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Consumi energia elettrica. Il fornitore rimborsa il maggior importo versato e non dovuto

La società elettrica ha l'onere di effettuare periodicamente il rilevamento effettivo del consumo.
Dott.ssa Marta Jerovante - Consulente Giuridico 

Fattura "agganciata" non al consumo reale, ma a quello stimato. La compagnia rimborsa l'utente e risarcisce i danni. Il prezzo della fornitura deve essere commisurato in base all'effettivo consumo.

Oggetto della pronuncia in commento è una delle situazioni che, nella prassi contrattuale, si verifica piuttosto di frequente: l'utente, che nel frattempo ha cambiato fornitore, si vede recapitare una fattura "agganciata" non al consumo reale, ma a quello stimato, con un importo, di conseguenza, smisurato rispetto all'ultima lettura effettiva del contatore.

Il cittadino decide quindi di adire le vie legali, citando la società fornitrice per l'emissione di fatture illegittime e per ottenere, contestualmente, il rimborso delle somme indebitamente pagate.

Da non perdere => Maxi bolletta del gas? I consumi non possono essere presunti.

La decisione Il Giudice di Pace, nell'accogliere la domanda dell'utente, muove da una premessa: in presenza di un contratto di somministrazione di energia elettrica, convenzionalmente, il pagamento della prestazione avviene periodicamente: in particolare, all'utente viene addebitata una somma per il consumo presuntivo del periodo, a meno ché l'utente medesimo non provveda a dare comunicazione del consumo effettivo; il fornitore, dal canto suo, procede, successivamente, alla rilevazione del consumo effettivo d'energia.

Il punto della questione - e delle controversie che ne derivano - sta qui: come chiarisce peraltro la sentenza in commento, «La comunicazione da parte dell'utente, della lettura, è un mero onere, il cui inadempimento determina solamente la necessità di pagare l'eventuale conguaglio […] Allo stesso modo, la società elettrica ha l'onere di effettuare periodicamente il rilevamento effettivo del consumo […], onere che, secondo l'Autorità Garante, la società erogatrice dovrebbe svolgere con una cadenza non inferiore ad un anno.

Il consumo effettivo dell'energia può essere calcolato solo mediante lettura del contatore».

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Giudice di Pace di Salerno, del 23 settembre 2016, n. 4510
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