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Lo stato di emergenza pandemica da CoVid-19 non è condizione di per sé sola sufficiente a determinare lo scioglimento di un contratto di comodato.

Covid-19 e contratto di comodato, quando non ci sono le condizioni per sciogliere il contratto.
Avv. Piergiorgio Gabrieli - Foro di Roma 

Il sopravvenire del CoVid-19 ha scalfito un gran numero delle certezze sulle quali in precedenza ciascuno di noi basava, anche attraverso rodati automatismi, il personale atteggiamento quotidiano ai molteplici rapporti che formano il proprio vivere sociale.

Inevitabile, quindi, l'incidenza profonda determinata dalla straordinarietà pandemica sui rapporti giuridici esistenti, investiti da uno tsunami le cui proporzioni trovano evidente manifestazione nelle macroscopiche nefaste conseguenze economiche e sociali derivate dal suo diffondersi.

Ciò nonostante, va chiarito con ferma determinazione un punto, a scanso di ogni equivoco: nell'ambito dei rapporti contrattuali preesistenti il solo sopraggiungere del covid non è fatto di per sé sufficiente a determinare un automatismo presuntivo assoluto di accertato sopravvenuto squilibrio nel contratto.

Non basta gridare, a mo' di panacea d'ogni male, genericamente "è colpa del covid!!!" rischiando tale atteggiamento di rivelarsi semplice putecarella del tutto priva di riverberi giuridicamente apprezzabili.

Occorre, viceversa, sempre offrire idonea prova - quantomeno di consistenza indiziaria - circa il sopravvenire di un effettivo squilibrio nel sinallagma determinato dall'inopinato avvento del virus.

In tal senso è chiarificatrice la recente Ordinanza assunta dal Tribunale di Ivrea il 15 settembre 2020 all'esito di una serie di attività giudiziarie cui una società proprietaria di unità immobiliare concessa in comodato a un terzo aveva dato impulso onde ottenere pronuncia di cessazione del contratto stesso.

Con doverosa precisazione che l'interesse insito nel provvedimento in esame è tale in quanto i temi ivi trattati trovano estensione di applicabilità, opportunamente adeguati ai vari istituti civilistici, non limitatamente al solo contratto di comodato.

Il contratto di comodato nel Codice Civile.

Il contratto di comodato è regolato dal nostro Codice Civile agli articoli 1803 e seguenti. Si tratta del contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Contratto la cui peculiarità è rappresentata dalla essenziale gratuità, a differenza di quanto avviene per la locazione, tanto da essere talvolta nomenclato anche come "prestito d'uso".

Prevede il Codice Civile all'art.1809, poi, che se durante il comodato sopravvenga un urgente e imprevisto bisogno in capo al proprietario comodante, questi può esigerne la restituzione immediata dal comodatario.

Contratto di comodato a termine e rilascio dell'immobile

Imperniando su tale ultimo presupposto giuridico le proprie ragioni, quindi, la società comodante si rivolgeva al Tribunale d'Ivrea perché fosse dichiarata, nei confronti della comodataria, la cessazione del contratto in essere e per conseguenza pronunciato nei suoi confronti l'ordine di immediata restituzione dell'unità immobiliare oggetto di comodato.

Covid-19 e contratto di comodato: l'Ordinanza assunta dalla Curia Eporediese.

Più in particolare la società comodante deduceva, in quel giudizio, di esercitare attività commerciale ricettiva ed alberghiera specializzata soprattutto nel settore dell'organizzazione di eventi matrimoniali, di aver quindi patito a causa della inattività dovuta alla pandemia un quasi totale azzeramento dei ricavi e conseguentemente di avere la necessità urgente - onde poter far quanto meno parzialmente fronte alla crisi d'impresa derivata dal CoVid- di porre l'immobile a reddito attraverso sua concessione in locazione.

In ciò individuando il presupposto normativo descritto all'art.1809 co.2 cod. civ. dell'urgenza e imprevedibilità utili ad ottenere l'immediata restituzione del bene.

Ciò nonostante, il Giudice d'Ivrea si è ricognitivamente soffermato sul fatto che la pretesa della società istante non risultava affatto corroborata dall'indispensabile rigorosa prova di effettiva contrazione della propria attività d'impresa, ritenendone omessa adeguata allegazione, e che essendo nel frattempo venuto meno il divieto di spostamento e di celebrazione di matrimoni la ricorrente era ipoteticamente rientrata nella condizione di poter riprendere la propria attività, in ciò favorita anche dalle misure adottate dal Governo nel c.d. "Decreto Rilancio" volte proprio ad agevolare le imprese a superare la crisi indotta dalla pandemia.

Contratto di comodato senza determinazione di durata

Alla luce di tali considerazioni, atteso che per richiamata giurisprudenza di legittimità spetta al Giudice esercitare un controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze contrapposte di comodante e comodatario ai fini del correttamente applicare il disposto dell'art.1809 co. 2 cod. civ., considerato vieppiù il carattere precipuamente temporaneo dello squilibrio patrimoniale generato dalla pandemia, rigettava la richiesta restituzione dell'unità immobiliare oggetto di comodato.

La posizione presa dal Giudice Eporediese riflette il generale criterio operativo assunto anche in tempo di CoVid dalle Curie nostrane, al quale si allinea, in forza del quale chi intenda far valere impedimenti al corretto adempimento ovvero alla prosecuzione di un rapporto preesistente in in forza delle promulgate norme di contenimento epidemico, resta pur sempre ed inevitabilmente onerato dell'obbligo probatorio attestante rigorosamente la sussistenza del nesso eziologico tra causa impediente (o aggravante) ed inadempimento.

Ciò perché, come affermato recentemente anche dal Tribunale di Macerata, "la necessità di adeguarsi a siffatte prescrizioni [restrittive volte al contenimento della diffusione del virus] è in linea astratta causa di forza maggiore, ma esige in linea concreta la dimostrazione da parte del debitore che l'inadempimento è derivato proprio dall'esigenza di allinearsi ad esse" (Trib. Civ. Macerata 27.10.2020 - R.G.n.2297/2020).

Sentenza
Scarica Tribunale di Ivrea, 15 settembre 2020
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