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Ritenuta di acconto sul compenso dell'amministratore di condominio

Compenso amministratore e ritenuta d'acconto.
Avv. Alessandro Gallucci 

La legge impone all'amministratore di condominio – in ragione di tale suo ruolo – di eseguire, al momento di determinati pagamenti, la così detta ritenuta d'acconto, ossia di trattenere una percentuale dell'imponibile che andrà poi a versare al fisco quale acconto sulle imposte dovute dal professionista/prestatore d'opera.

Si tratta della figura del così detto sostituto d'imposta (art. 23 d.p.r. n. 600/73).

È utile rammentare che la misura della ritenuta a seconda delle prestazioni è:

a) del 20% (art. 25 d.p.r. n. 600/73);

b) del 4% (art. 25-ter d.p.r. n. 600/73).

La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio” (art. 25 d.p.r. n. 600/73).

Esempio

Tizio lavoratore autonomo ed amministratore del condominio Alfa, nel momento in cui liquiderà in suo favore i compensi per l'attività svolta dovrà trattenere – per conto del condominio – una somma pari al 20% dell'imponibile per poi versarla al fisco quale acconto sulle imposte da egli stesso dovute in ragione della sua attività.

Ciò vale per il caso di amministrazione condominiale esercitata in forma personale. E nel caso di amministrazione condominiale svolta da società di persone o di capitali (ipotesi considerata legittima prima dalla Cassazione – cfr. sent. 24 ottobre 2006, n. 22840 – e poi dalla legge, si veda art. 71-bis disp. att. c.c.)?

Sicuramente non si deve applicare la ritenuta di acconto nella misura del 20% in quanto, come ha specificato l'agenzia delle entrate “atteso che i redditi conseguiti dalle predette società sono considerati redditi di impresa da qualsiasi fonte provengano” (così Risoluzione del 15/05/2007 n. 99).

La ritenuta del 20%, invece, è sempre l'agenzia a specificarlo, dev'essere operata nel caso di amministrazione condominiale operata da società tra professionisti di cui al decreto legislativo n. 96 del 2001, poiché tali “redditi -come chiarito con risoluzione n. 118/E del 2002- costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del TUIR” (così Risoluzione del 15/05/2007 n. 99).

Fatturazione compenso amministratore

Con l'introduzione nel d.p.r. n. 600/73 dell'art. 25-ter specificamente dedicato alle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore, in conseguenza dell'interpretazione estensiva del concetto di appalto e prestazione d'opera ci si è domandati se il compenso percepito da società di persone o di capitali, in ragione dello svolgimento d'incarico di amministrazioni condominiali, fosse soggetto alla ritenuta del 4%.

Nella medesima risoluzione, l'Ade, fugando ogni dubbio in merito a questa ipotesi ha osservato che la predetta ritenuta nella misura del 4% “deve essere esclusa in ragione della riconducibilità all'istituto del mandato (cfr. Cass. Civ. citata) del rapporto intercorrente tra il condominio ed il suo amministratore (sia esso persona fisica o persona giuridica); si ribadisce infatti che l'applicazione della ritenuta di cui al citato articolo 25-ter presuppone l'erogazione da parte del condominio di corrispettivi dovuti in dipendenza di contratti d'opera e di appalto” (Risoluzione del 15/05/2007 n. 99).

Ricapitolando:

Incarico di amministratore condominiale svolto da un lavoratore autonomo

Ritenuta d'acconto del 20%

Incarico di amministratore condominiale svolto da società tra professionisti ex d.lgs n. 96/2001

Ritenuta d'acconto del 20%

Incarico di amministratore condominiale svolto da società di persone

Nessuna ritenuta d'acconto

Incarico di amministratore condominiale svolto da società di capitali

Nessuna ritenuta d'acconto

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