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Quando in tema di impugnazione di delibera assembleare vi è la competenza del tribunale e quando quella del giudice di pace?

Un'interessante sentenza del Tribunale di Prato relativa alla realizzazione di una parete divisoria.
Avv. Anna Nicola 
2 Mag, 2022

Impugnazione della delibera condominiale per la realizzazione di una parete divisoria

Il caso è tratto dalla decisione del Tribunale di Prato n. 223 del 15 aprile 2022.

Un condomino impugna la delibera assembleare, chiedendone la previa sospensione in via d'urgenza, relativa alla realizzazione di una parete divisoria tra il condominio in cui abita e la via adiacente, nel corridoio condominiale al secondo piano.

Il condominio si costituisce chiedendo il rigetto della domanda della parte attrice e evidenziando i problemi di sicurezza che imponevano la realizzazione della predetta parete divisoria, eccependo inoltre preliminarmente l'incompetenza del Tribunale a favore di quella del Giudice di Pace. La domanda di merito è quindi la conferma della delibera impugnata.

Durante il giudizio viene respinta l'eccezione di incompetenza dato che, a parere del Giudice, vi era la competenza del Tribunale adito, confermando l'ordinanza emessa sull'argomento in precedenza. Inoltre viene sospesa l'esecutività della delibera, ritenendo ricorrenti i gravi motivi così come disposto dall'art. 1137 c.c.

La causa quindi prosegue in sede istruttoria, con depositi documentali e audizione testimoni.

Il condominio, nel corso del processo, domanda di voler disporre che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere dato che la parte attrice aveva alienato il bene immobile a terzi. Sul punto viene ribadita la propria ordinanza che rigettava la richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere non sussistendone i presupposti.

Si arriva alla fase della decisione.

Competenze giuridiche nel contesto condominiale: tribunale vs giudice di pace

Per quanto concerne la competenza, il tribunale sottolinea che, anche alla luce dell'art. 7 c.p.c., l'oggetto sostanziale della vertenza riguarda il diritto di passaggio degli attori attraverso uno degli accessi al proprio appartamento che sarebbe negato dalla attuazione della delibera.

Stando così le cose, seguendo la costante giurisprudenza si è nell'ambito della competenza del Tribunale perché non si controverte di una limitazione qualitativa o quantitativa del diritto del condomino ma della sua negazione dato che gli si impedisce di usufruire del passaggio. Non avendo un valore di causa definibile, la competenza è attratta dal Tribunale (cfr. Cass., n. 8376/2005).

A parere della scrivente, anche la materia indica la competenza del tribunale, trattandosi di diritto reale del condomino e non dell'uso dei beni comuni.

Il giudice di pace ha solo una competenza riservata per materia nelle cause condominiali che riguardano la misura e le modalità d'uso dei servizi di condominio di case: questo tipo di cause gli viene attribuito a prescindere dal valore economico.

Si ricorda poi che con la riforma del processo civile, a partire dal 31 ottobre 2025, vi sarà un ampliamento della competenza per valore fino a 30.000 euro, e, soprattutto, il giudice di pace diventerà competente per tutte le cause in materia di condominio negli edifici.

Effetti della vendita dell'immobile sulla controversia condominiale

Il tribunale ritiene non fondata la dedotta improcedibilità e declaratoria di cessata materia del contendere avanzata dal condominio perché l'intervenuta vendita a terzi della unità abitativa condominiale non determina il venire meno del venditore alla decisione in merito a una controversia sorta precedentemente con il condominio dato che l'alienante è tenuto a garantire al qualità e le condizioni di fatto del bene venduto, con l'obbligo di tenere indenne l'acquirente.

Vizi di legittimità nella delibera condominiale e violazione dei diritti dei condomini

Entrando nel merito della delibera impugnata, il giudice sostiene rientri tra quelle che non possono essere approvate dato che, ex art. 1120 IV comma c.c., sulla cui base viene sancito che sono vietate le delibere che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino (cfr. far le tante: Cass. sent n. 11034/2016 e Cass. sent. ord. n. 21342/1016).

La delibera infatti va a ledere il diritto degli attori di potersi avvalere della cosa comune violando il disposto normativo sopra richiamato.

Lo stesso regolamento condominiale prevede il divieto di occupare stabilmente con costruzioni provvisorie o oggetti mobili di qualsivoglia specie i locali di proprietà comune ed uso comune.

La delibera in oggetto impatta con ogni evidenza con la norma di legge e con quella del regolamento condominiale; doveva essere approvata con altra maggioranza rispetto a quella utilizzata.

Il condominio afferma che la delibera si sarebbe resa necessaria per il miglioramento della sicurezza del luogo tuttavia l'espletata istruttoria non ha fornito alcun riscontro concreto in questi termini: non sono emersi gli episodi di spaccio, bivacchi, furti e intrusioni, prostituzione o simili che avrebbero reso necessario la costruzione di un muro ma si è trattato nei casi descritti e confermati dai testi di singoli e sporadici episodi di non reale gravità tale che non si è mai avuto casi di forzature dei cancelli preesistenti.

Quindi dalla svolta istruttoria risulta che non vi erano e non vi sono i motivi di necessità e urgenza nel chiudere il corridoio per come descritte nella impugnata delibera.

Non appare che la soluzione prospettata possa essere giustificata dallo stato dei luoghi dato che non è emersa la pericolosità dedotta dal condominio convenuto.

In conclusione il Tribunale ritiene che debba esser accolta, previa conferma del rigetto della eccezione di incompetenza funzionale a favore del Giudice di Pace e della eccezione di improcedibilità per sopravvenuta cessata materia del contendere, la domanda attorea e debba annullarsi la deliberazione condominiale relativa alla realizzazione di una parete divisoria.

Impugnazione della delibera condominiale e competenza per valore

Sentenza
Scarica Trib. Prato 15 aprile 2022 n. 223
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