La tanto attesa proroga del superbonus 110% è arrivata.
Lo abbiamo detto negli scorsi giorni, adesso abbiamo il crisma della semi ufficialità.
Semi, perché, approvando la questione di fiducia sul maxiemendamento presentato da Governo al disegno di legge di Bilancio la Camera ha sostanzialmente approvato le norme ivi contenute.
Approvata la fiducia dalla Camera e con risicatissimo tempo di esame da parte del Senato (come si suole dire sarà un passaggio formale, dal prossimo 1 gennaio il superbonus avrà una nuova scadenza: non più 31 dicembre 2021, ma 30 giugno 2022.
Superbonus del 110%, la nuova scadenza
Il primo comma dell'art. 119 del decreto Rilancio, dopo l'approvazione definitiva da parte del Senato - grazie al maxiemendamento approvato dalla Camera - reciterà così:
«La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, nei seguenti casi: […]»
In grassetto le variazioni, in sostanza una modifica ed un'aggiunta.
La modifica riguarda il termine di scadenza. Almeno per ora dunque, niente più misura strutturale, niente proroga al 2024 o al 2023. Il punto di caduta, il compromesso politico raggiunto punta sul calendario la data del 30 giugno 2022.
Non molto, ma guardando al condominio considerati tempi di studi di fattibilità, assemblee ed esecuzione dei lavori certamente un margine da poter sfruttare al meglio.
Le ulteriori specificazioni legislative sul concetto di unità immobiliare funzionalmente indipendente e l'ingresso nel novero dei beneficiari dei soggetti proprietari di edifici con minimo due e massimo quattro unità immobiliari autonomamente accatastate dovrebbe dare un ulteriore slancio alla fruizione della misura.
Superbonus del 110%, meno quote e più alte per le spese sostenute nel 2022
La novità riguarda anche le spese. Si badi: dalla formulazione della norma sembrerebbe che ciò riguarda anche lavori iniziati nel 2021 ma terminati e quindi terminati di pagare nel 2022.
Esempio. Quota lavori € 10.000,00. Il superbonus del 110% consente la detrazione di € 11.000,00 in cinque anni.
Ipotizziamo che € 5.000,00 siano spesi nel 2021 e i restanti 5.000,00 nel 2022.
La detrazione sarà così operante.
Quota superbonus 110% per l'anno 2021 € 5.500,00 detraibile in cinque rate annuali di pari importo.
Quota superbonus 110% per l'anno 2022 € 5.500,00 detraibile in quattro rate annuali di pari importo.
Cessione del credito e sconto in fattura connessi al superbonus del 110% disciplinato dall'art. 119 d.l. Rilancio, come espressamente stabilito dal comma 67 del maxiemendamento (ad articolo unico) valgono anche per le spese per l'anno 2022.
Nessuna proroga dunque, al momento di cessione del credito e sconto in fattura anche per gli altri interventi individuati dall'art. 121 d.l. Rilancio.