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Cabina elettrica sotto casa: compagnia condannata al risarcimento del danno subito da chi vive sopra l'impianto non a norma

Chi vive in prossimità di una cabina elettrica non a norma può essere risarcito.
Avv. Leonarda Colucci 

Il Tar del Lazio, con sentenza n. 10/2016, ha stabilito che la compagnia elettrica deve essere condannata al risarcimento del danno subito da chi vive in prossimità di una cabina non a norma, nel momento in cui le immissioni di calore abbiano superato la normale soglia di tollerabilità arrecando un pregiudizio alla qualità della vita del danneggiato.

La vicenda decisa dal giudice amministrativo, inizia con un ricorso ex art. 700 cpc proposto dai titolare di uno studio tecnico ubicato nelle immediate vicinanze di una cabina elettrica.

I ricorrenti hanno chiesto un provvedimento d'urgenza che inibisse l'attività della cabina elettrica gestita dalla società zeta, evidenziando che da tale impianto provenivano immissioni nocive, alta temperatura e campi elettromagnetici con conseguente lesione del diritto alla salute.

Il giudizio cautelare si conclude con il parziale accoglimento delle richieste dei ricorrenti, ed una volta instaurato il giudizio di merito i professionisti dello studio tecnico hanno citato in giudizio la società zeta chiedendo la conferma del provvedimento cautelare con l'ordine di rimozione del manufatto generatore delle immissioni moleste e la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni sopportati.

Il primo grado si conclude con sentenza che dichiara il difetto di giurisdizione, ed impugnato tale provvedimento da parte dei professionisti la sentenza di secondo grado conferma il difetto di giurisdizione del giudice ordinario dichiarando competente il giudice amministrativo “atteso il venir in rilievo non già di un mero comportamento della PA, bensì il diretto esercizio di un pubblico potere che impedisce l'accoglimento della domanda da parte del giudice ordinario:atteso che la domanda introduce una richiesta di rimozione della cabina elettrica che interferisce nell'attività precipua di un pubblico servizio”.

I ricorrenti, a tal punto, si rivolgono al giudice amministrativo ribadendo quanto già sostenuto dinanzi al giudice ordinario ed evidenziando che già diversi anni prima avevano sollecitato la società zeta ad effettuare interventi mirati lamentando il pregiudizio ed il costante pericolo di danno alla salute prodotto dai macchinari presenti nella cabina elettrica.

A tal proposito, inoltre, i ricorrenti hanno rammentato che l'ordinanza cautelare del Tribunale di Roma aveva disposto che la società ponesse in essere alcuni accorgimenti tecnici mirati a contenere le elevate temperatura avvertite dallo studio professionale adiacente al manufatto, ribadendo l'obbligo della società di attuare azioni di risanamento al fine del rispetto delle distanze di legge previste per la collocazione di cabine elettriche.

A sostegno del ricorso al giudice amministrativo, quindi, i ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione della legislazione che disciplina i limiti massimi di esposizione ai campi elettrici e magnetici, e la conseguente lesione del diritto alla salute ex art. 32 Cost.

Il Tar del Lazio ha stabilito che il ricorso può essere parzialmente accolto, rilevando a tal proposito che dopo l'ordinanza cautelare del Tribunale di Roma la società aveva effettuato gli interventi suggeriti “che pur avendo comportato, grazie alla sostituzione delle vecchie macchine elettriche, un abbattimento delle immissioni di radiazioni elettromagnetiche non erano però riusciti a portare il grado di inquinamento elettromagnetico a livelli accettabili”.

Da questa considerazione la sentenza in commento trae delle conseguenze e cioè che prima dell'intervento della società appena menzionato la cabina elettrica in questione produceva un livello di inquinamento superiore alla normale soglia di tollerabilità tanto che, come già detto, il Tribunale con il provvedimento cautelare sopra menzionato ne aveva ordinato la riduzione.

Per tale ragione il Tar del Lazio ha stabilito che la domanda di risarcimento del danno alla salute avanzata dai ricorrenti deve essere presa in considerazione per il periodo antecedente all'intervento di manutenzione eseguito dalla società che gestisce la cabina elettrica.

Pertanto dopo aver appurato che la documentazione prodotta dai ricorrenti attesta che uno di loro aveva fatto ricorso a vari ricoveri ospedalieri in seguito ai disturbi fisici aggravati dalle immissioni di calore oltre la normale soglia di tollerabilità prodotti dalla cabina elettrica in questione, la sentenza si conclude con la condanna della società che gestisce tale impianto al risarcimento del danno patito da uno dei ricorrenti liquidato in ben diecimila euro.

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Sentenza
Scarica Tar Lazio, n. 10/2016
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