La vicenda. Il Condominio conveniva in giudizio Tizio (precedente amministratore) del predetto Condominio, contestandogli la mancata consegna, al momento della cessazione dell'incarico, al nuovo amministratore, della quota (regolarmente accantonata) di T.F.R. del portiere dello stabile. Inoltre, veniva anche contestata la mancata approvazione dei bilanci condominiali.
Infine, veniva contestata la mancata convocazione dell'assemblea condominiale in occasione della notifica allo stesso, nella sua qualità di amministratore condominiale, del provvedimento monitorio con il quale il Tribunale aveva ingiunto al detto condominio il pagamento della somma di circa 12 mila euro, impedendo così all'assemblea dei condomini l'assunzione di ogni deliberazione in ordine alla opposizione alla detta ingiunzione, il cui importo, il condominio convenuto era stato costretto a saldare, maggiorato delle spese di precetto, a seguito della efficacia esecutiva acquistata dal detto provvedimento per mancata opposizione.
Pertanto, il condominio chiedeva la restituzione della cassa e il danno da responsabilità da malagestio.
L'obbligo dell'amministratore. l'art. 1131 c.c. statuisce che "l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti (l'assemblea)... può essere convenuto in giudizio... Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a dame senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.
L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni".
Danno da perdita di chance. Secondo alcuni autori (F. Caringella) per chance si intende una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene della vita.
Essa non è una situazione giuridica soggettiva né tantomeno una mera aspettativa di fatto, ma è un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione.
Continua [...]