#1 Inviato 15 Marzo, 2018 Salve a tutti, in un condominio che amministro si è venuta a creare una situazione particolare. Sentendo vari colleghi e cercando eventuali riferimenti normativi e/o sentenze purtroppo non ho trovato una soluzione applicabile. Vi espongo il problema. Il condominio è di nuova costruzione e fa parte di un super condominio ancora in divenire. Al momento il condominio e il super condominio, come da r.d.c., coincidono. All'interno della proprietà, chiusa in ogni lato e accessibile esclusivamente da cancello carrabile, vi sono delle strade adibite a passaggio delle autovetture per carico/scarico temporaneo davanti ai portoni. Su queste strade, quindi parti comuni, vi è apposto anche il cartello di divieto di sosta e rimozione. Purtroppo alcuni condomini hanno preso il vizio di parcheggiare costantemente le loro autovetture e motocicli su queste strade, riducendo ampiamente la corsia percorribile e impedendo così agli altri condomini di poter sostare temporaneamente per il tempo strettamente necessario allo scarico dei bagagli/spesa e similari. Parlando anche con un avvocato era stata avanzata l'ipotesi di incaricare una ditta di rimorchio autovetture, per fare una rimozione coatta del veicolo. Purtroppo verrebbe considerato furto di auto. Interpellare la polizia municipale sarebbe del tutto inutile, essendo all'interno di una proprietà privata chiusa. Applicare delle mute risulta impossibile in quanto, per ogni veicolo bisognerebbe avere un "fatto" (una foto o altro) che attesti la sosta prolungata e non temporanea del veicolo e comunque bisognerebbe avere anche accesso al PRA per reperire i dati sul proprietario e sperare sia un condomino. Nel porgere cordiali saluti, auspico di trovare soluzioni tra voi, sicuramente molto più esperti del sottoscritto.
#2 Inviato 16 Marzo, 2018 Si può iniziare prevedendo una sanzione economica nei confronti dei trasgressori. Ciò dovrà essere previsto in un articolo del regolamento delle parti comuni. Si verificherebbe, quindi, quanto previsto all'art. 70 d.a.c.c. Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie. L’irrogazione della sanzione è deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice Civile (maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno la metà del valore millesimale del fabbricato)”
#3 Inviato 19 Marzo, 2018 Grazie Giovanni per la risposta, nel Rd del Supercondominio sono già previste le sanzioni e inoltre c'è il divieto di parcheggio con rimozione da parte di una ditta convenzionata. La strada della rimozione con il carro attrezzi è impraticabile, benchè su tutta l’area è presente la segnaletica. Le sanzioni, come scritto precedentemente, sono impraticabili perché "bisognerebbe avere un "fatto"" ossia qualcuno che invii la foto della sosta..... Il problema è come distinguere la sosta dal temporaneo carico/scarico? Non c'è nessun'altra soluzione?
#4 Inviato 19 Marzo, 2018 Grazie Giovanni per la risposta,nel Rd del Supercondominio sono già previste le sanzioni e inoltre c'è il divieto di parcheggio con rimozione da parte di una ditta convenzionata. La strada della rimozione con il carro attrezzi è impraticabile, benchè su tutta l’area è presente la segnaletica. Le sanzioni, come scritto precedentemente, sono impraticabili perché "bisognerebbe avere un "fatto"" ossia qualcuno che invii la foto della sosta..... Il problema è come distinguere la sosta dal temporaneo carico/scarico? Non c'è nessun'altra soluzione? SI, l'unica soluzione è mettere dei dissuasori di parcheggio. Per esempio, vedi qui:
#5 Inviato 19 Marzo, 2018 Mia opinione: ritengo che, se la decisione della rimozione con il carro attrezzi sia stata presa all'unanimità ovvero sia contenuta in un regolamento contrattuale, si possa procedere con la rimozione.