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Consorzi di gestione. Legittimati a pagare le spese sono i singoli proprietari esclusivi

Consorzi di gestione e ripartizione spese: quali criteri applicare?
Avv. Leonarda Colucci - Foro di Brindisi 

Spesso grandi complessi immobiliari, composti da terreni e condomìni, vengono amministrati dai consorzi di gestione ed una delle questioni più controverse è quella dei soggetti obbligati al pagamento delle spese, poiché non è chiaro se le stesse gravano sui singoli condomìni (enti di gestione) che ne fanno parte, oppure sui titolari delle proprietà esclusive (condòmini).

Una recente pronuncia del Trbiunale di Roma affronta proprio tale tematica soffermandosi proprio sull'interpretazione letterale di una clausola dello statuto del consorzio chiarendo su chi incombono gli oneri consortili.

Consorzio di gestione e relative spese.

Differenza di disciplina fra consorzio e condominio

Il caso. Un condominio propone opposizione ad un decreto ingiuntivo notificatogli dal consorzio di gestione del complesso immobiliare di cui fa parte, con il quale viene imposto di pagare gli oneri consortili maturati in forza del bilancio consuntivo per l'anno 2008.

Il condominio contesta il proprio difetto di legittimazione passiva sostenendo che, in virtù di una clausola prevista dallo statuto consortile, gli unici soggetti obbligati al pagamento degli oneri sono esclusivamente i proprietari dei terreni e degli edifici ricadenti nell'area (condòmini).

Il consorzio di gestione, instaurato il giudizio, ha contestato il motivi posti a fondamento dell'opposizione del condominio chiedendone il rigetto.

I precedenti. La sentenza della quinta sezione del Tribunale di Roma, dopo aver preso atto del fatto che la questione può essere risolta solo attraverso l'interpretazione delle norme statutarie, ha accolto il ricorso del condominio riportandosi ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.

A tal proposito ha evidenziato che i consorzi che vengono costituiti per la gestione di immobili possono essere considerati come figure atipiche che si caratterizzano per l'esistenza di una stabile organizzazione di soggetti funzionale al raggiungimento di uno scopo non lucrativo.

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Sentenza
Scarica Tribunale di Roma, sez. civ. V, n. 3201 del 17.2.2017
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