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Contratto di comodato di immobile non registrato: cosa fare per ottenere il rilascio

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Ho sottoscritto nel 2009, con decorrenza 1° gennaio, una scrittura privata non registrata con la quale ho concesso a mia cugina in comodato un immobile di cui ritenevo essere pieno proprietario. Successivamente, nel 2013 per puro caso ho scoperto, attraverso una visura catastale richiestami dal mio commercialista, che in realtà risultavo solo usufruttario dell'immobile in questione, avendo nel 2004 stipulato un atto di donazione della nuda proprietà dello stesso in favore di mia cugina, atto di donazione che ho provveduto a fine 2013 ad impugnare di falso per non averlo mai sottoscritto. A seguito della mia azione, mia cugina ha cessato di pagare il corrispettivo pattuito verbalmente. A questo punto, la mia intenzione è quella di riottenere la disponibilità dell'immobile, visto che mia cugina, cui avevo dato in uso la casa per necessità da lei prospettatami all'epoca, risulta piena proprietaria di altro immobile ben più prestigioso di quello concessole in comodato. Che speranze ho di ottenere il rilascio dell'immobile?

Grazie per la attenzione e attendo una risposta possibilmente più rapida possibile.

[h=2]Dispositivo dell'art. 221 Codice di Procedura Civile[/h]FontiCodice di Procedura CivileLIBRO SECONDO - Del processo di cognizioneTitolo I - Del procedimento davanti al tribunale (artt. 163-310)Capo II - Dell'istruzione della causaSezione III - Dell'istruzione probatoria

La querela di falso (1) può proporsi tanto in via principale [162 c.p.c.] quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.] (2).

La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale [83], con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza [99 disp. att.] (3).

È obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero (4).

[h=3]Note[/h](1) Si distingue una falsità materiale, che investe il profilo estrinseco del documento, da una falsità ideologica (che attiene al suo contenuto).

La falsità materiale (che è diversa dal mero errore materiale) concerne la genuinità del documento: vi può essere contraffazione dello stesso - ad esempio perché esso è stato formato da un soggetto diverso dall'autore apparente - o alterazione successiva alla sua formazione.

La falsità ideologica concerne la verità del contenuto del documento: contro di essa non può essere proposta querela di falso in quanto quest'ultima azione investe i soli profili dell'autenticità/provenienza del documento (vi sono dei casi limite, come quello del notaio che attesta falsamente una dichiarazione compiuta davanti a lui: qui la falsità ideologica ha ricadute anche sull'elemento "estrinseco" del documento).

In relazione all'ipotesi di abuso di foglio firmato in bianco, le Sezioni Unite della Suprema corte di cassazione hanno stabilito che la querela di falso sia ammissibile solo se il riempimento è avvenuto senza autorizzazione del sottoscrivente, absque pactis. La querela, al contrario, non è ammissibile qualora il riempimento sia avvenuto in modo difforme dagli accordi, contra pacta.

Il "falso" rileva sia nel processo civile che in quello penale. Tuttavia, nel giudizio civile si mira esclusivamente a provare la non corrispondenza al vero del documento impugnato, mentre in quello penale si vuole individuare - e di conseguenza punire - l'autore del falso (artt. 476 e ss. del codice penale).

Per quanto riguarda i rapporti tra il processo civile e quello penale, va sottolineata l'abolizione del principio della pregiudizialità penale rispetto al processo civile: i due giudizi possono svolgersi separatamente.

(2) Pertanto, la querela di falso non è proponibile qualora l'eventuale giudizio di verificazione si sia concluso con sentenza passata in giudicato che escluda la falsità del documento, a meno che l'oggetto della querela di falso sia diverso o la querela si riferisca a fatti successivi al giudicato.

(3) La querela di falso può essere proposta in via principale, con atto di citazione, ovvero in via incidentale nel corso di un processo: in tal caso, occorre che il documento impugnato sia rilevante ai fini della decisione della causa. Il giudizio di rilevanza è lasciato al giudice, che deve autorizzare la presentazione della querela.

(4) La partecipazione obbligatoria del P.M. (69 c.p.c.) è necessaria nella fase di accertamento del falso, dove viene coinvolto l'interesse generale all'intangibilità della pubblica fede dell'atto: l'intervento del P.M. è giustificato dagli eventuali riflessi penalistici del falso, nonché dal fatto che con la querela di falso è possibile disporre indirettamente di situazioni indisponibili, come ad esempio dei fatti attestati nel registri dello stato civile.

tutto dipenderà dalle prove e dal giudice

Grazie per la esauriente spiegazione sul procedimento di querela di falso, ma la mia domanda era incentrata sulla questione dell'immobile concesso in comodato con scrittura privata non registrata e che vorrei riottenere, per le ragioni esposte nel mio messaggio, prima della scadenza indicata nella scrittura.

Grazie ancora.

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