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Il compenso extra dell'amministratore non può essere inserito nel rendiconto

Il riconoscimento di un compenso extra all'amministratore in sede di approvazione del rendiconto è considerato invalido per eccesso di potere, con conseguente annullabilità della delibera assembleare.
Avv. Dolce Rosario 

Secondo il Tribunale di Bari la delibera che approva il rendiconto, laddove contiene il riconoscimento di un extra in favore dell'amministratore, è invalida per "eccesso di potere"

All'atto della accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore è tenuto ad informare i condomini sull'entità del

Il fatto. Un condòmino barese ha impugnato il rendiconto approvato dall'assemblea dei condomini, allegando - tra l'altro - l'invalidità della statuizione nella misura in cui riconosceva un compenso all'amministratore per la presentazione del modello fiscale 770.

Lamentava che la spesa imputata non era corretta, atteso che il compenso concordato, in sede assembleare di nomina dell'amministratore, doveva ritenersi omnia comprensivo, e cioè inclusivo anche dello svolgimento degli adempimenti fiscali (incombenze previste, inoltre, dal novellato art. 113 nr 5 c.c.).

Il Tribunale di Bari con Sentenza del 16 gennaio 2015 ha accolto il motivo di gravame formulato, dichiarando l'invalidità della delibera e quindi del rendiconto inglobato.

La motivazione. La funzione tipica del rendiconto è quella di portare a conoscenza dei condomini le voci di spesa e di entrata del condominio nonché le quote di ripartizione tra i condomini.

Con la discussione e approvazione del rendiconto consuntivo l'assemblea è chiamata ad eseguire una verifica dell'esattezza della contabilità annuale del condominio. Da non perdere: Compenso dell'amministratore di condominio: niente extra non previsti per le opere straordinarie

Anzi, secondo il tribunale pugliese, in questo caso, si configurerebbe come"non veritiero".

In questo caso, la delibera di approvazione di un "rendiconto non veritiero"deve ritenersi viziata nel suo procedimento di formazione da un vizio legato alla figura dell' "eccesso di potere" (cfr. in tal senso, per la delibera di approvazione di rendiconto contenente indicazione di debiti non veridici, Cass. civ. sez. II 27.01.1988 n. 731).

Sotto questo ultimo profilo, il tribunale barese evoca i principi generali in materia di negozio giuridico, qualificando tale vizio come causa di annullamento della delibera (in tal senso, per i vizi relativi alla formazione della volontà assembleare, Cass. civ. sez. un. 7.03.2005 n. 4806).

Consegue che, la non veridicità della spesa suddetta ha reso - secondo il Giudice adito - la delibera che ha approvato il rendiconto annullabile.

In conclusione. Fermo restando che l'articolo 1130 nr 5 c.c. elenca tra le attribuzioni dell'amministratore anche gli adempimenti di carattere fiscale (all'interno dei quali va annoverata la presentazione del modello 770), preme evidenziare che l'amministratore è in grado di richiedere ed ottenere un extra, per l'attività straordinaria svolta, solo dietro espresso riconoscimento assembleare.

Per contro, non è in grado di conseguire un simile riconoscimento indirettamente, cioè per il tramite dell'approvazione del rendiconto, all'interno del quale ha calato la posta contabile. Così procedendo, l'amministratore eluderebbe l'essenza della dialettica assembleare e oscurerebbe la "veridicità" del dato contabile.

L'amministratore può chiedere una percentuale come compenso per i lavori straordinari?

Sentenza
Scarica Tribunale Bari, Sezione 3 civile Sentenza 16 gennaio 2015, n. 157
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