli ampi spazi liberi di cui era dotato l'edificio.

Con la realizzazione della nuova viabilità, infatti, era possibile accedere all'edificio condominiale solo pedonalmente sicché gli attori deducevano che:

  • le auto di proprietà degli attori o quelle dell'ambulanza per eventuale soccorso non potevano più di caricare e scaricare davanti all'ingresso, non essendovi più lo spazio sufficiente;
  • il tratto di strada adiacente al marciapiede antistante la facciata del condominio veniva ancora considerato pista ciclabile per mancato aggiornamento della relativa segnaletica da parte del comune;
  • i mezzi necessari per il taglio delle siepi condominiali non potevano avvicinarsi più all'edifico senza enormi difficoltà;
  • la modifica della quota del manto stradale era stata effettuata senza adeguare anche lo scarico delle acque piovane con conseguenti allagamenti degli immobili;
  • la pompa idrovora del giardino di proprietà di un condomino, non godeva più dello stesso quantitativo di acque utilizzate per innaffiare le piante e il terreno del giardino era divenuto più arido;
  • le barriere antirumore in alluminio realizzate nella nuova viabilità avevano comportato una drastica riduzione di luminosità e panoramicità per il condominio;
  • nonostante fosse stata prevista nel progetto di viabilità la costruzione di una rampa di accesso per far meglio defluire il traffico, la stessa non era stata ancora realizzata con conseguente grave peggioramento del traffico, dell'inquinamento acustico e ambientale, con correlati danni alla salute;
  • infine, il condominio era caduto in uno stato di degrado causato dai rifiuti generati dal supermercato.

Costituiti in giudizio entrambi i convenuti, istruita la causa documentalmente, il Tribunale riteneva di rigettare le domande di pagamento di indennità ex art. 44 D.P.R. 237/2001 sia nei confronti del comune sia nei confronti del supermercato.

Vediamo le motivazioni della decisione

L'indennità dovuta al titolare del bene non espropriato. La decisione

Le domande di condanna al pagamento di indennità ex art. 44 D.P.R. 237/2001 venivano rigettate per i seguenti motivi:

Nei confronti del supermercato: sulla base della dirimente considerazione che la società convenuta non fosse titolare passivo del rapporto dedotto in giudizio. Invero, titolare passivo del rapporto è esclusivamente la Pubblica Amministrazione la cui attività lecita volta a dare esecuzione ad un'opera pubblica o di pubblica utilità abbia comportato al privato un pregiudizio nei termini indicati dalla norma più sopra richiamata, salvo i casi di cd. concessione traslativa (Cass. n. 3585/2010; Cass. SS.UU. n. 143/1999; Cass. n. 299/2000; Cass. n. 14378/2001; Cass. n. 17260/2002; Cass. n. 26261/2007).

Nel caso di specie, l'unica opera pubblica così qualificabile era la modifica apportata dal Comune alla viabilità pubblica e non anche la costruzione del supermercato, che nemmeno può qualificarsi quale opera privata di pubblica utilità in quanto chiaramente volta al perseguimento di finalità di carattere privatistico-imprenditoriale con la conseguenza che non può ravvisarsi alcun progetto rivestito di pubblica utilità (Cons. Stato 4350/2021; Cons. di Stato 3087/2013), come anche chiaramente evincibile dalla disciplina relativa agli oneri di costruzione di cui agli artt. 16 e 17 D.P.R. 380/2001 (Cons. di Stato 4/2020; Cons. di Stato 8002/2019; Cons. di Stato 5356/2017).

Inoltre, la società titolare del supermercato si era limitata a realizzare le opere di urbanizzazione già previste dagli strumenti generali di governo del territorio del comune senza trasferimento di poteri pubblicistici.

Nei confronti del comune: mancando la prova della significativa compromissione del diritto di proprietà degli attori conseguente alla riduzione della capacità abitativa.

In particolare, riprendendo le motivazioni addotte dagli attori a sostegno della richiesta di indennità ex art. 44 DPR 327/2001, il Tribunale si è determinato come segue.

Il Giudice ha ritenuto fatti di per sé non idonei ad incidere sull'esercizio del diritto di proprietà degli attori, non determinando alcun pregiudizio alle unità abitative:

la dedotta impossibilità di utilizzo, a seguito dei lavori di modifica della viabilità, dell'ampio piazzale sito vicino al condominio;

  • la dedotta difficoltà a trovare parcheggio;
  • la dedotta inidoneità della segnaletica stradale in ordine alla pista ciclabile.

Le altre circostanze dedotte dagli attori quali fatti determinanti il deprezzamento degli immobili di loro proprietà a causa della realizzazione della nuova viabilità d'accesso al supermercato e del supermercato stesso sono rimaste prive di riscontro probatorio.

In particolare, il Giudice ha ritenuto del tutto sfornite di prova le seguenti circostanze:

  • la dedotta sopravvenuta difficoltà ad avvicinarsi alle siepi condominiali per il taglio dei rami;
  • la dedotta inadeguatezza del piano stradale allo scarico delle acque piovane;
  • la dedotta incapacità della pompa idrovora del giardino di proprietà di un condomino a godere di adeguato quantitativo di acque per innaffiare le piante e il giardino;
  • la dedotta riduzione di luminosità e panoramicità dovuta all'installazione di pannelli antirumore in alluminio. Segnatamente, con specifico riferimento al profilo della luminosità era emerso, dalle stesse fotografie prodotte in atti dagli attori, che l'ombra proiettata da tali pannelli si arrestasse molti metri prima dell'area condominiale atteso che detti pannelli erano posizionati ad una distanza tale da non influire affatto sull'illuminazione naturale degli appartamenti di proprietà degli attori e, pertanto, l'ombra visibile, a riduzione della luminosità degli appartamenti, non proveniva dalle barriere anti rumore bensì dai palazzi al lato opposto dell'edificio condominiale.

Con riferimento al profilo della panoramicità, il Tribunale ha ritenuto possibili eventuali accordi con il comune per la sostituzione dei pannelli oscuranti con pannelli trasparenti.

Ed ancora, il Tribunale ha ritenuto circostanze del tutto sfornite di riscontro probatorio:

  • la dedotta violazione della privacy;
  • i dedotti peggioramenti del traffico stradale e dell'inquinamento acustico e ambientale causati dalla mancata realizzazione della rampa di accesso, come invece progettata;
  • il dedotto peggioramento della situazione di igiene e di decoro all'immagine del complesso condominiale.
Sentenza
Scarica Trib. Pistoia 3 novembre 2022 n. 906
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