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Delibera revocata prima della mediazione: non conviene andare in giudizio

Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale: il giudice può liquidare solo le spese legali stragiudiziali effettivamente dimostrate.
Avv. Mariano Acquaviva 

Il Tribunale di Roma, con la sentenza nr. 5828 del 12 aprile 2023, ha (implicitamente) stabilito che, se interviene la revoca della deliberazione impugnata durante la mediazione, proseguire con l'azione giudiziaria è praticamente inutile se non si dimostrano le spese sostenute fino a quel momento. Approfondiamo la questione.

Revoca delibera e soccombenza virtuale: fatto e decisione

La vicenda è tutt'altro che inusuale. Un condomino impugnava la deliberazione condominiale ritenendola illegittima. Prim'ancora dell'incontro di mediazione, l'assemblea provvedeva alla revoca della decisione impugnata.

Il condomino decideva comunque di proseguire con l'azione giudiziaria per chiedere solamente il rimborso delle spese legali sostenute per il tentativo obbligatorio di mediazione.

Evidenziava infatti che il procedimento di mediazione si era concluso con esito negativo e che, attesa l'avvenuta cessazione della materia del contendere conseguente alla revoca della delibera impugnata, doveva procedersi unicamente alla regolamentazione delle spese di lite in applicazione del principio della cosiddetta soccombenza virtuale, con particolare riferimento agli esborsi sostenuti per la mediazione.

Secondo il giudice capitolino, nella fattispecie non può parlarsi di cessata materia del contendere, la quale ricorre solamente se, nel corso di un giudizio già pendente, interviene una causa che elide la controversia (una sopravvenuta transazione, ad esempio).

Nel caso di specie, invece, il giudizio è stato intrapreso successivamente alla revoca della deliberazione oggetto della mediazione, quando quindi la causa del contendere era già venuta meno; con la conseguenza che al giudice non resta che pronunciarsi sul rimborso delle spese che l'attore è stato costretto a sopportare per l'impugnativa della delibera in sede di mediazione.

Orbene, per procedere a tanto si deve rilevare, come da giurisprudenza costante della Suprema Corte (Cass., sent. n. 24481/20), che le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie.

Pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio.

Nel caso di specie, non avendo parte attrice dimostrato l'avvenuto esborso di somme in favore del procuratore per la fase di mediazione, ed essendo stato prodotto unicamente il bonifico effettuato per le spese di avvio mediazione pari a 48,80 euro, solo tale somma può essere riconosciuta, con compensazione integrale delle spese di giudizio.

Giudizio dopo delibera revocata: considerazioni conclusive

Il Tribunale di Roma, con la sentenza in commento, ha correttamente applicato i principi stabiliti dalla Suprema Corte, secondo cui la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti (Cass., sent. n. 26299/2018).

Anche la giurisprudenza di merito sembra essere granitica sul punto. Secondo il Tribunale di Genova (ord. del 19 luglio 2021), la cessazione della materia del contendere rappresenta una delle ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) e può essere dichiarata solo quando il giudizio è pendente.

Orbene, è pacifico che, mentre per i giudizi introdotti con ricorso, la "pendenza della lite" si determina con il deposito del ricorso introduttivo nella cancelleria del giudice competente (tra le altre, Cass., ord. n. 6511 del 26 aprile 2012), il giudizio introdotto con atto di citazione pende dal momento della notifica al convenuto.

Sentenza
Scarica Trib. Roma 12 aprile 2023 n. 5828
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