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Confusione contabile. L'amministratore di condominio rimborsa i danni al condominio

Danni da mala gestio contabile.
Avv. Giuseppe Nuzzo - Foro di Lecce 

Bilanci redatti in violazione del principio di cassa, documenti contabili assenti, confusione fra patrimonio personale e patrimonio condominiale, mancata restituzione degli avanzi di cassa, impossibilità di ricostruire la gestione contabile degli ultimi anni.

Per questi motivi, il Tribunale di Roma (sentenza n. 13061 del 26 giugno 2018, ha condannato l'ex amministratore di condominio e il suo successore a risarcire i danni subiti dal condominio in conseguenza dalla mala gestio contabile dei due professionisti.

I fatti. Il Condominio aveva citato in giudizio il vecchio amministratore ed il suo successore, addebitando ad entrambi di non aver espletato l'incarico secondo i principi della diligenza del buon padre di famiglia, in particolare per non aver redatto e conservato la documentazione contabile necessaria per poter presentare i bilanci consuntivi secondo i criteri di veridicità e chiarezza.

Ciò aveva reso impossibile ricostruire i bilanci ed accertare le reali entrate ed uscite.

Tale emergenza inoltre aveva reso necessario la costituzione di un fondo cassa straordinario per pagare i fornitori.

I convenuti inoltre, secondo il Condominio, non avrebbero restituito gli avanzi di cassa alla fine del loro mandato.

Amministratore di condominio e gravi irregolarità

Si applica la disciplina del mandatario. In ordine alla restituzione degli avanzi di cassa, il Tribunale osserva anzitutto che, fra gli obblighi dell'amministratore, c'è quello di restituire, alla cessazione dell'incarico, le somme di danaro appartenenti al condominio e ricevute nel corso del mandato.

"Confusione contabile". L'espressione utilizzata in sentenza fotografa bene la situazione.

Infatti, nel caso di specie - come accertato dalla consulenza tecnica d'ufficio - la carenza documentale non consente di ricostruire fedelmente i bilanci condominiali, dai quali ricavare gli eventuali avanzi/disavanzi di cassa.

Tali bilanci, per soddisfare i criteri di veridicità e certezza, devono essere redatti secondo il criterio di cassa e,comunque, mai in forza di un criterio misto di cassa e di competenza.

La carenza documentale non consente nemmeno di verificare i rapporti di dare-avere fra le parti, in particolare di verificare se i convenuti, cessati dalla carica, abbiano restituito l'avanzo di cassa (ove sussistente).

Quando scatta la revoca dell'amministratore di condominio

Il passaggio di consegne vale come confessione stragiudiziale dei fatti dichiarati. Al riguardo, tuttavia, l'esistenza di tale avanzo può trovare diverso riscontro, in quanto dichiarato dai convenuti in sede di passaggio delle consegne fra il primo e il secondo laddove hanno entrambi riconosciuto un avanzo di cassa.

Riconoscimento che, secondo il Tribunale, integra una confessione stragiudiziale dei fatti ivi dichiarati, in particolare dell'obbligo di restituzione di detto importo da parte dell'amministratore uscente.

Nel caso di specie, risulta riscontrato dalle suddette dichiarazioni che il "secondo amministratore" ha ricevuto il suddetto importo in contanti dal "primo amministratore".

Non è emersa invece alcuna prova del successivo versamento della somma su conti intestati al Condominio.

Da qui la condanna del secondo amministratore alla restituzione al condominio dell'importo di 9000 euro, più interessi.

Attraverso la CTU, il Tribunale ha accertato inoltre che il secondo amministratore, alcuni anni dopo essere cessato a sua volta dall'incarico, ha predisposto e consegnato al condominio un "rendiconto collaborativo", dal quale è emerso che l'avanzo totale da restituire ammonta a 16000 euro.

Danni da mala gestio contabile.In ordine alla domanda risarcitoria, il giudice ha dichiarato inammissibile quella relativa ai danni non patrimoniali, in quanto proposta tardivamente.

Ha accolto invece la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali sostenuti per le spese e per gli oneri che il condominio ha dovuto affrontare in conseguenza del "disordine contabile", con riferimento in particolare alle lacune nei bilanci, alla mancata tenuta delle scritture contabili previste dalla legge ed alla confusione dei patrimoni fra mandante e mandatario e alla necessità di costituire un fondo straordinario.A causa della difficoltà di determinare esattamente l'ammontare del danno risarcibile, proprio in conseguenza dell'errata e, in taluni casi, assente documentazione contabile, il Tribunale ha liquidato il danno in via equitativa in circa 13.000 euro, che i due amministratori dovranno pagare in solido.

Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Roma n. 13061 del 26 giugno 2018
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