Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Il condomino in lite partecipa all'assemblea?

Occorre convocare il proprietario che è in causa con la compagine, anche se si è ancora nella fase della mediazione?
Avv. Mariano Acquaviva 

La Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 891 del 15 marzo 2023, ha stabilito che il condomino in causa con la compagine non ha diritto di prendere parte all'assemblea in cui si decide di aderire o meno alla controversia, costituendosi in giudizio o partecipando alla mediazione. Approfondiamo la vicenda.

Il condomino in lite: fatto e decisione

L'attore, già soccombente in primo grado, impugnava la sentenza di primo grado con cui era stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire la domanda di annullamento della deliberazione condominiale.

A parere del condomino, la pronuncia del Tribunale di Milano doveva ritenersi ingiusta in quanto, in tema di azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee, la legittimazione ad agire dei condòmini assenti e dissenzienti non è subordinata alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni.

Ha poi rilevato la sussistenza del diritto di essere convocato all'assemblea, pur essendo quest'ultimo in una posizione di conflitto di interessi con il condominio, in quanto l'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria riguardava la possibilità di adesione del condominio al procedimento di mediazione promosso dall'appellante stesso.

L'appellante censurava ancora la decisione del Giudice di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che non avesse nemmeno la legittimazione ad eccepire l'invalidità delle deleghe conferite dagli altri condòmini.

La Corte d'appello di Milano, con la sentenza in commento, ha rigettato il gravame proposto, confermando la sentenza di prime cure.

Secondo la corte meneghina, la controparte del condominio, quand'anche assuma la veste di condomino, non ha diritto di partecipare all'assemblea nella quale si decide di conferire incarico all'amministratore e all'avvocato per prendere parte alla mediazione prodromica all'azione giudiziaria.

Secondo il pacifico insegnamento della Suprema Corte, infatti, «in ipotesi di deliberazione assembleare volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere di fronte al particolare oggetto della lite in base ai contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo (in quanto portatore unicamente contrario a quello rimesso alla gestione collegiale) a partecipare all'assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l'annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione» (Cass., ord. n. 3192 del 3 marzo 2023).

Nel caso di specie, peraltro, l'appellante nemmeno può dolersi del fatto che le deleghe conferite agli altri partecipanti fossero viziate: pur se vi sono stati errori nel conferimento, questi potevano essere fatti valere unicamente dai deleganti o dai condòmini falsamente rappresentati (che, nel caso di specie, non hanno contestato l'operato dei rappresentanti), non certamente dall'appellante che è estraneo al rapporto di delega.

Pertanto, deve essere rilevata la mancanza di interesse ad agire in capo all'appellante anche relativamente ai difetti nel conferimento delle deleghe.

Il condomino in lite: considerazioni conclusive

La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza in commento, ha fatto corretto uso dei pacifici principi giurisprudenziali. In effetti, secondo la citata pronuncia del giudice di legittimità, mentre il condomino in conflitto d'interessi va convocato, quello che è in lite con il condominio può non essere convocato in assemblea senza che la deliberazione possa ritenersi invalida.

In effetti, a ben vedere il condomino in causa con la compagine non si trova in una posizione di conflitto d'interessi (che sorge quando c'è contrasto tra l'interesse proprio del partecipante al voto e quello comune all'intera collettività), bensì di interessi del tutto contrapposti, con la conseguenza che, se nel primo caso il proprietario ha diritto alla convocazione, nel secondo no.

Sentenza
Scarica App. Milano 15 marzo 2023 n. 891
  1. in evidenza

Dello stesso argomento