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Infiltrazioni e danni da cose in custodia: tipo di responsabilità, concorso del danneggiato e riflessi sul risarcimento del danno

Danno da infiltrazioni causate dalla rottura di tubazioni comuni, responsabilità del condominio.
Avv. Alessandro Gallucci 

Il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 3360 dell’11 novembre 2010, si occupa del sempre attuale tema del danno da infiltrazioni causate dalla rottura di tubazioni comuni e dei riflessi in tema di responsabilità della compagine condominiale.

Per il giudice adito il condominio risponde dei danni provocati dalle cose ricadenti nella sua disponibilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., ossia a titolo di responsabilità oggettiva per il sol fatto d’essere titolare dei beni coinvolti nella causazione del danno.

Per tale partecipazione all’evento, dice il magistrato barese, è sufficiente che i beni abbiamo partecipato alla produzione del danno: in sostanza, quindi non è necessario che ne siano la causa principale.

Più nello specifico, l’Autorità Giudiziaria era stata chiamata a dirimere una controversia avente ad oggetto i danni provocati dalla fuoriuscita di liquami dalle tubature fognarie condominiali. All’esito di una CTU il giudice è stato in grado di affermare la riconducibilità del danno alle parti comuni dell’impianto fognario e di conseguenza la responsabilità della compagine condominiale.

Afferma il magistrato barese: “ va dichiarata la responsabilità del condominio che ha l'obbligo di custodia delle strutture edilizie e degli impianti installati nell'edificio, quale appunto è la condotta fognante.

L'accertata cattiva manutenzione da parte del condominio della tubazione in questione, quale unica causa del danno, non essendo stata neppure ipotizzata una diversa ipotesi di danno, configura senza dubbio la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c..

Ai fini della responsabilità per le cose in custodia, poi, è necessario e sufficiente che esse abbiano partecipato alla produzione del danno secondo i comuni criteri della causalità giuridica, caratterizzata dai requisiti della adeguatezza e della regolarità e, nel caso di specie, alla luce delle risultanze istruttorie, è incontestabile il legame tra l'efficienza causale del guasto dell'impianto fognante e la fuoriuscita di liquami nel locale di proprietà dei (…)

Il custode, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalla cosa, deve provare che esso si è verificato per caso fortuito tale da impedirgli di prevenire l'evento dannoso o di ridurne le conseguenze, dovendo altrimenti rispondere almeno per la parte di danni che avrebbe potuto evitare (Cass. N. 5007/96; Cass. n. 5539/97).

Pertanto a fronte della prospettazione dell'attrice e della regola di responsabilità che ne è alla base (art.2051 c.c.) il convenuto non ha provato fatti idonei a far venire meno la presunzione di responsabilità imposta dalla legge.

Nel caso di responsabilità da cosa in custodia può, in astratto, anche rilevare il fatto colposo del soggetto danneggiato come idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando un concorso di colpa ai sensi dell'art.1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione di responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato” (Trib. Bari 11 novembre 2010 n. 3360).

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