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Videosorveglianza: la conservazione delle immagini ha una durata limitata

Il condomino deve subito presentare denuncia perché l'amministratore possa comunicarle all'Autorità Giudiziaria.
Avv. Gianfranco Di Rago 

In caso di furto in un edificio condominiale dotato di un impianto di videosorveglianza delle parti comuni il comproprietario interessato deve prontamente sporgere denuncia all'Autorità Giudiziaria, in modo che l'amministratore possa mettere a sua disposizione le immagini riprese dal sistema video che possano agevolare l'identificazione del reo. La conservazione di queste ultime, infatti, ha dei limiti temporali molto stretti, come ribadito più volte dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Di conseguenza violerebbe la legge l'amministratore condominiale che, nella sua veste di responsabile del trattamento, non provvedesse alla cancellazione delle riprese video una volta trascorso il periodo di tempo durante il quale è consentito mantenere copia delle registrazioni.

Sono queste le conclusioni che possono trarsi dalla lettura della recente sentenza del Tribunale di Roma (n. 5998 del 13 aprile 2023), che ha affrontato un caso alquanto curioso.

La conservazione delle immagini di videosorveglianza ha una durata limitata. Fatto e decisione.

Un condomino aveva adito il Giudice di Pace premettendo che nell'androne condominiale era stato installato un impianto di ripresa dotato di una telecamera che era stata puntata sull'area antistante le cassette della posta al fine di scongiurare furti di corrispondenza.

Aveva inoltre riferito che un giorno, uscendo per recarsi a fare la spesa accompagnato dalla sua collaboratrice domestica, nel verificare la presenza di diversa corrispondenza all'interno della propria cassetta, aveva rinviato il prelievo della posta al suo rientro a casa. Tuttavia, una volta rientrato, aveva constatato la presenza di un solo plico e quindi l'avvenuta sottrazione della restante corrispondenza.

Il medesimo aveva quindi subito inviato una pec all'amministratore, segnalando l'accaduto e invitandolo ad attivarsi per visionare le immagini dalla telecamera posta nell'androne.

L'amministratore aveva provveduto in tal senso, visionando il filmato insieme al tecnico addetto all'impianto di videosorveglianza e appurando che nel lasso di tempo indicato non era comparsa nelle immagini persona alcuna, eccezion fatta per il condomino istante.

L'amministratore aveva quindi inviato a quest'ultimo soltanto lo spezzone finale del filmato che lo ritraeva nell'atto di ritirare la posta al rientro dalla sua uscita.

Il condomino, imputando all'amministratore di non aver correttamente adempiuto al suo mandato nonché di avere, quale soggetto responsabile del trattamento o della conservazione delle immagini, conservato le stesse in maniera non conforme, lo aveva quindi citato in giudizio per il risarcimento dei danni.

Infatti, allorché il medesimo si era recato a presentare denuncia per furto all'Autorità Giudiziaria, l'amministratore aveva dichiarato di non avere più la disponibilità dell'intero filmato che avrebbe dovuto riguardare il periodo in cui sarebbe avvenuta la sottrazione della corrispondenza.

Considerazioni conclusive.

Il Tribunale di Roma, nel respingere l'appello proposto dal condomino avverso la sentenza di rigetto della domanda depositata dal Giudice di Pace, ha evidenziato che nella specie l'amministratore condominiale, quale responsabile del trattamento e della conservazione delle immagini dell'impianto di videosorveglianza delle parti comuni, non aveva alcuna possibilità di mettere le riprese a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, perché l'appellante si era attivato a oltre un mese di distanza dai fatti illeciti che assumeva essere stati commessi a suo danno. Il condomino, infatti, aveva presentato denuncia con notevole ritardo.

Questa circostanza si è rivelata decisiva al fine di ritenere immune da censure la condotta dell'amministratore. La normativa in materia di tutela dei dati personali impone infatti il rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità rispetto alle finalità del trattamento e ciò si traduce, con riguardo alla gestione della registrazione delle immagini di un impianto di videosorveglianza, nell'applicazione di termini massimi di conservazione che, secondo quanto indicato dall'Autorità Garante, vanno da poche ore fino a un massimo di 24 ore.

Opera quindi correttamente l'amministratore che, trascorso tale periodo di tempo senza che l'Autorità Giudiziaria ne abbia fatto richiesta, non si attivi per evitare la sovrascrizione di nuove immagini sull'hard-disk utilizzato dal sistema di videosorveglianza o, comunque, distrugga la copia che ne sia stata tratta.

Sentenza
Scarica Trib. Roma 13 aprile 2023 n. 5998
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