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L'assemblea si «dimentica» di confermare il compenso dell'amministratore di condominio. La delibera è nulla.

Indicazione del compenso dell'amministratore di condominio in sede di verbale assembleare.
Avv. Rosario Dolce del Foro di Palermo 

È sempre necessario indicare il compenso del professionista in sede di verbale assembleare? La delibera è invalida e il Condominio potrebbe ritrovarsi, malauguratamente, sprovvisto di un amministratore?

Il Tribunale di Roma con Ordinanza del 15 giugno 2016 dibatte sul merito della questione affrontata. Dal contenuto alquanto sintetico del provvedimento non è possibile ricavare il “fatto storico” da cui esso prende spunto.

Si è in grado di intuire, tuttavia, che si tratta di Ordinanza che decide un'azione cautelare, quindi si tratta di una domanda con cui un condòmino chiede di inibire, cioè rimuovere l'efficacia esecutiva, di cui è provvista una deliberazione già quando viene riportata in sede di verbale, in attesa che si celebri il lungo procedimento giudiziario azionato e possa essere emesso, a relativa conclusione, il provvedimento definitivo.

Chi è ricorso in giudizio - per quanto è dato immaginare nella fattispecie - avrebbe, pertanto,impugnato la delibera assembleare con la quale si era disposta la conferma dell'amministratore, argomentando, in proposito, che l'atto in sé non ha specificato l'entità del relativo compenso.

Il compenso dell'amministratore per l'assemblea straordinaria

Ecco perchè il compenso extra non può essere inserito nel rendiconto

La massima che se ne ricava è la seguente: “…quanto alla nomina dell'amministratore, la deliberazione è illegittima perché non accompagnata dalla indicazione del compenso, come espressamente prescritto dalla legge, a nulla valendo la circostanza che sia noto quello dell'anno precedente in ragione sia del fatto che lo stesso può variare, sia del fatto che la novella legislativa è stata chiara nel prevedere detta indicazione come necessaria a pena di nullità, ritenuto che in ordine a tale profilo sussista il requisito del periculum in mora atteso che la gestione dei beni comuni nei suoi variegati aspetti, anche connessi con la tutela di diritti personali e non patrimoniali, non possa che essere affidata ad un soggetto validamente officiato dall'assemblea”.

Il provvedimento. Se tanto è il rilievo che occorre convincentemente attribuire al caso trattato dal Decidente, giova precisare che la norma a cui egli fa riferimento - quando nella “Massima” si riferisce genericamente alla “legge” - è 'articolo 1129, terz'ultimo comma, laddove dispone: “L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta”.

Si tratta di una “nuova” norma, introdotta da parte del legislatore della riforma con l'articolo 9 della Legge 11 dicembre 2012, n. 220, ed entrata in vigore a far data dal 18 giugno 2013.

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Sentenza
Scarica Tribunale di RomaOrdinanza del 15 giugno 2016
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