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I condomini morosi rimangono senza riscaldamento

Nel caso di mancato pagamento delle spese condominiali è legittimo il distacco dall'impianto centralizzato.
Avv. Gianfranco Di Rago 

Il condomino che non provvede al pagamento delle spese non ha alcun diritto di continuare a usufruire del servizio di riscaldamento centralizzato e può quindi subirne il distacco, ove la morosità superi il semestre.

Lo ha stabilito il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 1000 del 10 marzo 2024, in consapevole disaccordo con quella giurisprudenza di merito che invece distingue tra servizi comuni essenziali alla tutela del diritto alla salute e non.

Morosità e mancata distribuzione del riscaldamento. Fatto e decisione

Nella specie l'amministratore di un condominio aveva promosso ricorso ex art. 281-decies c.p.c. nei confronti di una condomina che si era resa morosa nel pagamento delle spese condominiali, chiedendo di essere autorizzato alla sospensione, nei confronti della stessa, del servizio comune del riscaldamento.

L'amministratore aveva allegato che in precedenza era stato richiesto e ottenuto contro la medesima un decreto ingiuntivo per il pagamento del debito maturato, che, tuttavia, non aveva consentito alcun recupero delle somme dovute, per incapienza della stessa, tanto che la morosità era nel frattempo ulteriormente aumentata.

Di qui la necessità di limitare il danno e fare almeno in modo che la stessa non consumasse ulteriore combustibile per il riscaldamento, senza versare la propria quota.

La condomina si era costituita in giudizio in persona del proprio amministratore di sostegno, non contestando la morosità, ma spiegando che la stessa era dovuta all'importo modesto della pensione percepita, pari a € 1.000,00 mensili, ma rilevando altresì che il distacco del riscaldamento avrebbe recato un grave danno alla sua salute psico-fisica, essendo la stessa affetta da decadimento cognitivo e sindrome di Korsakoff, obbligandola ad affrontare l'inverno al freddo.

Nel proprio ricorso il condominio aveva fatto riferimento al disposto di cui all'art. 63, comma 3, disp. att. c.c., il quale prevede che "in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato".

Nella specie, dai documenti versati in atti risultava che la morosità della condomina si protraeva da ben oltre un semestre, circostanza nemmeno contestata dalla resistente.

Inoltre il servizio di riscaldamento era senz'altro ascrivibile tra quelli comuni suscettibili di godimento separato, anche se per la sua sospensione era necessario un intervento da effettuare all'interno dell'unità immobiliare della medesima.

Di qui la necessità di un ordine giudiziale che consentisse all'amministratore di superare, se del caso con l'ausilio della forza pubblica, eventuali ostacoli frapposti dalla condomina all'esecuzione di tale intervento.Quest'ultima aveva del resto riconosciuto l'esistenza del debito nei confronti del condominio e l'oggettiva impossibilità di saldarlo, limitandosi a giustificarne la ragione.

Secondo il Tribunale era dunque evidente come fossero molto limitate le prospettive di recupero delle spese anticipate dagli altri condomini, come dimostrato dal decreto ingiuntivo già ottenuto, la cui esecuzione era stata infruttuosa, con conseguente necessità di interrompere l'erogazione del servizio di riscaldamento, per evitare almeno un incontrollato incremento del debito, ormai con ogni probabilità irrecuperabile.

I debiti dei condòmini morosi li pagano i morosi… o no?

Considerazioni conclusive

Come si anticipava, il Tribunale di Brescia ha dato atto di essere pienamente a conoscenza della (sparuta) giurisprudenza di merito formatasi su questo aspetto molto particolare del recupero dei crediti condominiali.

In particolare, alcuni giudici hanno ritenuto di dover distinguere, all'interno dei servizi suscettibili di godimento separato, fra quelli essenziali alla tutela del diritto alla salute costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.), non sospendibili ai sensi dell'art. 63, comma 3, disp. att. c.c., con riferimento specifico ad acqua e riscaldamento, e quelli non essenziali, viceversa sospendibili.

Il Tribunale di Brescia ha invece inteso seguire un diverso orientamento, secondo il quale nell'ordinamento giuridico non sussiste un obbligo per i condomini in regola con i pagamenti di assumersi personalmente, a fini solidaristici, l'obbligazione di quelli morosi, perché questo significherebbe costringere i primi a continuare a sostenere i costi delle forniture di acqua e di gas che gravavano sui secondi o, in caso contrario, a subire addirittura le conseguenze dovute al distacco delle forniture da parte dell'erogatore dei servizi, con conseguente possibile lesione del diritto alla salute di tutti i condomini non morosi in luogo di quello dei morosi soltanto.

A questo proposito è stata citata la nota ordinanza del Tribunale Bologna del 3/04/2018, che aveva riformato in sede di reclamo una precedente e altrettanto nota ordinanza del medesimo Tribunale del 15/09/2017, con la quale era invece stata sostenuta la contraria tesi della non sospendibilità dei servizi c.d. essenziali a tutela del diritto alla salute costituzionalmente tutelato.

Sentenza
Scarica Trib. Brescia 10 marzo 2024 n. 1000
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