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Piano del consumatore e crediti del condominio: i poteri di intervento e di opposizione dell'amministratore di condominio

La gestione autoritativa dei rapporti debito-credito da parte del sovraindebitato, non esclude i contributi condominiali dal novero dei debiti.
Avv. Michele Orefice 

Il piano del consumatore disciplinato dalla legge 3/2012, che consente la rinegoziazione dei debiti, negli ultimi tempi sembra riscuotere più consensi rispetto al passato, quantomeno tra coloro che vedono nel giudice una via di salvezza ai loro problemi economici.

Ma al di là del potere salvifico del giudice, è vero che a distanza di anni dall'entrata in vigore della suddetta legge, in molti tribunali si comincia a registrare un aumento dei procedimenti di volontaria giurisdizione instaurati dai sovraindebitati, che chiedono l'omologa del cosiddetto piano del consumatore.

Tuttavia non si può dire che il piano del consumatore, fino ad oggi, sia stato ampiamente utilizzato dai debitori, probabilmente per scarsa conoscenza della normativa.

Per tale ragione, il legislatore è intervenuto, con il D.L. n. 83/2015, prescrivendo al comma II dell'art. 480 c.p.c. un vero e proprio obbligo informativo a carico del creditore istante, che nel testo dell'atto di precetto deve avvertire il debitore della possibilità di rivolgersi ad un organismo di composizione della crisi o ad un professionista nominato dal giudice, per poter proporre ai creditori il piano del consumatore o un accordo di composizione della crisi.

La giurisprudenza, comunque, non sembra aver dato importanza a tale disposizione, in quanto ha deciso che non potrebbe considerarsi nullo il precetto mancante dell'avvertimento al debitore, per mancanza di una espressa previsione sanzionatoria in tal senso (Trib. Frosinone, 28/01/2016), né tantomeno in sede di opposizione agli atti esecutivi potrebbe essere dichiarata la nullità del precetto stesso (Trib. Roma 19/01/2016).

In ogni caso, per quanto ci occupa in questa sede, si osserva che la gestione autoritativa dei rapporti debito-credito da parte del sovraindebitato, non esclude i contributi condominiali dal novero dei debiti del cosiddetto piano del consumatore. Nell'ipotesi, il piano del consumatore applicato al condominio, non farebbe altro che generare un finanziamento agevolato in favore del condomino moroso "forzatamente" elargito a spese dei condòmini solventi.

Va da sé, infatti, che i condòmini potrebbero essere costretti ad anticipare le quote del moroso in attesa che tali somme rientrino secondo i tempi e le modalità del piano omologato dal giudice.

In tema di sovraindebitamento dei condòmini resta da chiedersi se l'amministratore di condominio abbia o meno il potere di intervenire nel procedimento promosso dal condomino debitore, per opporsi all'approvazione del piano del consumatore, che comprenda i crediti condominiali.

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Innanzitutto, sotto il profilo temporale, occorre specificare che il condominio nella persona dell'amministratore verrà ufficialmente a conoscenza della proposta presentata dal condomino sovraindebitato al giudice soltanto all'esito del controllo giudiziario e quindi dopo la presentazione del piano del consumatore.

Più precisamente, nel caso in cui la proposta presentata dovesse soddisfare i requisiti legali, ai sensi dell'art. 10 della legge 3/2012, il giudice, con decreto, fisserà l'udienza per l'approvazione del piano del consumatore disponendo a carico dell'organismo di composizione della crisi (O.C.C.) l'obbligo di comunicare la stessa proposta a tutti i creditori, almeno quaranta giorni prima della data dell'udienza.

Pertanto, l'amministratore del condominio creditore, avrà più di un mese per decidere il da farsi in vista dell'udienza fissata dal giudice ed in proposito potrà convocare un'apposita assemblea, per rimettere ai condòmini la valutazione dei contenuti del piano presentato dal condomino debitore. Tale convocazione si rende necessaria soprattutto nel caso in cui il piano preveda una lunga dilazione di pagamento che, di fatto, potrebbe comportare pregiudizi in termini di copertura delle spese condominiali da affrontare, con necessità di approvazione, da parte dell'assemblea, di un fondo straordinario a carico degli altri condòmini, che anticiperanno all'occorrenza le quote del moroso, per poi recuperarle in modo graduale e proporzionale al piano del consumatore omologato.

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Nel corso di tale udienza il giudice verificherà i requisiti di ammissibilità e la documentazione presentata e nel caso di esito positivo emetterà immediatamente il decreto di omologa, che verrà comunicato, da parte dell'O.C.C. ai creditori e quindi anche all'amministratore del condominio creditore, con telegramma, fax, raccomandata a/r o posta elettronica certificata e anche attraverso altre modalità stabilite dal giudice, tipo la pubblicazione su quotidiani o siti internet specializzati, e così via.

Tale comunicazione dovrà avvenire, almeno trenta giorni prima del termine fissato per il deposito del consenso scritto alla proposta da parte dei creditori, che saranno chiamati a valutare la convenienza della stessa proposta ed a trasmettere il proprio voto all'organismo di composizione della crisi (O.C.C.).

In pratica l'amministratore di condominio ha il potere di intervenire nel procedimento promosso dal debitore nel momento in cui è chiamato a trasmettere all'O.C.C. la propria dichiarazione di voto, da sottoscrivere e trasmettere nei termini, con telegramma, raccomandata a/r, fax o Pec. Nel caso in cui la proposta non fosse conveniente per il condominio, l'amministratore è tenuto ad esprimere il proprio dissenso all'O.C.C. in tempo utile, anche perché decorso invano il termine per opporsi, la proposta si intenderà accettata da parte del condominio, secondo la regola del silenzio assenso.

In ogni caso, affinché il giudice possa omologare la proposta presentata dal consumatore è necessario il voto favorevole alla stessa proposta da parte dei creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, ad esclusione dei creditori privilegiati, muniti di pegno o ipoteca, che avendo diritto di prelazione non votano. È utile evidenziare che i creditori non hanno il potere di formulare controproposte, essendo soltanto chiamati ad esprimere il proprio voto positivo o negativo. Il testo dell'accordo raggiunto dovrà essere trasmesso dall'O.C.C. ai creditori insieme ad una relazione, che indichi i consensi espressi e il conseguimento della maggioranza qualificata prevista dalla legge per l'omologazione.

Nel successivo termine di dieci giorni dal ricevimento della relazione i creditori potranno sollevare eventuali contestazioni circa il raggiungimento dell'accordo, la fattibilità del piano e la capacità di adempimento del debitore riferita a quanto stabilito nella proposta.

Dopo il decorso del termine per presentare le osservazioni, l'O.C.C. trasmetterà al giudice una relazione, con allegate le contestazioni ricevute e l'attestazione decisiva circa la fattibilità del piano. Il giudice, infine, dopo aver ricevuto la relazione effettuerà le verifiche necessarie ai fini dell'omologa dell'accordo, anche con riferimento alla convenienza del piano, nel caso in cui ci siano state contestazioni da parte dei creditori, che devono comunque sottostare alla volontà della maggioranza ed a quanto disposto nel piano dal debitore.

Fermo restando che il provvedimento del giudice può essere impugnato dai creditori dissenzienti, con reclamo al tribunale, che decide in composizione collegiale, senza la partecipazione dello stesso giudice pronunciante.

In conclusione bisogna dire che nel sentire comune è difficile accettare l'idea che un debitore possa rivolgersi ad un giudice, per vedersi diluire o addirittura abbonare i debiti, anche senza il consenso unanime dei creditori, ed è altrettanto arduo pensare che un giudice possa stabilire sempre, con estrema certezza, se e quando il consumatore si sia sovraindebitato "incolpevolmente".

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