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Falsità delle dichiarazioni contenute nel verbale assembleare. È ammissibile la querela di falso?

Il concetto giuridico di “falsità documentale” con particolare riferimento alla scrittura privata.
Avv. Eliana Messineo 

Quando l'assemblea condominiale delibera una spesa, ordinaria o straordinaria, approva altresì il piano di riparto ossia quel documento che contiene il prospetto di suddivisione della spesa tra tutti i condòmini sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento condominiale o, in mancanza, in base alle norme contenute nel codice civile.

Il riparto della spesa va approvato dall'assemblea condominiale divenendo così obbligatorio per i singoli condòmini, salvo il caso in cui la delibera venga annullata a seguito di impugnazione.

Cosa accade se nel verbale assembleare inerente la delibera della spesa risulti l'avvenuta approvazione di un piano di riparto che invece si riveli inesistente all'epoca della delibera?

Può proporsi querela di falso per l'accertamento della falsità delle dichiarazioni contenute nel verbale?

Tali quesiti hanno trovato risposta nella sentenza, n. 4328 del 16 marzo 2023, resa dal Tribunale di Roma.

Falsità delle dichiarazioni contenute nel verbale assembleare. È ammissibile la querela di falso? Fatto e decisione

Un condòmino, proponeva in via incidentale, in un giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, querela di falso del piano di ripartizione, afferente il consuntivo della gestione condominiale, prodotto dal Condominio.

Nel giudizio sulla querela, riassunto dinanzi al Tribunale di Roma a seguito dell'ordinanza della Corte d'Appello (che aveva ritenuto il documento impugnato rilevante ai fini della decisione della causa), il condòmino deduceva la falsità dell'allegato piano di riparto afferente alla gestione condominiale 2011, nell'assunto di controparte approvato con la delibera del settembre 2012.

L'attore sosteneva la falsità del piano di riparto in quanto recava una data ben successiva a quella della delibera nonché contemplava come proprietari soggetti che - all'epoca di tale delibera - non avevano però ancora acquistato la relativa unità immobiliare.

Conseguentemente, l'attore deduceva che nessun piano di riparto (per la gestione 2011) fosse stato realmente sottoposto ad approvazione nell'assemblea del settembre 2012.

Con la sentenza in esame, il Tribunale di Roma ha ritenuto inammissibile la querela sull'accertamento di falsità del piano di ripartizione impugnato, per le ragioni che possono essere di seguito sintetizzate:

- Il verbale di assemblea condominiale ed il relativo piano di riparto hanno natura di scrittura privata;

- La scrittura privata è impugnabile con la querela di falso solo in caso di falsità materiale (ossia attinente all'autenticità della sottoscrizione o a contraffazioni ed alterazioni);

- Le contestazioni dell'attore erano attinenti alla veridicità delle dichiarazioni contenute nel verbale assembleare ove appunto risultava l'avvenuta approvazione di un riparto (per il consuntivo 2011) che si assumeva essere stato invece all'epoca inesistente (falso ideologico);

- Conseguentemente, trattandosi di contestazioni inerenti alla falsità ideologica di una scrittura privata (il verbale assembleare), il cui valore di prova legale non si estende al contenuto della scrittura medesima, non occorreva la proposizione di querela di falso, potendosi far ricorso ad ogni mezzo di prova.

Considerazioni conclusive

Quando si impugna un documento ritenuto "falso", c.d. "falsità documentale", le contestazioni che investono la sua veridicità possono riguardare:

- Il contenuto estrinseco del documento che attiene all'autenticità della sottoscrizione o alla "genuinità" della dichiarazione cui la sottoscrizione è riferita, intesa come esente da contraffazioni o alterazioni (ovvero da modificazioni delle sue risultanze compiute successivamente alla sua formazione); si parla in questo caso di "falsità materiale"; oppure,

- Il contenuto intrinseco del documento che attiene "all'insieme delle affermazioni o dichiarazioni manifestate in forma scritta"; si parla in questo caso di "falsità ideologica".

La scrittura privata non è destinata a far piena prova della veridicità delle dichiarazioni in essa contenute; queste a differenza dell'atto rogato da notaio o da pubblico ufficiale, non possiedono il carattere di vere attestazioni, manca dunque il presupposto di base di una falsità ideologica (Cass. n. 12707 del 14.05.2019; n. 47 del 1988; n. 3667 del 13.04.1987; n. 3042 del 04.05.1983; n. 2857 del 18.05.1979; n. 534 del 06.02.1978).

A differenza, infatti, dell'atto pubblico che fa piena prova, fino a querela di falso, "delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza" (art. 2700 c.c.), la scrittura privata, fa piena prova, fino a querela di falso, "della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta" (art. 2702 c.c.).

Significa che un problema di falso ideologico - da far valere necessariamente con la querela di falso - può ipotizzarsi "solo nel caso dell'atto rogato dal notaio o da pubblico ufficiale" mentre la scrittura privata è impugnabile con la querela di falso solo in caso di falsità materiale.

Ne deriva, pertanto, che se si deduce, come nella specie, la veridicità del contenuto del verbale assembleare inerente l'approvazione del piano di riparto (che si assume inesistente all'epoca della delibera), non si sta contestando il contenuto estrinseco del riparto ovvero la sua sottoscrizione o contraffazione materiale ( falso materiale), bensì si stata contestando il contenuto intrinseco del verbale, ossia la falsa dichiarazione in esso contenuta (falso ideologico).

Conseguentemente data la natura di scrittura privata del verbale assembleare, per impugnare la veridicità del suo contenuto non occorre la querela di falso, potendo accertarsi con gli ordinari mezzi di prova.

"Il verbale di un'assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, ha natura di scrittura privata, sicché il valore di prova legale è limitato alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura medesima, per impugnare la cui veridicità non occorre la proposizione di querela di falso, potendosi far ricorso ad ogni mezzo di prova" (per tutte, cfr. Cass. 9.5.2017, n. 11375).

Sentenza
Scarica Trib. Roma 16 marzo 2023 n. 4328
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