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Distacco energia elettrica condominio moroso

Cosa fare se in seguito al mancato pagamento delle bollette il condominio subisce la sospensione della fornitura? Vediamolo qui.
Avv. Valentina Papanice 

Condominio moroso e distacco energia elettrica

Parliamo qui di un caso frequente nella pratica: l'interruzione della fornitura di energia elettrica a causa del mancato pagamento delle bollette da parte del condominio. Come e perché avviene il distacco? Cosa fare per ottenere la riattivazione? Di chi è la responsabilità? Cosa fare per il futuro?

Andiamo per ordine: inquadriamo la situazione da un punto di vista fattuale e giuridico, e poi vediamo il da farsi.

Innanzitutto, premettiamo che stiamo qui ipotizzando un distacco (tecnicamente, una sospensione o un'interruzione) dell'energia elettrica dovuto a causa della morosità del condominio.

Ci riferiamo naturalmente ad utenze intestate al condominio e non alle singole unità immobiliari.

La fornitura di cui ci occupiamo è quella relativa all'energia elettrica per i servizi comuni, e non per le singole abitazioni, sebbene in astratto sia possibile anche quella, ma meriterebbe una trattazione a parte.

È una regola prevista dai singoli contratti nonché dal Garante, l'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) (segnatamente con la delibera 258/2015/R/com e ARG/elt 4/08), quella secondo cui al mancato pagamento di alcune bollette segue la sospensione (o l'interruzione della fornitura), salvo il caso di clienti non disalimentabili.

D'altro canto nelle prestazioni corrispettive, quale è quella in parola, la possibilità di sospendere la prestazione a causa dell'inadempimento dell'altra parte, è prevista dallo stesso codice civile (ex art. 1565 c.c.).

La sospensione non può avvenire improvvisamente, però: esiste una procedura che la regola.

Tale procedura consente all'utente di essere preavvisato formalmente; così, ove questi non abbia ricevuto le fatture o altri solleciti inviati per posta ordinaria, è comunque posto nella condizione di pagare. A quel punto, deve attivarsi con una certa celerità, il tempo stringe.

In condominio la morosità il più delle volte è dovuta ad alcuni e non a tutti; ma il pagamento parziale, se non motivato da una contestazione effettuata nei casi e nei modi previsti dalle norme, non è sufficiente ad evitare il distacco.

Sarà compito quindi del destinatario dell'avvertimento, amministratore o condòmino facente funzioni dell'amministratore, avvertire gli altri. In tal caso si potrà evitare il distacco.

Non sempre però i condòmini sono informati dell'arrivo della raccomandata e, comunque, non sempre i condòmini si attivano; può poi accadere che essi consegnino i soldi all'amministratore o al condòmino rappresentante, e questi non paghi.

Da non perdere: => Tratteneva per sé il denaro destinato al pagamento delle bollette del gas. Amministratore di condominio condannato per appropriazione indebita

Distacco energia elettrica, cosa fare

Finché non accade che la luce delle scale non si accende, l'ascensore non parte, il cancello del garage non si apre, l'acqua ed il riscaldamento non raggiungono le abitazioni. E magari è lunedì; sì, perché il distacco può avvenire solo nei giorni detti utili, cioè non i festivi e i giorni che li precedono, il sabato e nemmeno il venerdì.

A quel punto l'amministratore sarà, speriamo, tempestato di telefonate e, speriamo ancora, anche di soldi, quelli che servono a riattivare il servizio. È probabile che saranno i soliti noti a pagare e i soliti noti a non pagare. Sappiamo tutti che la presenza di morosi professionisti è una delle sventure del vivere in condominio.

Con il pagamento, come per magia, tutto si riattiverà in poco tempo.

Distacco energia elettrica, di chi è la responsabilità?

Superato il momento critico, si passerà a ricostruire i fatti per capire cosa non è andato. Chi è mancato, insomma. L'amministratore o il condomino designato non hanno informato della raccomandata o pagato la bolletta (se i soldi sono stati dati)? Oppure qualche condomino, pur correttamente avvisato, non ha pagato?

Quanto all'amministratore, la mancata informativa dell'avviso dovrà valutarsi nell'ambito del più complesso quadro dell'azione di recupero del credito attivata (?) nei confronti del condòmino incriminato e comunque dei solleciti resi noti in assemblea, bacheca etc., anche se sarebbe a parere di chi scrive quantomeno opportuno rendere edotti i condòmini dell'imminenza della sospensione. La situazione va vista nel caso concreto.

Se poi l'amministratore non ha pagato la fattura, pur avendo ricevuto i soldi, la responsabilità della sospensione è evidente.

In tali casi si potrà chiedere la revoca giudiziale se si tratta di gravi irregolarità ex art. 1129 c.c. da valutare caso per caso.

Naturalmente, un'altra storia è se l'amministratore è, come si suole dire, scappato con la cassa. Lì la responsabilità sarà indubbia e bisognerà probabilmente agire in via giudiziale (civile e penale) per cercare di rivedere i soldi.

E se, invece, non essendo stato nominato l'amministratore, è stato il condòmino facente funzioni a mancare? In tal caso la responsabilità - a parere di molti da inquadrarsi giuridicamente nella gestione di affari altrui non rappresentativa (v. art. 2028 e ss. c.c.) - è simile a quella del mandatario (dunque, dell'amministratore), salva la riduzione da parte del giudice del risarcimento degli eventuali danni in considerazione delle circostanze che hanno indotto ad accettare l'incarico.

E se tutto è avvenuto invece a causa del mancato pagamento da parte di qualcuno dei condòmini? È chiaro che nei confronti della società fornitrice dell'energia risponde il condominio: infatti, se si trattasse di un altro tipo di debito l'amministratore potrebbe comunicare i dati dei condomini a terzi (ex art. 63 disp. att. c.c.).

Ma non è questo il caso, perché una volta pagata la bolletta per ottenere la riattivazione del servizio, il debito nei confronti del fornitore di energia cesserà.

Cosa fare quindi in questi casi? Naturalmente, agire per il recupero degli oneri condominiali nei confronti del moroso.

In ogni caso, chiunque, con la sua azione o, in questo caso più probabile, omissione abbia prodotto un danno dovrà pagare ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Distacco energia elettrica, cosa fare per il futuro

Cosa fare per evitare altre sospensioni nel futuro? Se dipende dall'amministratore o dal condòmino che fa le sue funzioni e l'episodio si è ripetuto, valutare se cambiarlo, ovviamente.

Se invece il problema è causato da un moroso "seriale", l'unica sembra la costituzione di un fondo diretto a sopperire a tale assenza, chiamiamola così. Finché il condòmino non cambierà testa, o portafogli o anche casa, per esempio a causa di un pignoramento immobiliare.

Naturalmente è cosa ben diversa se il condominio non paga in quanto contesta la/le fatture o se il fornitore di energia elettrica non ha rispettato le regole della procedura per il distacco o la riattivazione etc. In tal caso potrebbe esserci bisogno di convocare in giudizio la compagnia; la cosa va vista caso per caso.

Condomino moroso e sospensione dell'energia elettrica

Risarcimento del danno per distacco errato dell'energia elettrica

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