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Chiusura di tre varchi di accesso al caseggiato e decremento del volume d'affari dei locali commerciali posti al piano terra

Il danneggiato deve fornire la prova del nesso di causalità tra la condotta del condomino ed il pregiudizio economico subito dell'esercizio commerciale.
Avv. Anna Nicola 

Chi agisce al fine del ristoro deve dimostrare la ricorrenza di tutti questi elementi, potendo un fatto terzo, umano o fattuale spezzare il nesso di causalità quindi non determinare più l'imputazione del danno a quel primordiale fatto iniziale. Il nesso di causalità può anche essere inesistente sin dall'inizio.

Il risarcimento dei danni è tutelato dal nostro ordinamento sulla scorta dell'art. 2043 del Codice Civile e delle successive norme che identificano specifiche ipotesi di risarcimento danno. Così è ad esempio per il condominio che viene chiamato a titolo di responsabile per i beni e servizi in comune che sono sotto la sua custodia ex art. 2051 c.c.

Il ristoro dei danni è una sorta di compensazione che il nostro sistema prevede da parte di chi ha commesso un fatto illecito e ingiusto nei confronti di chi ne ha subito direttamente il danno.

È chiaro che da queste semplici indicazioni si ricava che tra fatto e danno deve ricorrere il cd. nesso di causalità, cioè il fatto deve essere l'unico -o il principale- motivo dell'avvenimento di quel certo danno.

Se si accerta la non ricorrenza di questo nesso di causalità, la domanda di risarcimento danni normalmente vede il rigetto.

È ciò che è capitato nella fattispecie analizzata dalla Corte di Appello di Salerno nella decisione n. 535 del 20 aprile 2023

Chiusura di tre varchi di accesso e decremento del volume d'affari dei locali commerciali. Fatto e decisione

In primo grado il conduttore di tre locali commerciali agisce nei confronti del condominio per il danno subito dalla propria attività commerciale a causa della chiusura arbitraria dei tre varchi di accesso ai locali situati al piano terra dell'edificio dove sono collocati i suoi esercizi.

Ciò è avvenuto per aver il palazzo edificato dei muretti in cemento che impedivano l'accesso ai clienti dell'esercizio di bar-pasticceria. Lamenta il fatto anche perché privo del consenso dei proprietari e dei conduttori delle unità immobiliari del Condominio.

A detta dell'attore, i tre varchi ai locali commerciali impediscono ai clienti di accedervi, così determinando un notevole decremento del proprio volume d'affari, tanto da non poter più far fronte al pagamento del canone di locazione.

In primo grado la domanda viene rigettata perché considerata infondata.

Il giudice osserva che pur avendo ordinato la rimozione dei muretti vi era comunque un ulteriore accesso a circa 12 metri di distanza dal locale commerciale. Inoltre rileva la mancanza della prova della ricorrenza del nesso di causalità tra la condotta del Condominio ed il pregiudizio economico lamentato.

Anzi, osserva che dalla documentazione in atti emerge che già prima del denunciato spoglio l'esponente risultava morosa nel pagamento del canone d'affitto - e quindi già versava in una situazione di difficoltà economica - come riferito anche dal CTU sulla cui base le cause generatrici della diminuzione del volume d'affari erano molteplici e non facilmente determinabili.

Si pensi ad esempio all'incremento della concorrenza, alla perdita di competitività, alla gestione ed ai costi non più in linea con le proprie esigenze.

Pare non sostenibile che le difficoltà economiche dell'esercizio commerciale fossero da ricondursi alla mera circostanza che i clienti abituali e gli avventori del bar dovessero accedere attraverso un varco poco più distante anziché tramite i consueti ingressi.

Peraltro i muretti in questione erano bassi tanto da non nascondere l'attività commerciale e comunque tra loro discontinui.

Tutte queste osservazioni vengono fatte proprie dalla Corte di appello la quale ha osservato che, come ritenuto nella pronuncia di primo grado, l'attore non ha fornito la prova del nesso di causalità tra la condotta del convenuto-appellato ed il pregiudizio economico subito dell'esercizio: il decremento dell'attività economica e del volume d'affari, fino a giungere alla cessazione dell'attività commerciale dopo pochi mesi, non possono ricondursi con certezza o con sufficiente probabilità alla realizzazione dei varchi.

Considerazioni conclusive

Spesso il condominio, come sopra accennato, può essere imputato di danni a causa dei beni e servizi comuni ex art. 2051 c.c., sulla cui base "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". Già dalla lettura della norma si comprende come elemento determinante è la custodia del bene. Per la responsabilità in oggetto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno causato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode. Funzione dell'art. 2051 c.c. è imputare la responsabilità a chi è nelle condizioni di controllare i rischi della cosa, dovendo qualificarsi custode chi effettivamente ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, che non necessariamente coincide con il proprietario. Ecco perché i danni da infiltrazione vengono imputati a chi ha questo rapporto.

La condotta del danneggiato può integrare il caso fortuito ed escludere, integralmente o parzialmente, la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., se è stata colposa e non fosse prevedibile da parte di quest'ultimo. Deve trattarsi di comportamento determinante dell'evento dannoso. La stessa può concorrere all'evento dannoso, riducendo la responsabilità del custode.

Il caso fortuito "può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno" (Cass. civ. 11 giugno 2008, n. 2881) di evitare danni gravi per la collettività, non solo condominiale.

Messa in sicurezza la situazione, l'amministratore riferisce alla prima assise condominiale utile onde informarla dell'accaduto e di quanto posto in essere, senza la necessità di una ratifica del suo operato.

Nel caso qui esaminato, si è esclusa la responsabilità del condominio in ragione di circostanze oggettive che hanno escluso il nesso di causalità tra l'aver eretto i muretti e il decremento economico degli esercizi commerciali. Il tutto in ragione di fatti e circostanze provate e documentate.

Sentenza
Scarica App. Salerno 20 aprile 2023 n. 535
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