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Incidente auto in area condominiale: posso ricorrere all'indennizzo diretto verso il mio assicuratore?

Un veicolo va obbligatoriamente assicurato anche quando circola o staziona in un cortile condominiale?
Redazione Condominioweb 

Secondo il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, per come espresso, anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. Un. 30/07/2021, n. 21983), ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A., l'art. 122 del d.lgs. n. 209 del 2005 va interpretato compatibilmente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza relativa (Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale (Cass. Civ., Sez. Un., 30/07/2021, n. 21983).

Tale principio è stato definitivamente avallato col Dlgs 184/2023, che - recependo la direttiva Ue 2021/2118 - ha previsto che la garanzia vale "a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento" (articolo 122, comma 1-bis).

L'obbligo assicurativo della Rc auto sussiste quindi anche all'interno di aree private: un veicolo va dunque obbligatoriamente assicurato anche quando circola o staziona in un cortile condominiale.

La Cassazione ha chiarito un ulteriore aspetto.

Con una recente decisione la Cassazione ha precisato che anche per incidenti in aree private (anche condominiali) si può richiedere l'indennizzo diretto al proprio assicuratore (Cass. civ., sez. III, 27/03/2024, n. 8244).

Incidente in strada privata, l'assicurazione paga?

La procedura di indennizzo diretto comporta una semplificazione a favore del danneggiato e opera a condizione che si tratti di danni al veicolo, o alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente, o anche di danno alla persona subito dal conducente non responsabile, purché si tratti di lesioni di lieve entità.

In tal modo, il danneggiato viene risarcito dal proprio assicuratore, il quale potrà recuperare quanto pagato dall'assicuratore del responsabile.

La Cassazione conferma che l'azione diretta contro il proprio assicuratore non ha natura negoziale (l'esistenza di un contratto assicurativo è solo il presupposto legittimante di quella domanda, ma non la fonte del diritto fatto valere).

Bisogna però leggere attentamente la polizza, tenendo conto della possibile presenza di clausole che prevedono il risarcimento del danno in forma specifica (riparazione in carrozzerie convenzionate con le compagnie, in cambio di sconti di premio).

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