Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Compenso dell'amministratore di condominio nominato dall'Autorità Giudiziaria

Chi stabilisce il compenso dell'amministratore nominato dall'autorità giudiziaria?
Avv. Alessandro Gallucci 

Chi decide il compenso dell'amministratore di condominio nominato dall'Autorità Giudiziaria?

Ce lo domanda un nostro lettore che precisa:

“Io ed altri tre condòmini abbiano presentato il ricorso per la nomina, giacché l'assemblea non riusciva a nominarlo. Il Tribunale ha provveduto al posto dell'assise ma nulla ha specificato in merito al compenso.

L'amministratore nominato ha accettato la nomina comunicando a tutti i condòmini il suo onorario: qualcuno ha storto il naso dicendo che c'è stato un abuso del nostro nuovo legale rappresentante. È così? E così non fosse, come fare per accordarci, con lui sul compenso?"

Partiamo da un aspetto che sebbene (ai più esperti) possa apparire scontato, è sempre bene tenere a mente: il ricorso per la nomina giudiziaria dell'amministratore condominiale può essere proposto da uno o più condòmini solamente al ricorrere di due condizioni:

  • che sia stata convocata l'assemblea per provvedervi e questa (per qualunque motivo) non abbia deliberato;
  • che al condominio partecipino più di otto condòmini (art. 1129, primo comma, c.c.).

In tal caso, specifica il codice civile, anche l'amministratore dimissionario può ricorrere all'Autorità Giudiziaria per ottenere lo stesso risultato (si veda sempre art. 1129, primo comma, c.c.).

L'Autorità Giudiziaria, è utile rammentarlo, è il Tribunale del circondario in cui è ubicato l'edificio, trattandosi di procedimento in volontaria giurisdizione.

In sostanza il giudice (meglio i giudici, poiché trattandosi di udienza in camera di consiglio a decidere è un collegio) valutata la situazione e la ricorrenza degli elementi appena citati provvedono, in sostituzione dell'assemblea, alla nomina di un amministratore.

La legge non afferma nulla in relazione al compenso ed infatti l'orientamento implicito che appare leggendo i provvedimenti di nomina, è che si tratti di questione non rientrante nella competenza dell'Autorità Giudiziaria (cfr. in tal senso ad es. Trib. Napoli 19 giugno 2016).

Ed allora? Chi decide che cosa? E di conseguenza, l'amministratore nominato nel caso sottopostoci del nostro lettore ha agito correttamente?

Partiamo da quest'ultimo aspetto, meglio dalla condotta che deve tenere un amministratore (anche se nominato dall'Autorità Giudiziaria). Ai sensi dell'art. 1129, quattordicesimo comma, c.c., egli l'atto della nomina deve “specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta”.

Ricordiamo che i rapporti tra amministratore e condominio, anche se l'incipit è dato dall'Autorità Giudiziaria (che ribadiamo interviene come “sostituto” dell'assemblea) sono regolati dalle norme sul mandato, sicché in assenza di accordo sul compenso – perché proprio come nel caso di specie non è stato oggetto di decretazione o nell'ipotesi di nomina assemblea di contrattazione – questo potrà essere raggiunto successivamente o comunque deciso dall'Autorità Giudiziaria in una causa ordinaria.

Riepilogando:

  • l'amministratore nominato dall'Autorità Giudiziaria non vedrà determinato il proprio compenso nel decreto di nomina poiché non rientra nelle competenze di questa decidere sull'argomento;
  • l'amministratore comunicando l'accettazione della nomina, ai sensi dell'art. 1129 quattordicesimo comma, c.c. dovrà anche comunicare l'importo richiesto a titolo di compenso;
  • tale richiesta non rappresenta l'importo dovuto non può essere oggetto di contrattazione, ferma restando la facoltà per l'amministratore (o degli stessi condòmini) di chiedere di valutare la congruità dell'importo richiesto nell'ipotesi di mancato accordo.

Il compenso dell' amministratore di condominio è omnicomprensivo salvo che…

Compenso dell'amministratore di condominio: niente extra non previsti per le opere straordinarie

  1. in evidenza

Dello stesso argomento