Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Il vicino non può spostare la rete divisoria ed occupare la proprietà confinante

La conseguenza diretta ed immediata della determinazione del confine tra due fondi, rustici od urbani, è la restituzione della zona abusivamente sottratta al legittimo proprietario.
Avv. Adriana Nicoletti 

Il fenomeno del c.d. sconfinamento nell'altrui proprietà non è poi tanto raro ed interessa terreni di diversa natura, edificati o non edificati, dovendo interpretarsi la parola "fondo", richiamata dal legislatore, come area suscettibile di tutte le sue possibili destinazioni ed utilizzazioni.

Il Tribunale di Pisa, con la recente sentenza n. 910 del 14 luglio 2023, ha nuovamente affrontato la questione che, in verità, per quello che concerne l'individuazione dei mezzi di prova necessari per dimostrare il posizionamento degli originari confini, è stata risolta dalla giurisprudenza costante in modo univoco.

Condannato il confinante a ripristinare la rete metallica che delimitava l'altrui area di parcheggio rispetto alla sua proprietà. Fatto e decisione

I comproprietari di un'area esterna alle rispettive proprietà, adibita a parcheggio, citavano in giudizio, dinanzi al tribunale territorialmente competente, la proprietaria confinante per avere la stessa modificato il preesistente confine tra i due fondi mediante l'apposizione di una nuova recinzione, costituita da paletti metallici e rete, con la quale era stato occupato parte del terreno di proprietà degli stessi attori.

La domanda di parte attrice, quindi, consisteva nell'individuazione dell'esatto confine tra i due fondi con richiesta di condanna della convenuta, nel caso di accertato sconfinamento, della restituzione ai legittimi proprietari dell'area indebitamente sottratta. La parte chiamata in causa contestava ogni addebito formulando eccezione di usucapione, che veniva respinta in quanto tardiva.

La decisione del Tribunale di accogliere la domanda formulata da parte attrice si basava sulle risultanze della consulenza tecnica le cui conclusioni venivano integralmente condivise dal giudice monocratico. Conclusioni che, non potendo prendere come riferimento gli atti di acquisto in quanto riportavano solo le particelle catastali, si erano fondate sugli elementi ricavabili dal foglio d'impianto del Catasto Terreni, ovvero lo strumento che disegna il confine tra i fondi finitimi.

Azione di regolamento di confini, le sentenze in materia

Accertata, quindi, l'abusiva occupazione di parte del terreno degli attori la convenuta veniva condannata alla restituzione della striscia di cui si era impossessata tramite la messa in opera della nuova recinzione, nonché alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi oltre che al pagamento delle spese di lite.

Considerazioni conclusive

Il Tribunale ha definito l'azione come di regolamento di confini, alla quale si ricorre "quando si chiede in giudizio la rettificazione dell'attuale confine di fatto (o l'eliminazione della incertezza individuando il reale confine) tra il proprio fondo e quello del vicino, mentre i titoli di proprietà non sono controversi".

L'azione è disciplinata dall'art. 950 c.c., il quale prevede che ai fini dell'accertamento è ammesso ogni mezzo di prova (comma 2) e, ove ciò non sia possibile anche per assenza di elementi utili "il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali" (comma 3).

Quanto al profilo probatorio è stato ancora di recente affermato che "nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra due fondi riveste importanza fondamentale il tipo di frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamato con valore vincolante, sicché il giudice può ricorrere ad altri mezzi di prova soltanto nel caso in cui le indicazioni desumibili dai rispettivi titoli di provenienza siano mancanti o insufficienti" (Cass. sez. 6-2, 23 giugno 2020, n. 12327).

L'azione de qua, che si caratterizza per l'incertezza dei limiti della proprietà dell'attore (tanto è vero che si è parlato di "vindicatio incertae partis"), ripartisce equamente l'onere della prova tra attore e convenuto, trattandosi di attività diretta ad allegare e fornire qualsiasi mezzo idoneo ad individuare l'esatta linea di demarcazione dei due fondi.

Il giudice, da parte sua, è stato dichiarato del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur" dovendo egli determinare, comunque, il confine in relazione agli elementi ritenuti più attendibili, ivi comprese le mappe catastali aventi valore sussidiario (Cass. sez. 2, 24 aprile 2018, n. 10062).

Alla luce di tali osservazioni, pertanto, la decisione del Tribunale di Pisa appare corretta ed in piena sintonia con la consolidata giurisprudenza poiché, una volta verificato che gli atti di acquisto non avevano fornito alcun elemento utile per l'accertamento richiesto, il giudice non aveva avuto altra scelta che ricorrere, tramite l'ausilio del CTU, all'uso del criterio suppletivo individuato dal legislatore.

Sentenza
Scarica Trib. Pisa 14 luglio 2023 n. 910
  1. in evidenza

Dello stesso argomento