Nella nozione di documentazione condominiale va inclusa non solo quella contabile, relativa cioè ai bilanci (la cui verifica spetta però ai revisori contabili), a fatture di pagamento, Mav, estratti conto, bonifici, rendicontazione bancaria periodica attinente alla gestione condominiale, ma soprattutto, le delibere assembleari nonché tutti i documenti, anche in formato digitale, oggetto di discussione durante le assemblee condominiali.
Nel caso in cui le delibere assembleari o altra documentazione redatta dall'amministratore contengano elementi di falsità materiale o ideologica, occorre evidenziare che, a causa della depenalizzazione ad opera del d.lgs. 7/2016 del reato di falso in scrittura privata (art. 485 c.p.), norma che puniva la formazione totale o parziale di una scrittura privata falsa o l'alterazione di una scrittura privata vera mediante apposizione e aggiunte, ormai solo illecito civile, la tutela penale concernente la formazione di documentazione falsa si dovrà indirizzare verso altre fattispecie penali.
Infatti Con il d.lgs. n. 7/2016, il legislatore, attraverso una clausola di espressa abrogazione, ha depenalizzato alcuni reati trasformandoli in illeciti civili puniti (oltre che con la restituzione e il risarcimento del danno) con una sanzione pecuniaria civile che si affianca alle ordinarie sanzioni pecuniarie punitive previste per l'illecito penale e amministrativo.
Sulla natura e funzione di questa nuova sanzione civile - che in questa sede non è possibile trattare ampiamente - si discute molto.
Nella Relazione ministeriale si legge che la nuova sanzione pecuniaria civile ha una funzione general-preventiva e compensativa a vocazione pubblicistica.
In ogni caso, va da sé che l'intervenuta depenalizzazione del falso in scrittura privata non esonera da responsabilità penali l'amministratore del condominio autore di un documento falso.
In tal senso rileva innanzitutto la fattispecie di truffa punita dall'art. 640 c.p.c. Tale fattispecie, in quanto reato contro il patrimonio, suppone però che la falsità documentale o gli artifici siano stati tali da indurre in errore l'assemblea condominiale, la quale deve aver deliberato o approvato un atto di disposizione patrimoniale con conseguenze dannose per l'intero condominio.
La falsità quindi deve incidere nel compimento di un atto di disposizione patrimoniale a carico del condominio.
A parte l'ipotesi del reato di truffa, in caso di falsa formazione di un atto privato, possono configurarsi responsabilità penali in relazione alla norma che punisce il trattamento illecito di dati, di cui all'art. 167 del d.lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali).
La Corte di cassazione, infatti, si è espressa proprio con riferimento ad una condanna in appello per i reati di falsità in scrittura privata, riconoscendo il reato di trattamento illecito di dati per mancato consenso dell'avente diritto (Cass. Pen., sez. V, 7 dicembre 2016 - 8 maggio 2017, n. 2219).
Ai sensi dell'art. 23 del codice in materia di protezione dei dati personali, il consenso del soggetto interessato è una condizione di liceità del trattamento. E perché il consenso sia validamente prestato, occorre che sia formato sui dati documentali corretti e veritieri, cioè che sia correttamente informato, oltre che espresso, libero e specifico.
Qualora all'interno di un documento falso siano stati inseriti dati personali di un condomino inconsapevole, questi conseguentemente, non può aver prestato un valido consenso al trattamento svolto e dunque l'autore del documento non può che aver commesso la condotta di trattamento illecito di dati, ove ricorrano gli ulteriori elementi del dolo specifico (procurare a sé o ad altri un vantaggio) e del nocumento alla persona offesa.
Non dimentichiamo che ovviamente l'amministratore di condominio si trova inevitabilmente a trattare una serie di dati personali, con la conseguenza che dovrà rigorosamente attenersi alle disposizioni del Codice della privacy per evitare di incorrere nelle sanzioni ivi previste, soprattutto qualora l'assemblea condominiale lo abbia nominato quale responsabile del trattamento dei dati personali.
Infatti, il Garante per la protezione dei dati personali, nel provvedimento datato 19 maggio 2000, proprio in materia di Attività dell'amministratore di condominio, ha espresso il seguente principio: «per quanto riguarda la normativa sulla protezione dei dati personali, i condomini devono essere considerati contitolari di un medesimo trattamento dei dati di cui l'amministratore ha la concreta gestione. La contitolarità nel trattamento rende lecita per ciascun condomino la conoscenza dei dati personali trattati presso il condominio ai sensi degli artt. 1117 e ss. del codice civile, dati che sono raccolti ed utilizzati correntemente per le finalità riconducibili a tale disciplina».