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La forma scritta è obbligatoria per tutti i tipi di contratto di locazione

Il contratto di locazione deve necessariamente rivestire la forma scritta a pena di nullità
Avv. Giuseppe Nuzzo - Foro di Lecce 

Il fatto. Una signora aveva affittato un appartamento in una località turistica per il periodo estivo, concordando con i proprietari il pagamento di un canone di euro 750 per i mesi da giugno a settembre del 2016. Tutto avveniva verbalmente, senza un contratto scritto.

Secondo il Tribunale, lo schema contrattuale posto in essere dalle parti è riconducibile al contratto di locazione, che deve necessariamente rivestire la forma scritta a pena di nullità ai sensi del principio stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 18241/2015, principio che - a mente dell'art. 1 comma 346 della legge n. 311/2004 - deve ritenersi valido per le locazioni destinate a soddisfare qualunque esigenza.

Locazione, assenza di forma scritta tra nullità e pressione del locatore

Ciò detto, occorre precisare che tale nullità è ascrivibile alle c.d. nullità di protezione solo nella ipotesi di locazione destinata a soddisfare esigenze abitative ordinarie, come tale sottoposta ai vincoli di durata e di entità del canone.

Così dispone espressamente il combinato disposto degli artt. 3 comma 2 e 13 della L. n. 431/1998, e così hanno stabilito le Sezioni Unite 2015, che fanno riferimento unicamente alle locazioni abitative.

Ciò significa che le locazioni verbali stipulate per esigenze transitorie e non abitative dovranno essere semplicemente dichiarate - anche d'ufficio - nulle, senza la possibilità di ottenere pronuncia giudiziale che valga in luogo del contratto non perfezionato. L'onere di dimostrare la destinazione della locazione a soddisfare esigenze abitative - con conseguenze applicazione del principio dettato dalle Sezioni Unite del 2015 - grava sull'attore.

Nel caso di specie, l'attrice non ha fornito tale prova. Al contrario, è emerso che il contratto di locazione in questione era stato stipulato per soddisfare esigenze di tipo turistico.

Peculiare e qualificante in tale senso - sottolinea tra l'altro il Tribunale - appare la circostanza che l'attrice abbia scelto di "affittare" un appartamento nella struttura di proprietà dei locatari «senza peraltro mai riferire (…) la sua intenzione di destinare tale immobile a soddisfare le proprie esigenze abitative ordinarie, scegliendo invece un appartamento in una località a vocazione turistica, di fronte alle terme, concordando un canone mensile forfettario ed onnicomprensivo e relativo a una struttura arredata e destinata ad affittacamere».

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Trib. Massa 15 dicembre 2017
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