Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Il committente è responsabile del materiale che consegna

Non è imputabile all'impresa appaltatrice la mancata esecuzione dei lavori se è dipesa dal ritardo con cui il committente ha consegnato i materiali.
Avv. Mariano Acquaviva 

Il Tribunale di Genova, con la sentenza n. 729 del 5 marzo 2024, ha stabilito che, all'interno di un contratto di subappalto, l'impresa committente è responsabile del materiale che consegna all'appaltatore, cosicché quest'ultimo non può essere ritenuto responsabile della mancata esecuzione dei lavori affidatigli se è dipesa dal ritardo con cui la prima ha consegnato i beni pattuiti. Approfondiamo la vicenda.

Subappalto e ritardo nella consegna dei materiali: fatto e decisione

Un'impresa conveniva in giudizio il subappaltatore chiedendo la risoluzione del contratto e, per l'effetto, la restituzione di quanto pagato a titolo di acconto, oltre al risarcimento dei danni.

L'attrice dichiarava di aver stipulato con la convenuta un contratto di subappalto per l'installazione di ponteggi sui lati est e sud di un edificio condominiale; l'esecuzione dei lavori si svolgeva però con notevole ritardo, sì da richiedere l'intervento della committente principale la quale contestava alla subappaltatrice il ritardo e l'assenza di personale in loco.

Si costituiva in giudizio la convenuta contestando le deduzioni avversarie, rilevando in particolare come, essendo la fornitura dei ponteggi a carico dell'attrice, il ritardo fosse a questa addebitabile sia per il materiale fornito - in quanto di diverse marche e come tale non assemblabile - sia in quanto non consegnato.

Premesso che all'interno del contratto non era stato stabilito alcun termine ultimo per la realizzazione dei lavori, il Tribunale di Genova, con la sentenza in commento, rileva come i testi escussi durante il giudizio abbiano confermato sia la fornitura di ponteggi di diverse marche che il ritardo nella consegna.

In particolare, la presenza di materiale diverso aveva creato problematiche perché, come intuibile, ogni marca aveva una sua tipologia di montaggio.

Sempre dall'istruttoria veniva confermato un rallentamento dei lavori causato dalla mancanza di fornitura, alla quale la subappaltatrice aveva cercato di far fronte mediante diversi solleciti inviati alla subcommittente.

Non può quindi trovare accoglimento la domanda di risoluzione atteso che durante il giudizio è stato provato il contrario, e cioè l'inadempimento dell'attrice la quale, venendo meno al suo impegno di fornire il materiale necessario per l'installazione dei ponteggi, ha di fatto impedito alla convenuta di adempiere al proprio obbligo.

In base alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex multis, sent. n. 14648/2013), nei contratti con prestazioni corrispettive, quando le parti si addebitino inadempimenti reciproci, proponendo l'una contro l'altra vicendevolmente domande contrapposte - come del resto nel caso in cui il convenuto si limiti a contrastare la domanda di risoluzione o di adempimento, giustificando la propria inadempienza con l'inadempienza dell'altro contraente - il giudice del merito, ai fini della decisione, deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi inadempimenti e comportamenti dei contraenti, valutando, nel quadro della funzione economico - sociale del contratto, su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole che possa giustificare l'inadempimento dell'altro.

Adempimento, inadempimento e rapporti contrattuali condominiali

Responsabilità del subcommittente: considerazioni conclusive

Il Tribunale di Genova, con la sentenza n. 729 del 5 marzo 2024 in commento, ha correttamente applicato i pacifici principi giurisprudenziali nonché il dettato normativo vigente.

Infatti, ai fini dell'accoglimento d'una domanda di risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, il giudice, accertata l'esistenza del contratto e del relativo inadempimento, deve valutare se esso sia grave «avuto riguardo all'interesse della controparte» (art. 1455 c.c.).

Da tempo la giurisprudenza ha chiarito che l'interesse di cui all'art. 1455 c.c. coincide con quello all'adempimento, cioè consiste nell'interesse della parte non inadempiente alla prestazione rimasta ineseguita, che deve presumersi leso l'inadempimento se sia stato di rilevante entità o qualora abbia riguardato obbligazioni principali e non secondarie.

Per la Suprema Corte, «Nella valutazione della gravità dell'inadempimento di un contratto, vanno preliminarmente distinte le violazioni delle obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale, che possono essere apprezzate ai fini della valutazione della gravità di cui all'art. 1455 c.c., rispetto a quelle che incidono sulle obbligazioni di carattere accessorio, che non sono idonee, in sé sole, a fondare un giudizio di gravità dell'inadempimento, potendosi darsi rilievo alla violazione degli obblighi generali di informativa ed avviso imposti dalla cd. buona fede integrativa soltanto in presenza di un inadempimento grave incidente sul nucleo essenziale del rapporto giuridico, ovvero di una ipotesi di abuso del diritto da parte di uno dei paciscenti» (Cass., ord. n. 19579/2021).

In tema di appalto, poi, non può essere sottaciuto che, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt. 1453 e 1455 cod. civ. (così Cass., 14/2/2022, n. 4713), non potendo quindi trovare applicazione quella speciale di cui agli artt. 1667 ss. c.c.

Sentenza
Scarica Trib. Genova 5 marzo 2024 n. 729
  1. in evidenza

Dello stesso argomento