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Il volume tecnico: identificazione e funzioni

Che cosa è il volume tecnico e a cosa serve.
Angelo Pesce 

Aspetti definitori

Per definizione, i volumi tecnici sono quei volumi non impiegabili né adattabili ad uso abitativo, perché strettamente necessari a contenere quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare allocazione all'interno delle parti abitabili dell'edificio, realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche; devono, inoltre, consentire l'accesso del personale tecnico o di qualunque individuo autorizzato all'ispezione o alla manutenzione degli stessi impianti.

In sintesi, ogni volume che non si inserisce organicamente nel volume complessivo dell'edificio,
ma risulta sovrapposto o talvolta compenetrato ad esso, per esigenze tecniche, può essere considerato un volume tecnico: esempi classici sono i vani extracorsa degli ascensori o la sala macchine degli stessi (Fig. 1), i torrini di scala, le cabine idriche, altri impianti speciali (televisivi, di ventilazione ecc.), posti al di sopra dei lastrici solari.

La nozione di volume tecnico, non computabile nel calcolo della volumetria massima consentita, può essere applicata solo con riferimento ad opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa; per questo, non si ritengono comunemente volumi tecnici quelli relativi a locali di deposito, lavanderie, stenditoi ecc., ovunque ubicati.

Anche lo stesso vano scale interno all'edificio non può qualificarsi come volume tecnico in quanto, nella normativa tecnica comune, va computato nella superficie lorda di pavimento come tutte le superfici contenute nei muri perimetrali della costruzione.

Ai fini di una corretta identificazione della nozione di volume tecnico bisogna far riferimento a tre ordini di parametri:

  1. parametro funzionale: il manufatto deve avere un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione;
  2. parametro di collegamento: le costruzioni non devono poter essere ubicate all'interno della parte abitativa
  3. rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti.

Tale nozione può essere quindi applicata con riferimento ad opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa, in particolare relativi ad impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione che non possono essere ubicati all'interno di questa (per esempio condotta idrica, termica, ascensore ecc.).

Al di fuori di queste ipotesi va escluso che possa parlarsi di volumi tecnici (T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. II, n. 1105/2011; Cons. di Stato, sent. 812/2011).

Più precisamente la giurisprudenza amministrativa, considera volumi tecnici "quelli che per funzione e dimensione si pongono rispetto alla costruzione come elementi tecnici essenziali per l'utilizzazione della stessa e non ricomprendono quindi quelli suscettibili di assolvere a funzioni complementari.

In sostanza, i volumi tecnici hanno un carattere di stretta e necessaria strumentalità con l'utilizzo della costruzione e non possono essere ubicati all'interno della parte abitativa" (Cons. Stato 16 settembre 2004, n. 6038).

Quindi In questo senso, "non sono volumi tecnici i locali complementari all'abitazione, quali le soffitte, gli stenditoi chiusi o quelli di sgombero, dispense, lavanderie, che devono essere invece computati ai fini della volumetria consentita" (T.A.R. Liguria, Genova, 17 maggio 2005, n. 675).

Da non perdere: E' reato trasformare un vano tecnico in abitazione?

Casistica giurisprudenziale

Sottotetto

Non può essere identifi cato volume tecnico se fa riferimento alla copertura del terrazzo di un fabbricato tramite chiusura di mura perimetrali preesist enti e sovrastanti l'immobile (parapetti) e la creazione, in tal modo, di un piano coperto.

Lo stesso dicasi nel caso in cui il sottotetto costituisce, in realtà, una mansarda, in quanto dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda(T.A.R. Campania-Napoli, Sez. II, 1415/2010, T.A.R. Puglia, Lecce, n. 143/2005).

In particolare, per il Consiglio di Stato n. 354/2006, la realizzazione di un locale sottotetto mediante vani distinti e comunicanti con il piano sottostante, mediante una scala interna, è indice rilevatore dell'intento di rendere abitabile detto locale, non potendosi considerare volumi tecnici i vani in esso ricavati.

Mansarde e soffitte

Si applicano gli stessi principi applicabili ai sottotetti, sicché anche le mansarde e le soffitte devono essere computate ai fini della volumetria, quando sia presente una scala interna di accesso (Cons. Stato n. 918/2008).

In particolare, la mansarda non configura un ampliamento finalizzato alla realizzazione di meri volumi tecnici di un fabbricato preesistente, in quanto sono volumi tecnici soltanto quelli adibiti alla sistemazione di impianti in rapporto di strumentalità necessaria con l'uso dell'edificio in cui vengono collocati e non sistemabili all'interno della parte abitativa (impianti termici, idrici, di ascensore ecc.), mentre i locali chiusi o di sgombero vanno computati ai fini della volumetria consentita e, se del caso, del calcolo dell'altezza e delle distanze ragguagliate all'altezza (Cons. Stato n. 483/1997).

Vano scale interno all'edificio

Non può qualificarsi come volume tecnico qualora la normativa tecnica allegata al piano regolatore impone chiaramente di computare nella superficie lorda di pavimento tutte le superfici contenute nei muri perimetrali della costruzione e quindi anche i vani scala chiusi (T.A.R. Lazio, sez. II, n. 1156/1986; T.A.R. Napoli, Sez. VIII, n. 3042/2007).

Soffitte, stenditoi chiusi e di sgombero

Sono volumi tecnici soltanto quelli la cui funzione è necessaria e strumentale per la utilizzazione dell'immobile e che non possono essere ubicati al suo interno; pertanto non sono tali, e sono computabili quindi ai fini della volumetria consentita le soffitte, gli stenditoi chiusi e quelli di sgombero (T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. II, 38/2012). Secondo il T.A.R.

Campania, Napoli, n. 1506/2006, sono volumi tecnici quelli esclusivamente adibiti alla sistemazione d'impianti aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione e che non possono essere ubicati all'interno della parte abitativa; pertanto, non sono tali i locali complementari alle abitazioni quali le soffitte, gli stenditoi chiusi o quelli "di sgombero".

Impianti termici, idrici e di ascensore

Secondo il T.A.R. Lombardia, Milano, n. 1337/2002 "per volumi tecnici, dei quali non si tiene conto ai fini dell'accertamento di conformità del progetto per la costruzione di un edificio alle volumetrie massime consentite nelle singole zone edificabili, si intendono solo quelli destinati a ospitare impianti aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzazione dell'immobile e che non possono essere sistemati all'interno della parte abitativa, quali impianti idrici, termici, macchine degli ascensori ecc., con esclusione quindi dei vani utilizzati come stenditoi, soffitte e locali sgombero".

Sopraelevazione

Non può annoverarsi tra i volumi tecnici. In questo senso, la sentenza della Cass. pen. n. 6415/2007, ha puntualizzato che non sana l'illecito urbanistico il permesso di costruire concesso in sanatoria che ha autorizzato volumi tecnici, mentre in realtà l'opera realizzata è una vera e propria sopraelevazione, effettuata a uso abitativo.

Porticato

La realizzazione di un porticato chiuso lateralmente su due lati va a costituire una nuova superficie utile, essendo il porticato destinato ad ospitare arredi fissi e, quindi, a consentire di svolgervi varie attività della vita quotidiana.

Il porticato, proprio in quanto comportante la contestuale realizzazione di una nuova superficie utile, non è qualificabile né come un volume interrato, né come un volume tecnico (T.A.R. Campania-Napoli, Sez. VII, 176/2011)

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