Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Detrazione per ricariche per veicoli elettrici: l'AdE su potenza addizionale, disponibile effettiva e fatturata

Nell'espressione “potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW”, il limite si riferisce all'ulteriore richiesta di potenza aggiuntiva; inoltre, la detrazione è su quanto fatturato e non sulla potenza in più resa disponibile dal fornitore di en.
Avv. Valentina Papanice 

Detrazione per colonnine di ricarica dei veicoli: potenza addizionale, potenza disponibile effettiva e fatturata

Con la risposta n. 412 del 25 settembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ritiene che l'espressione "richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW" contenuta nella norma regolativa della detrazione per acquisto e posa in opera di infrastrutture per la ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica deve intendersi riferirsi il limite relativo alla ulteriore richiesta di potenza aggiuntiva da parte dell'utente e che, quindi, si aggiunge a quella già a sua disposizione.

Inoltre, l'Agenzia ritiene che la detrazione può calcolarsi su quanto fatturato dal fornitore di energia, indipendentemente della potenza addizionale del 10 per cento attribuita dai fornitori stessi di loro iniziativa.

Detrazione per infrastrutture per la ricarica elettrica dei veicoli, le norme

La detrazione per le infrastrutture per la ricarica elettrica dei veicoli è stata introdotta dalla legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145/2018, art.1 co. 1039) con l'inserimento nel D.L. n. 63/2013 di un nuovo articolo, il n. 16-ter, che precisamente prevede che .

1. Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.

La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.

2. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

3. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile".

La disciplina applicativa della detrazione è contenuta nell'art. 9 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 20 marzo 2019.

Rileva l'AdE che con la circolare n. 19/E del 2020 è stato precisato tra l'altro, che il limite di spesa di 3.000 euro, comprensivo dei costi legati all'aumento di potenza impegnata del contatore dell'energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW, è annuale ed è riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica.

Il predetto limite è, inoltre, riferito al contribuente e non all'infrastruttura di ricarica e quindi rappresenta il massimo di spesa ammesso alla detrazione anche ove nello stesso anno il contribuente acquisti e installi più di una infrastruttura di ricarica.

Superbonus al 110%: la misura della detrazione

Potenza addizionale, potenza richiesta e potenza disponibile

Ma - e sono queste le domande poste dall'istante - con la possibilità di portare in detrazione anche "i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW" dobbiamo intendere tale limite massimo in assoluto o come potenza aggiuntiva rispetto a quella già a disposizione del contribuente?

E inoltre, la voce di spesa dev'essere riferita alla potenza richiesta o alla "potenza disponibile" effettiva, considerata la prassi dei fornitori di aggiungere alla "potenza impegnata" (in base al contratto di fornitura sottoscritto) anche un ulteriore 10 per cento (cd. "potenza disponibile")?

L'istante è già infatti in possesso di una colonnina per la ricarica di veicoli elettrici e vorrebbe chiedere al proprio fornitore di energia un aumento di potenza, per provvedere sia alle proprie esigenze domestiche, sia alla ricarica del veicolo.

Colonnine di ricarica auto elettriche

L'AdE concorda con la soluzione interpretativa adottata dall'istante e ritiene che, data l'espressione "richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW", detto "limite, funzionale all'installazione della infrastruttura di ricarica, si riferisce all'ulteriore richiesta di potenza aggiuntiva da parte dell'utente e che, quindi, si aggiunge a quella già a sua disposizione".

E quindi il contribuente potrà fruire, ove sussistano le condizioni previste dalla norma, della detrazione prevista per le spese relative all'acquisto e alla installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, ivi inclusi i costi per la richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 kW nel predetto limite di spesa.

Inoltre, in relazione al secondo quesito, per l'AdE la detrazione può essere calcolata su quanto fatturato dal fornitore di energia, indipendentemente quindi della potenza addizionale del 10 per cento attribuita autonomamente dai fornitori stessi.

Detrazione per colonnine elettriche e superbonus

Ricordiamo che la detrazione in parola rientra tra quelle agevolate dal superbonus nel Decreto Rilancio. Precisamente, in quel caso, si tratta di un intervento trainato; più precisamente, di un intervento abbinabile ad un intervento trainante di efficientamento energetico.

Come intervento trainato può essere effettuato sia dai condomini che dai singoli condomini. Nel caso in cui intervento può farsi valere come trainato, la detrazione passa dal 50% al 110% e va ripartita in cinque quote annuali e non in dieci. Il tetto massimo di spesa resta di 3.000 euro.

Detrazione per colonnine elettriche e cessione nel decreto Rilancio

È in ogni caso possibile esercitare l'opzione della cessione/sconto, sia che l'intervento venga effettuato autonomamente ai sensi dell'art. 16-ter D.L. n. 63/2013, sia che venga effettuato come intervento trainato secondo quanto previsto dal Decreto Rilancio (art. 121).

In breve, la cessione riguarda un credito d'imposta di pari ammontare alla detrazione spettante, mentre lo sconto riguarda un contributo sotto forma di sconto fino al totale del corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore e da questi recuperato sotto forma di credito d'imposta pari alla detrazione spettante. In entrambi i casi è possibile cedere ulteriormente il credito ad altri soggetti.

OGGETTO: Incentivi fiscali previsti per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica (art. 16-ter del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).

  1. in evidenza

Dello stesso argomento