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L'amministratore deve pagare il disavanzo di cassa

L'amministratore uscente deve rendere, al termine del mandato, il conto della propria gestione e appianare il debito di cui è causa.
Avv. Mariano Acquaviva 

Il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 931 del 17 aprile 2023, ha ricordato come l'amministratore uscente, in quanto mandatario del condominio, deve rendere il conto della propria gestione, oltre a pagare il disavanzo di cui è stato causa. Analizziamo più nel dettaglio la vicenda.

Disavanzo condominiale: fatto e decisione

Il condominio conveniva in giudizio il suo ex amministratore per sentirlo condannare al pagamento del disavanzo di cassa emerso dal rendiconto e causato dalla cattiva gestione dell'edificio.

Sulla debenza di tali somme non v'erano dubbi, atteso che lo stesso convenuto ne aveva dato atto con scrittura privata debitamente sottoscritta.

Nell'accogliere la domanda attorea il Tribunale di Monza ricorda come l'amministratore uscente sia obbligato per legge a rendere il conto della propria gestione, soprattutto nell'ipotesi in cui, sulla scorta dei dati contabili a disposizione del nuovo organo gestorio, emerga un disavanzo di cassa relativo alla gestione pregressa e, quindi, presumibilmente formatosi nel corso di espletamento del mandato collettivo conferitogli.

Nel caso di specie trova quindi pienamente applicazione l'art. 1713 c.c., a tenore del quale «Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato».

Nemmeno l'amministratore avrebbe potuto invocare il secondo comma della medesima disposizione, il quale così recita: «La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave».

Nel caso di specie, non solo la dispensa dall'obbligo di rendiconto non figurava nella deliberazione di nomina o in altra successiva ma, anche se vi fosse stata, non avrebbe potuto essere applicata per via della colpa grave imputabile all'amministratore, reo di aver generato il disavanzo di cassa.

Poiché parte convenuta aveva addirittura ammesso il proprio debito con dichiarazione unilaterale debitamente sottoscritta, deve applicarsi il regime probatorio imposto dalla presenza di una promessa di pagamento o di una ricognizione del debito, le quali determinano un'inversione dell'onere della prova che fa presumere l'esistenza dell'obbligazione, dispensando il creditore (nella fattispecie, il condominio) dal provare tale circostanza.

L'accertamento negativo del credito vantato dall'amministratore uscente

Per l'amministratore che ha ammesso il colpevole disavanzo di cassa non c'è quindi scampo: deve essere condannato al pagamento di quanto dovuto.

Disavanzo condominiale: considerazioni conclusive

La decisione appena commentata si pone nel solco della pacifica giurisprudenza di legittimità. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, anche in assenza di un'ammissione esplicita di colpa si deve presumere che la responsabilità del disavanzo di cassa sia imputabile al soggetto incaricato della gestione (in questo senso Cass., sent. n. 2428/2004).

Insomma: si presume la mala gestio dell'amministratore ogni volta che i conti non tornano.

D'altronde, lo stesso Tribunale di Monza, solo un anno prima, aveva stabilito che «chi esercita una gestione o svolge un'attività nell'interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto del proprio operato», il quale «può essere richiesto in tutti i casi in cui da un rapporto di natura sostanziale discende il dovere, legale o negoziale, di una delle parti di far conoscere il risultato della propria attività, in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui» (Trib. Monza, sent. n. 1313 dell'8 giugno 2022).

L'applicazione della normativa in tema di mandato determina che l'amministratore di condominio, destinatario di un mandato collettivo da esercitare nell'interesse dei condòmini di cui dovrebbe oculatamente gestire le risorse economiche, al pari d'altronde di qualunque altro mandatario «convenuto a seguito di azione di rendiconto, deve fornire la prova non soltanto dell'entità e della causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto sulle modalità di esecuzione dell'incarico utili per la valutazione del suo operato, in relazione ai fini perseguiti, a risultati raggiunti e ai criteri di buona amministrazione e di condotta prescritti dagli artt. 1710-1716 c.c.»; sicché, una volta fornita prova di un disavanzo di cassa, è onere esclusivo dell'amministratore convenuto, in virtù del principio della vicinanza della prova, dimostrare la non imputabilità al proprio operato.

Sentenza
Scarica Trib. Monza 17 aprile 2023 n. 931
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