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Vademecum dell'AGCM per il mercato libero di energia elettrica e gas

Dalla maggior tutela al mercato libero dell'elettricità e del gas: una guida per il consumatore dall'Autorità Garante per la Libera Concorrenza ed il Mercato.
Avv. Valentina Papanice 

Mercato libero "obbligatorio" dal 2020

Dal 1° luglio 2020 (il termine, che sostituisce luglio 2019 è del decreto milleproroghe n. 91/2018) giungerà a compimento quel processo di liberalizzazione del mercato iniziato negli anni novanta: verrà meno la cosiddetta fascia del regime detto di "maggior tutela", cioè quel regime dove i prezzi sono regolati dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ex AEEGSI, l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico).

Mentre quindi, oggi è ancora possibile per il cittadino scegliere tra uno e l'altro regime, dal 2020 esisterà solo il mercato libero.

L'AGCM, cioè l'Autorità Garante per la Libera Concorrenza ed il Mercato, ha recentemente pubblicato una Guida che ha la finalità di assistere il cittadino in tale percorso; una guida finalizzata a rendere il cittadino più consapevole dei propri consumi e delle offerte.

L'AGCM e la liberalizzazione del mercato dell'energia e del gas

Ruolo dell'AGCM è in parole semplici quello di garantire un mercato competitivo, a vantaggio di imprese e consumatori.

Nel caso della liberalizzazione del mercato dell'energia, l'Autorità spiega che la propria funzione sarà, da un lato, quella di evitare che gestori storici impediscano il passaggio alle altre compagnie, mentre dall'altro sarà quella di assicurare che l'offerta sia trasparente e corretta. La consapevolezza del consumatore, aggiunge, è uno degli elementi che concorrono al raggiungimento di tale fine.

Il Vademecum dell'AGCM in sintesi

Il Vademecum è essenzialmente focalizzato sui seguenti argomenti: confronto delle varie offerte, prestazione del consenso, attivazioni non richieste, diritto di ripensamento, addebiti automatici su conto corrente.

La conoscenza delle varie offerte non può prescindere dalla consapevolezza di quali voci possono effettivamente cambiare tra un'offerta e l'altra (solo la componente energia) e di quali invece non possono cambiare (le altre) perché imposte dalla legge o dall'ARERA.

Evidenzia l'Autorità che nel passaggio dal regime di tutela al mercato libero è possibile un raffronto tar i due sistemi dalla Scheda di Confrontabilità allegata alle condizioni economiche; che gli operatori sono tenuti a proporre offerte standardizzate a condizioni contrattuali stabilite dall'ARERA e che dall'1° dicembre 2018 sul sito Acquirente Unico1 sarà possibile confrontare tutte le offerte.

Quanto alla prestazione del consenso, l'Autorità ammonisce gli utenti a prendersi il tempo necessario per riflettere con attenzione, e ricordare che dopo il consenso telefonico la legge prevede anche il consenso in forma cartacea (salvo espressa rinuncia).

Nel caso del condominio, il rinvio da un primo contatto ad un secondo è fisiologico, diciamo così, visto che, come vedremo, l'amministratore qualora sia contattato, deve comunque rimettere la decisione all'assemblea.

Quanto all'attivazione di servizi non richiesti, l'Autorità ricorda di stare attenti ai vari mezzi fraudolenti (telefonate, ma non solo), che è diritto del consumatore non pagare la fornitura (ex art. 66-quinquies del Codice del Consumo, cioè il D.Lgs. n. 206/2005), che è possibile proporre reclamo alla stessa AGCM; che il fornitore non richiesto deve riportare il cliente al precedente fornitore (secondo la procedura di cui alla delibera n. 228/17 dell'ARERA).

Quanto al diritto di ripensamento, l'Autorità ricorda che per il consumatore è possibile recedere dal contratto entro 14 giorni (v. artt. 52 e ss., Cod. cons.), che decorrono per le vendite a domicilio dalla firma del modulo, per le vendite telefoniche da quando il consumatore invia la conferma scritta o (avendovi rinunciato) riceve la registrazione della telefonata di conferma.

Quanto agli addebiti addebiti automatici su conto corrente, l'Autorità ricorda che è possibile revocare l'addebito SDD che ha sostituito l'addebito RID) entro otto giorni dall'operazione di addebito oppure entro tredici mesi se l'addebito non è autorizzato.

Nonostante sia stato elaborato in vista della liberalizzazione del 2020, il Vademecum fornisce informazioni utili per il consumatore sin da oggi.

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Liberalizzazione del mercato dell'energia e utenze condominiali

La guida dell'AGCM si presenta utile anche per il caso delle utenze condominiali, cioè, delle forniture relative alla gestione delle parti comuni (ed al riscaldamento centralizzato); si tratta dunque di contratti stipulati dal condominio (cioè dall'amministratore) e a questo intestati.

E, sebbene, come vedremo, nel silenzio della legge, è l'assemblea a decidere se cambiare oppure no, spetta poi all'amministratore mettere in atto tale volontà.

Cambio di fornitura in condominio, i passaggi essenziali

Fino ad oggi il passaggio di fornitura ha normalmente tratto origine dalla proposta dell'amministratore, eventualmente dopo una visita di un agente presso il suo studio, o dalla decisione dell'assemblea di conoscere nuovi preventivi o di passare a nuove compagnie.

Dal 2020 non si tratterà più di una decisione liberamente affidata all'utente, ma di un obbligo di legge.

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Quali gli step decisionali in condominio?

Dopo un iniziale impulso (da parte dell'amministratore o di uno o più condòmini) volto ad acquisire preventivi di altre società di fornitura, e dal confronto tra gli stessi, l'assemblea deciderà cosa fare.

In assenza di una previsione specifica di legge, sembra doversi concludere che tale attività non rientri nelle prerogative dell'amministratore, cioè dei suoi compiti, indicati dall'art.1130 c.c.

Infatti, non si tratta di una spesa ordinaria (se lo fosse rientrante nei compiti dell'amministratore ex art. 1130 c.c.), né di una spesa urgente, l'unica tra le spese straordinarie che l'amministratore può adottare prima che si riunisca l'assemblea (anche se poi deve riferirne alla prima assemblea) ex art. 1135 c.c.

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Per ogni ulteriore dettaglio, ecco il link al Vademecum

https://www.agcm.it/pubblicazioni/2018-09_Mercato_Libero_Energia_Gas.pdf

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