Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

L'avvocato di uno dei condomini può essere nominato amministratore

La nomina di un amministratore in conflitto d'interessi non comporta l'invalidità della delibera bensì la possibilità di procedere con la revoca giudiziale.
Avv. Mariano Acquaviva 

Il Tribunale di Oristano, con la sentenza n. 448 del 7 agosto 2023, ha ritenuto insussistente il conflitto d'interessi in capo all'amministratore di condominio che era stato in precedenza avvocato di uno dei condòmini in una controversia (peraltro non sfociata in un contenzioso giudiziario) con la compagine stessa. Analizziamo più approfonditamente la questione.

Conflitto d'interessi dell'amministratore: fatto e decisione

Un condomino impugnava la deliberazione con cui l'assemblea avevano deciso di affidare l'incarico di amministratore al legale che aveva in passato assistito uno dei condòmini in una controversia (non giudiziaria) contro la compagine.

Secondo l'attore, l'avvocato in questione era stato il difensore del condomino (una società) che deteneva la maggioranza relativa dei millesimi nell'edificio.

Ma non solo. La nomina sarebbe stata illegittima anche perché violativa dell'ordinanza cautelare con cui il giudice, in una precedente controversia, aveva sospeso l'efficacia di una delibera che, tra le altre cose, nominava lo stesso avvocato come amministratore.

Pertanto, a dire dell'attore, la deliberazione impugnata era nulla o annullabile non solo per via del conflitto d'interessi ma anche perché adottata in elusione di un provvedimento giudiziario.

Il Tribunale di Oristano, nonostante le veementi accuse mosse all'amministratore, ha ritenuto di dover rigettare l'impugnazione.

Secondo il giudice sardo, infatti, nessun conflitto d'interessi sussisteva in capo all'amministratore. In effetti, pur essendo vero che lo stesso era stato l'avvocato della società titolare del più alto numero di millesimi, era risultato che:

  • Il legale, per conto della propria assistita, si era limitato a notificare al condominio un'istanza di mediazione, senza però che l'azione andasse oltre;
  • il condomino di cui l'amministratore era stato l'avvocato di fiducia non aveva partecipato alla votazione riguardante la sua nomina.

Peraltro, precisa il Tribunale di Oristano, anche laddove fosse stata provata l'esistenza di un conflitto di interessi, con correlata assenza di imparzialità dell'amministratore, la conseguenza non sarebbe stata l'invalidità della delibera di nomina dell'amministratore medesimo.

Semmai, l'assunzione di iniziative gestorie da parte dell'amministratore che rendano evidente una sua posizione parziale rispetto ad interessi personali e diversi rispetto a quelli del condominio può essere qualificata come grave irregolarità rilevante ai sensi dell'art. 1129, commi 11 e 12, c.c., giustificativa quindi della revoca giudiziale del medesimo.

Le gravi irregolarità che legittimano la revoca dell'amministratore non sono contenute esaustivamente all'interno della sopracitata norma, potendo essere anche atipiche, e dovendo in ogni caso essere soggette alla valutazione di merito da parte del giudice (in questo senso Tribunale di Catania, 16/11/2018).

Tra le ipotesi atipiche, l'espletamento delle proprie funzioni in evidente conflitto di interessi deve essere certamente ricompreso.

Infine, per ciò che riguarda la presunta elusione del provvedimento giudiziario con cui era già stata sospesa una deliberazione con cui, tra le altre cose, si conferiva l'incarico di amministratore al medesimo soggetto, il giudice sardo rileva come l'art. 1129 c.c. stabilisca che solamente in caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria l'assemblea non possa nominare nuovamente l'amministratore revocato.

Conflitto d'interessi dell'amministratore: considerazioni conclusive

La sentenza del Tribunale di Oristano che è stata appena oggetto di commento si pone nel solco della pacifica giurisprudenza di legittimità.

Come recentemente riconosciuto dalla Suprema Corte, «il conflitto di interessi che la legge, a determinate condizioni, prende in considerazione come causa di annullamento della deliberazione assembleare è quello rinvenibile tra coloro che, partecipando al voto, concorrono alla formazione della volontà collettiva, mentre deve escludersi la configurabilità di tale conflitto con riguardo all'amministratore di condominio, atteso che quest'ultimo presenzia ma non partecipa all'assemblea e non ha diritto di voto, salva l'ipotesi che sia egli stesso condomino» (Cass., ord. 09/05/2023, n. 12377).

In merito alla validità della nomina di un amministratore in conflitto d'interessi, è stato osservato che «le gravi irregolarità nella gestione del condominio e nella stesura del bilancio, ove presenti, non comportano necessariamente invalidità della delibera assembleare, ma possono tutt'al più integrare delle cause valide per domandare la revoca dell'amministratore di condominio» (Cass., 05/11/2020, n. 24761).

Sentenza
Scarica Trib. Oristano 7 agosto 2023 n. 448
  1. in evidenza

Dello stesso argomento