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Contratti di forniture di energia elettrica e di gas non richiesti: gli utenti hanno diritto al rimborso

Coloro che sono stati fatti migrare in modo forzato e inconsapevole da un fornitore di energia potranno ricevere un rimborso.
Redazione Condominioweb Redazione Condominioweb.com 

Sotto accusa sia le attivazioni e i contratti non richiesti di forniture di energia elettrica e di gas naturale, che gli ostacoli posti dal fornitore all'esercizio del diritto di ripensamento.

Prova della contestazione delle bollette del consumo idrico

Si ringrazia l'Ufficio stampa dell'organizzazione Altroconsumo per la segnalazione del provvedimento.

Bollette acqua. I consumi pregressi, privi di specifica causale, non sono dovuti.

La questione. Con ricorso un'associazione dei consumatori ha denunciato la sussistenza di pratiche commerciali scorrette poste in essere dalla Società Beta in danno dei consumatori e degli utenti consistenti nell'attivazione di forniture non richieste di energia elettrica e di gas naturale finalizzate all'acquisizione di clientela domestica e di micro-imprese sul mercato libero e nel concludere contratti a distanza e fuori dei locali commerciali in violazione dei diritti attribuiti al consumatore dal d.lgs. n. 21/2014.

Per tali motivi la ricorrente ha chiesto: di ordinare in via cautelare la cessazione di tali condotte; di ordinare alla società Beta di inviare una lettera a tutti i propri clienti e a tutti gli utenti che sono stati fatti rientrare al precedente fornitore ma ai quali è stata fatta pagare la fornitura in violazione dell'art. 66 quinquies del Codice del Consumo, per informare gli stessi che, previa apposita domanda ed accertamento dei requisiti indispensabili, hanno diritto di ottenere in restituzione dalla società Beta quanto indebitamente corrisposto per la fornitura non richiesta.

Bollette di acqua contestate? Il fornitore deve provare il funzionamento del contatore

La precedente sanzione di AGCOM. La società era stata segnalata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato più volte dall'anno scorso a questa parte; anche l'Associazione dei Consumatori l'aveva denunciata all'Antitrust per pratica commerciale scorretta, chiedendo una sanzione e un intervento per mettere fine a queste pratiche.

Nel novembre del 2015 è arrivata la sanzione di 340mila euro: l'Autorità nella sua delibera ha sostenuto che gli incentivi alla buona condotta delle agenzie da parte della società Beta non erano sufficienti, che la formazione fornita sui diritti dei consumatori era "quasi inesistente", così come le indicazioni sulle basilari norme comportamentali, tra cui quella di non assumere atteggiamenti aggressivi e pressanti e, infine, che "(...) tardiva appare l'iniziativa di risolvere il contratto con uno dei procacciatori al quale la società Beta attribuisce la maggior parte dei casi denunciati dai clienti finali (...)".

Prime riflessioni critiche sul Testo Integrato della Conciliazione.

Il ragionamento del giudice del Tribunale di Roma. A seguito dell'istruttoria di causa, era emerso che le pratiche illegittime erano già state messe sotto osservazione dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel novembre 2015, con il provvedimento n. 25708, concludendosi con una sanzione per l'azienda.

Per meglio dire, nel caso di specie, secondo il giudice il periculum deve ritenersi integrato, essendo evidente che l'interesse degli utenti delle forniture di energia elettrica e gas alla correttezza nei rapporti con l'impresa qui resistente sarebbe senz'altro compromesso dalla durata del procedimento ordinario, anche in considerazione della particolare natura del mercato di riferimento caratterizzato, specie negli ultimi anni, da una accesa concorrenza tra le imprese del settore e da una accentuata mobilità degli utenti.

Di conseguenza, sussistono i presupposti per disporre l'inibitoria richiesta dall'Ass. dei consumatori e, quindi, per ordinare alla società Beta di cessare le pratiche commerciali scorrette denunciate nel ricorso.

Ed ancora, il Giudice ordinario, per garantire la consapevolezza delle persone coinvolte, ha stabilito che il fornitore di energia deve informare tutti i consumatori del diritto a ricevere un rimborso delle bollette pagate. A tal proposito, è stato anche affermato che "per una maggiore efficacia le suddette misure devono essere accompagnate dalla pubblicazione del provvedimento nella pagina iniziale del sito internet della società resistente e nelle edizioni cartacee e on-line de "Il Corriere della sera".

Erogazione servizi luce e gas mai richiesti. Il consumatore va rimborsato.

In conclusione, tutti coloro che sono stati fatti migrare in modo forzato e inconsapevole da un fornitore di energia potranno ricevere un rimborso.

Sentenza
Scarica Tribunale di Roma - ordinanza del 1 giugno 2017
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