Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Deliberazione assembleare annullabile? Attenzione a come farla valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo

L'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto non può essere dedotta “in via d'eccezione”, ma solo “in via d'azione”.
Avv. Eliana Messineo 

Capita, non di rado, che i condòmini siano destinatari di un'ingiunzione di pagamento con riferimento a quote per spese condominiali stabilite con deliberazione assembleare e che gli stessi in sede di opposizione formulino contestazioni inerenti a vizi di forma della stessa deliberazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo.

Giova allora chiedersi se il condomino ingiunto possa legittimamente dedurre, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'annullabilità della deliberazione assembleare sottesa all'ingiunzione.

La risposta è affermativa purché l'annullamento della deliberazione venga dedotto in via d'azione e non in via d'eccezione, sempre che il termine per l'esercizio dell'azione non sia perento.

Il principio affermato da recente orientamento giurisprudenziale è stato da ultimo ribadito ed ulteriormente chiarito dal Tribunale di Vercelli con sentenza n. 90 del 2023.

Deliberazione assembleare annullabile? In sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'annullabilità va dedotta con domanda riconvenzionale. Fatto e decisione

Un Condominio in persona dell'amministratore p.t. chiedeva ed otteneva dal Giudice di Pace di Vercelli decreto ingiuntivo nei confronti di due condòmini per il mancato pagamento della quota di spese condominiali connessa a lavori di manutenzione straordinaria a carico dell'unità immobiliare di loro proprietà.

Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, i condòmini proponevano opposizione a fondamento della quale ponevano una serie di motivazioni:

- Il fatto che l'amministratore del condominio avesse fatto iniziare i lavori senza attendere che venissero incassate tutte le quote dei condomini e, di conseguenza, venisse costituito il fondo speciale previsto obbligatoriamente dall'art. 1135, comma 1, n. 4), c.c.;

- Il fatto che l'azione di recupero del credito non potesse essere iniziata prima della chiusura dell'anno di riferimento del consuntivo ed in ogni caso solo sulla base di una delibera condominiale approvata all'unanimità, quorum mancante nella fattispecie;

- Il fatto che l'amministratore di condominio avesse tenuto un comportamento differente nei confronti dei condomini morosi, attivatosi immediatamente contro gli stessi attori ma attendendo di procedere nei confronti di altri;

- Il fatto che i lavori straordinari fossero stati affidati a ditta inaffidabile.

Il Giudice di Pace di Vercelli respingeva l'opposizione, confermando il decreto opposto con condanna degli opponenti a rifondere le spese del primo grado di giudizio.

Avverso tale decisione gli opponenti interponevano appello eccependo la nullità della sentenza per difetto di motivazione in ordine alle violazioni di legge lamentate e in ordine all'invalidità del decreto ingiuntivo opposto.

Trattandosi di motivi di appello attinenti all'asserita omessa motivazione, oltre che ad erronea applicazione di legge, il Tribunale quale giudice del gravame, esaminava i motivi originari di opposizione al decreto ingiuntivo e concludeva per l'inammissibilità degli stessi in quanto non potevano essere fatti valere in via di eccezione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

Considerazioni conclusive

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora l'opponente voglia dedurre l'annullabilità della delibera assembleare posta a fondamento del decreto ingiuntivo, non potrà farlo "in via d'eccezione", ma solo "in via d'azione".

Invero, l'annullabilità della deliberazione assembleare può essere fatta valere in giudizio soltanto attraverso l'esercizio dell'azione di annullamento. Tale azione deve estrinsecarsi in una "domanda" da proporsi: "in via principale", nell'ambito di autonomo giudizio, oppure "in via riconvenzionale", anche nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Ne deriva che l'opponente - che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo riveste la posizione sostanziale di convenuto (al contrario dell'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore) - potrà far valere l'annullabilità della delibera posta a fondamento della pretesa ingiuntiva a condizione che sia dedotta in via di azione - mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione - ai sensi dell'art. 1137, secondo comma, cod. civ., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione.

Il giudice, perciò, deve dichiarare inammissibile l'eventuale eccezione con cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente deduca l'eventuale annullabilità della deliberazione posta a fondamento dell'ingiunzione (Cass. civ., Sez. U., Sentenza n. 9839 del 14/04/2021).

A tale conclusione si giunge facilmente se si considera che ove fosse consentito dedurre l'annullabilità della deliberazione in via di eccezione, la deliberazione che risultasse viziata sarebbe privata di validità e di efficacia solo nei confronti del condomino eccipiente, restando valida ed efficace nei confronti degli altri condomini.

Soltanto l'azione di impugnativa, infatti, è un'azione costitutiva, che mira alla rimozione della deliberazione con efficacia erga omnes, mentre l'eccezione ha il limitato scopo di paralizzare la domanda altrui ed ottenerne il rigetto senza cancellazione della delibera viziata.

La natura di bene collettivo del condominio, gestore di beni e servizi comuni, impone che le deliberazioni assembleari debbano valere o non valere per tutti e, pertanto, non è ammesso che esse possano essere annullate con effetto limitato al solo impugnante; conseguentemente l'annullabilità può essere dedotta solo in via d'azione ossia nella forma che ha efficacia nei confronti di tutti i condomini.

Sentenza
Scarica Trib. Vercelli 27 febbraio 2023 n. 90
  1. in evidenza

Dello stesso argomento