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Lissi

Ripartizione spesa Avvocato per mediazione civile

Un condominio da me amministrato ha ricevuto un invito alla mediazione da parte di un condomino.

L'assemblea ha deciso di aderire e di nominare un Avvocato che la rappresenti in sede di mediazione, decidendo di ripartire la quota necessaria per la parcella dell'avvocato con un esericizio straordinario.

 

Premesso che la mediazione è stata richiesta da uno dei condòmini che ha più appartamenti, nel ripartire la quota necessaria per la parcella dell'Avvocato devo considerare anche il condomino che ha richiesto la mediazione oppure posso eslcuderlo dal riparto, dato per scontato che non provvederà al pagamento di quanto richiesto?

 

Se dovesse essere corretto considerarlo nel riparto, come la logica direbbe dato che lui è un condomino come gli altri, in caso di mancato pagamento il condominio ha titolo per procedere al recupero forzoso della quota non pagata per la parcella dell'Avvocato?

 

Grazie

a mio avviso non dovrai considerarlo. Lui promuove azione, voi decidete di aderire al mediazione voi, (condominio meno lui) pagate il vostro legale. Altrimenti lui paga il suo legale e il vostro che è in opposizione a lui?

Del resto lui non dovrebbe neppure votare in merito all'adesione o meno alla mediazione, essendo in conflitto di interessi

Se gli fate d.i per tali somme, oppone e vince.

 

- - - Aggiornato - - -

 

La Cassazione ha affermato che il voto del condomino in conflitto d’interessi con l’interesse del condominio in generale non vale a formare la maggioranza (Cass n.331/76) e più recentemente ha ribadito che, in applicazione dell’art.2373 c.c., devono essere esclusi dal diritto di voto tutti quei condomini, che rispetto ad una deliberazione assembleare si pongano come portatori d’interessi propri in conflitto, anche potenziale, con quello del condominio (Cass.n.6853/01).

Un condominio da me amministrato ha ricevuto un invito alla mediazione da parte di un condomino.

L'assemblea ha deciso di aderire e di nominare un Avvocato che la rappresenti in sede di mediazione, decidendo di ripartire la quota necessaria per la parcella dell'avvocato con un esericizio straordinario.

 

Premesso che la mediazione è stata richiesta da uno dei condòmini che ha più appartamenti, nel ripartire la quota necessaria per la parcella dell'Avvocato devo considerare anche il condomino che ha richiesto la mediazione oppure posso eslcuderlo dal riparto, dato per scontato che non provvederà al pagamento di quanto richiesto?

 

Se dovesse essere corretto considerarlo nel riparto, come la logica direbbe dato che lui è un condomino come gli altri, in caso di mancato pagamento il condominio ha titolo per procedere al recupero forzoso della quota non pagata per la parcella dell'Avvocato?

 

Grazie

Le sue spese di mediazione le paga con il ricorso, il condominio restante paga per se.

La cassazione ha condannato il condominio che aveva richiesto le spese propedeutiche di causa e di mediazione al ricorrente attore.

Se dovesse essere corretto considerarlo nel riparto, come la logica direbbe dato che lui è un condomino come gli altri, in caso di mancato pagamento il condominio ha titolo per procedere al recupero forzoso della quota non pagata per la parcella dell'Avvocato?

Essendo parte attorea, non partecipa alle spese legali sostenute dalla restante compagine condomianiale. Quindi devi escluderlo dal riparto dell' "esercizio straordinario".

La storia può anche non finire qua...

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Condanna del convenuto al rimborso delle spese di mediazione Il Trib. Modena, 9 marzo 2012, ha condannato il convenuto soccombente al rimborso delle spese di mediazione, in ragione della riconducibilità eziologica del procedimento di composizione della lite all'accertato inadempimento del convenuto, e dunque del principio di causalità secondo cui le spese sostenute per l'obbligatoria mediazione sono recuperabili ai sensi dell'art. 91 c.p.c. dal vincitore in quanto esborsi. Trib. Modena, 9 marzo 2012 I Giudici del Tribunale di Modena sez. II chiamati a pronunciarsi in ordine alla mediazione obbligatoria ed in specie al rimborso delle spese sostenute per l’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione,con sentenza N. 479 del 09.03.2012, hanno, così, deciso : “ La parte soccombente può essere condannata a rimborsare al vincitore le spese da questo sostenute per l’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (d.lgs. n. 28/2010), in quanto esborsi (art. 91 c.p.c.).

“ La parte soccombente può essere condannata a rimborsare al vincitore le spese da questo sostenute per l’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (d.lgs. n. 28/2010), in quanto esborsi (art. 91 c.p.c.).

Certo. La storia continua sino alla sentenza.

Infatti puoi trovare conferma di ciò nei successivi gradi di giudizio, basta che fai la ricerca in rete.

Non mi serve cercare in rete...li vivo queste cose..proprio ieri il giudice ha rinviato al gennaio 2018 l'udienza per opposizione a delibera del dicembre 2015. In mediazione parte attorea non ha aderito e abbiamo già anticipato: contributo unificato, organo d mediazione e avvocato.

Non mi serve cercare in rete...li vivo queste cose..proprio ieri il giudice ha rinviato al gennaio 2018 l'udienza per opposizione a delibera del dicembre 2015. In mediazione parte attorea non ha aderito e abbiamo già anticipato: contributo unificato, organo d mediazione e avvocato.

Mamma mia 13 mesi di rinvio, adesso capisco le vs canne mozze ...

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