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Il condominio risarcisce il danno a chi sbatte il viso contro un portone in vetro e si fa male

Di chi è la responsabilità se un postino entra nell'androne e sbatte il viso contro il portone?
Avv. Alessandro Gallucci 

Il fatto che andremo a raccontare in questo articolo potrebbe far sorridere e si potrebbe anche pensare che sia tratto da qualche sketch comico; non è così.

Un persona, nella fattispecie un postino, entra in un palazzo, consegna la posta e uscendo va a sbattere il viso contro il portone a vetri; nell'urto si rompe il naso e chiede i danni al condominio.

A suo dire la compagine è responsabile per il danno provocatogli da una cosa in custodia: in poche parole la “classica” responsabilità ex art. 2051 c.c. che recita:

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Prima di proseguire nell'esame della vicenda vale la pena ricordare che, secondo la giurisprudenza, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone nè implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.

Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito (da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), fattore che attiene non già ad un comportamento del custode (che é irrilevante) bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.

L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 4279 del 19/02/2008 )” (Trib. Urbino 3 giugno 2010).

Proprio in questo contesto normativo-giurisprudenziale, il condominio, citato in giudizio, si oppone alla richiesta risarcitoria: è il postino a non aver prestato attenzione sicché la domanda di risarcimento dev'essere respinta.

Il Tribunale di Milano, che sulla questione s'è pronunciato nel mese di luglio del 2012, ha dato ragione, sia pur solo in parte al postino.

Si legge nella sentenza che “ nonostante il riconoscimento della responsabilità ex art. 2051 c.c. del condominio convenuto per il danno subito dall'attore in seguito all'urto con la porta, ritiene il Tribunale che vada riconosciuto un concorso di responsabilità del danneggiato nella causa del sinistro; al riguardo si osserva che, anche per la giurisprudenza della Suprema Corte (si veda, fra le non poche pronunzie in tal senso, Cass. 3.12.2002 n. 17152), non vie incompatibilità fra l'esistenza di un'insidia e il concorso del fatto colposo del danneggiato ” (Trib. Milano 4 luglio 2012 n. 8190).

La responsabilità del condominio è stata ritenuta fondata anche in considerazione del fatto che nello stabile lavorava un portiere (l'immobile era quindi da considerarsi luogo di lavoro) ed in questo contesto il portone trasparente non riportava segni visibili della sua presenza all'altezza degli occhi, così come prescritto, attualmente, dagli allegati al d.lgs. n.81/2008.

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