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L'amministratore ha un diritto alla durata biennale dell'incarico?

Se l'amministratore viene sostituito alla scadenza del primo anno di mandato ha diritto ad un risarcimento dei danni?
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

L'articolo 1129 c.c., come modificato dalla L. 220/2012 al comma 10, dispone che l'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per uguale durata. Tuttavia il comma 14 dello stesso articolo 1129 c.c. prevede, a pena di nullità dell'incarico, che l'amministratore debba specificare l'importo dovuto a titolo di compenso sia in sede di nomina che di conferma. L'art. 1135, co. 1°, n. 1), c.c., poi, elenca, tra le attribuzioni dell'assemblea, la «conferma dell'amministratore.

Alla luce di quanto sopra viene da chiedersi se l'amministratore, sostituito per volontà dell'assemblea da un nuovo collega alla scadenza del primo anno di mandato (con conseguente mancato rinnovo automatico), possa pretendere un risarcimento dei danni per ingiustificata revoca del mandato.

In altre parole è corretto affermare che l'amministratore ha un diritto alla durata biennale dell'incarico o si può solo parlare di aspettativa, salvo che intervenga disdetta? Il problema è stato affrontato da una recente decisione del Tribunale di Pisa (sentenza 11 ottobre 2023 n. 1249).

L'amministratore e la durata biennale dell'incarico. Fatto e decisione

Una società che aveva amministrato un caseggiato citava in giudizio lo stesso condominio chiedendone la condanna al pagamento di € 5.234,61 a titolo di crediti per compensi concordati e non corrisposti e a titolo di risarcimento del danno per ingiustificata revoca del mandato.

Il condominio convenuto - che si costituiva in giudizio - ammetteva che effettivamente era stato amministrato dall'attrice.

Tuttavia faceva presente che la nomina della società come amministratrice era avvenuta nell'assemblea del 26.02.2018 e la revoca a febbraio 2019, quindi non erano dovuti i compensi fino a dicembre 2019. In particolare il convenuto faceva presente che l'assemblea condominiale del 26.02.2018 (II convocazione) aveva confermato il mandato alla società attrice (e al verbale era allegata la tariffa delle prestazioni).

L'assemblea condominiale del 19.02.2019, invece, non aveva approvato il bilancio consuntivo ordinario 2018 e quello consuntivo gestione straordinaria 2018, revocando il mandato dell'attrice e nominando un nuovo amministratore.

Il passaggio di consegne tra vecchio e nuovo amministratore e la consegna della documentazione era avvenuto il 19.03.2019, quindi vi era stata una limitata prorogatio di un mese. Il convenuto riteneva quindi che l'attrice non dovesse ricevere un risarcimento del danno per ingiustificata revoca del mandato in quanto la delibera con la quale l'assemblea aveva nominato un nuovo amministratore era intervenuta alla scadenza del primo anno di mandato. Il Tribunale ha dato parzialmente ragione ai condomini.

In particolare lo stesso giudice ha affermato che il condominio è tenuto a pagare le somme esposte nei progetti di notula con relative descrizioni e il compenso per l'anno 2018. Al contrario il Tribunale ha affermato che il condomino non deve pagare la somma (€ 1.550,00) richiesta a titolo di risarcimento del danno, relativa alla gestione condominiale del 2019, cioè successiva alla fine del mandato.

L'Amministratore di condominio e le basi del Mandato

Il giudice toscano infatti ha messo in rilievo che nel caso di specie la delibera assembleare di nomina del febbraio 2018 non ha indicato espressamente un termine dell'incarico e, di conseguenza, è stato corretto fare riferimento alla durata - un anno - prevista per legge; secondo lo stesso giudice la delibera del febbraio 2019, con la quale l'assemblea ha proceduto alla nomina di un nuovo amministratore, è intervenuta alla scadenza del primo anno di mandato e ha impedito il rinnovo automatico del contratto, quindi non di revoca si è trattato ma di mancato rinnovo; in altre parole secondo il Tribunale non è sorto il diritto al risarcimento del danno.

Considerazioni conclusive

Il rapporto intercorrente tra condominio ed amministratore è assimilabile al mandato (che si presume oneroso) conferito per un tempo determinato, con la conseguenza che se la revoca è fatta prima della scadenza del termine di durata previsto nell'atto di nomina (ad esempio nominata in data 30 dicembre 2022 e revocata in data 11 aprile 2023), l'amministratore ha diritto, oltre che al soddisfacimento dei propri eventuali crediti, al risarcimento dei danni, proprio in applicazione dell'art. 1725 c.c., primo comma, salvo che ricorra a fondamento della medesima revoca una giusta causa, indicativamente ravvisabile tra quelle che giustificano la revoca giudiziale dello stesso incarico.

Presupponendo il principio sopra espresso, la decisione in commento ha messo in rilievo che l'amministratore non ha un diritto alla durata biennale dell'incarico, potendosi al massimo parlare di aspettativa, salvo che intervenga disdetta.

In quest'ottica, perciò, non è dovuta alcuna somma a titolo di risarcimento del danno se la nomina di un nuovo amministratore interviene alla scadenza del primo anno di mandato, impedendo il rinnovo automatico. In tal caso non vi sarebbe una revoca del mandato ma solo un mancato rinnovo dell'incarico.

Tale conclusione sembra coerente con la tesi che ritiene che l'omesso inserimento all'ordine del giorno dell'assemblea, alla scadenza del primo anno di mandato dell'amministratore, della nomina di quest'ultimo sia conforme alla nuova disciplina del condominio, la quale prevede la durata in carica dell'amministratore per un anno, tacitamente prorogabile per un altro anno, salvo delibera di revoca.

Tale interpretazione mira ad evitare situazioni di protrazione della gestione condominiale da parte di un amministratore il quale continua ad agire in rappresentanza dei condomini senza un'investitura assembleare (Trib. Napoli 19 aprile 2023; Trib. Taranto 10 dicembre 2015; Trib. Milano 7 ottobre 2015; Trib. Cassino 21 gennaio 2016 n. 1186).

Secondo una diversa opinione l'incarico dell'amministratore è annuale ma si rinnova tacitamente (non per un altro anno) ma di anno in anno - sine die - fino a che non si giunga alla cessazione (per revoca o dimissioni), senza che vi sia necessità di espliciti rinnovi (Trib. Sassari 4 novembre 2022 n. 1114; App. Palermo 6 maggio 2019; Cass. civ., Sez. II, 04/02/2016, n. 2242). Questa interpretazione non sembra conciliabile con gli obblighi posti dall'art. 1129, comma 14, c.c., né con gli obblighi posti dall'art. 1129, comma 2, c.c.

Sentenza
Scarica Trib. Pisa 11 ottobre 2023 n. 1249
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